Circolare numero 6 del 16-1-2008
dal 1° gennaio 2008 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 2008 i limiti di reddito familiare rilevanti per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per i lavoratori autonomi, nonché i limiti mensili per il riconoscimento degli assegni familiari. Precisa anche che le nuove tabelle si applicano dal 1° gennaio 2008 ai soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, e che le procedure di calcolo delle pensioni risultano già adeguate. Vengono inoltre confermati i limiti mensili di reddito collegati al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, fissato a 443,12 euro dal 1° gennaio 2008.
Limiti di reddito familiare e mensili per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per il 2008
Limiti di reddito per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per il 2008
La circolare aggiorna, per l'anno 2008, i limiti di reddito familiare e mensile rilevanti ai fini della cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, nonché per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari. Le istruzioni sono indirizzate in particolare ai soggetti esclusi dalla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare e confermano l'adeguamento automatico delle tabelle in base al tasso di inflazione programmato.
Ambito soggettivo
Le disposizioni si applicano ai soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, ossia:
- coltivatori diretti;
- coloni;
- mezzadri;
- piccoli coltivatori diretti, per i quali continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari;
- pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, per i quali continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione.
Per tali soggetti, come per quelli soggetti alla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, la cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia per effetto delle norme sul reddito familiare non comporta la cessazione di altri diritti e benefici collegati alla vivenza a carico.
Aggiornamento dei limiti di reddito familiare
Ai fini della cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare sono rivalutati annualmente in base al tasso di inflazione programmato, con arrotondamento ai centesimi di euro. Per il 2007, il tasso di inflazione programmato è indicato nella misura del 2%.
In conseguenza di tale aggiornamento, le tabelle allegate alla circolare (allegati da 1 a 4) si applicano dal 1° gennaio 2008. La circolare precisa inoltre che le procedure di calcolo delle pensioni risultano già adeguate ai nuovi limiti.
Limiti mensili per il riconoscimento degli assegni familiari
In applicazione delle norme sulla perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato, dal 1° gennaio 2008 e per l'intero anno, a 443,12 euro mensili. Su questa base, i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico economico e quindi del diritto agli assegni familiari sono stabiliti come segue:
- 624,06 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio o equiparato;
- 1.092,10 euro per due genitori.
Gli stessi limiti si applicano anche alle richieste di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti, secondo la disciplina già in vigore sull'indice unitario di mantenimento.
Indicazioni finali
Le sedi sono invitate a portare a conoscenza delle associazioni di categoria dei lavoratori interessati, dei consulenti del lavoro, degli enti di patronato e delle organizzazioni sindacali il contenuto della circolare.
Punti principali
Ambito di applicazione
Le disposizioni riguardano i soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare: coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Per tali categorie continua ad applicarsi, rispettivamente, la normativa sugli assegni familiari o quella sulle quote di maggiorazione di pensione.
Effetti della cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia
La cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni sul reddito familiare, non comporta la perdita di altri diritti e benefici collegati alla vivenza a carico o comunque connessi ad essa.
Aggiornamento dei limiti di reddito familiare per il 2008
Ai fini della cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare vengono rivalutati ogni anno in base al tasso di inflazione programmato, con arrotondamento ai centesimi di euro. Per il 2007 il tasso di inflazione programmato è stato pari al 2%, e le tabelle aggiornate (allegati da 1 a 4) si applicano dal 1° gennaio 2008.
Limiti mensili per il riconoscimento degli assegni familiari
In applicazione delle norme sulla perequazione automatica, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato a 443,12 euro mensili dal 1° gennaio 2008 per l'intero anno. Su tale base, i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico economico e quindi per il diritto agli assegni familiari sono pari a 624,06 euro per il coniuge, un genitore, ciascun figlio o equiparato, e a 1.092,10 euro per due genitori.
Estensione dei limiti ad altre prestazioni familiari
I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo la disciplina già vigente, per la richiesta di assegni familiari riferiti a fratelli, sorelle e nipoti, secondo l'indice unitario di mantenimento.
Indicazioni operative
Le strutture territoriali sono invitate a diffondere il contenuto della circolare alle associazioni di categoria, ai consulenti del lavoro, agli enti di patronato e alle organizzazioni sindacali interessate. Si dà atto inoltre che le procedure di calcolo delle pensioni sono già state aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.
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