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Circolare

Circolare numero 5 del 15-1-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’applicazione dell’art. 1, comma 5, della legge n. 247/2007 sulla nuova disciplina delle "finestre di accesso" per la pensione di vecchiaia, in vigore dal 1° gennaio 2008. Viene precisato che la norma non si applica a chi aveva già maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2007, né ai lavoratori che a tale data fossero in preavviso di cessazione del rapporto di lavoro previsto dai CCNL. Inoltre, si afferma che la possibilità di recesso "ad nutum" del datore di lavoro è differita alla data di effettiva apertura della finestra pensionistica.

Nuova disciplina delle decorrenze della pensione di vecchiaia e finestre di accesso

Nuova disciplina sulle decorrenze della pensione di vecchiaia

La circolare affronta l’applicazione dell’art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha introdotto dal 1° gennaio 2008 il sistema delle "finestre di accesso" per la pensione di vecchiaia. L’istituto fornisce chiarimenti interpretativi per delimitare l’ambito di applicazione della nuova disciplina e per evitare incertezze operative e contenzioso.

Ambito di applicazione della nuova normativa

Viene richiamato quanto già chiarito nel messaggio n. 30923 del 31 dicembre 2007: la nuova disciplina non si applica ai soggetti che avevano già maturato, entro il 31 dicembre 2007, entrambi i requisiti necessari al pensionamento di vecchiaia, cioè il requisito anagrafico e quello contributivo.

Lavoratori in preavviso al 31 dicembre 2007

La circolare precisa un’ulteriore esclusione, definita d’intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. La disposizione sulle finestre di accesso non si applica ai lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2007, si trovavano in un periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, anche se il raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi avviene successivamente a tale data.

Effetti sulla decorrenza della pensione e sul recesso del datore di lavoro

L’INPS evidenzia che la riforma modifica il momento in cui il beneficio pensionistico di vecchiaia diviene concretamente fruibile, in quanto la decorrenza è subordinata all’apertura della finestra. Su questo profilo, il Ministero del Lavoro ha espresso un orientamento favorevole a estendere alla generalità dei lavoratori dipendenti il principio già riconosciuto alle donne dalla giurisprudenza, secondo cui l’età limite per il pensionamento non coincide con l’età lavorativa oltre la quale è consentito il recesso "ad nutum".

In conseguenza di tale impostazione, la possibilità di recesso "ad nutum" viene differita alla data in cui si apre effettivamente la finestra di accesso alla pensione di vecchiaia. La circolare, quindi, collega direttamente la tutela del lavoratore alla nuova disciplina previdenziale delle decorrenze.

Punti principali

Introduzione della nuova disciplina sulle "finestre di accesso"

La legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le nuove "finestre di accesso" per il pensionamento di vecchiaia. L’INPS richiama le prime istruzioni già fornite con il messaggio n. 30923 del 31 dicembre 2007.

Esclusione per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2007

La circolare ribadisce che la nuova disciplina non si applica ai lavoratori che avevano già raggiunto sia il requisito anagrafico sia quello contributivo entro il 31 dicembre 2007.

Tutela dei lavoratori in preavviso al 31 dicembre 2007

In accordo con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, viene precisato che la normativa sulle finestre non si applica nemmeno ai lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2007, fossero in periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro secondo i CCNL, anche se maturano i requisiti dopo tale data.

Differimento del recesso "ad nutum"

Poiché la decorrenza della pensione di vecchiaia dipende dalla finestra di accesso, anche il momento in cui può operare il recesso "ad nutum" viene posticipato alla data di effettiva apertura della finestra pensionistica. Il Ministero ha ritenuto che tale soluzione sia coerente con la tutela riconosciuta ai lavoratori, richiamando l’orientamento già affermato per le lavoratrici e esteso alla generalità dei dipendenti.

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