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Circolare

Circolare numero 4 del 14-1-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’operatività, dal 1° gennaio 2008, della nuova misura compensativa prevista dall’art. 8 del DL n. 203/2005 per i datori di lavoro che destinano il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo di Tesoreria. Vengono illustrati la misura dell’esonero contributivo, i criteri di applicazione, le modalità di esposizione nel DM10, le regolarizzazioni per i primi mesi del 2008 e le relative istruzioni contabili con istituzione di nuovi conti.

Misure compensative per i datori di lavoro che conferiscono il TFR a previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria

Art. 8 del DL n. 203/2005: misure compensative per il TFR conferito a previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria

La circolare definisce l’operatività della nuova misura compensativa riconosciuta ai datori di lavoro che destinano il TFR maturando dei dipendenti a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo di Tesoreria. La disciplina è presentata come intervento aggiuntivo rispetto ad altre agevolazioni già previste per lo sviluppo della previdenza complementare e viene accompagnata da istruzioni operative e contabili.

Quadro normativo e decorrenza

Dal 1° gennaio 2008 l’art. 8 del DL 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e novellato dalla legge finanziaria 2007, riconosce ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla Gestione di cui all’art. 24 della legge n. 88/1989, in misura rapportata alla quota di TFR conferita. La misura percentuale dell’esonero è stabilita in modo progressivo:

  • 0,19% per il 2008;
  • 0,21% per il 2009;
  • 0,23% per il 2010;
  • 0,25% per il 2011;
  • 0,26% per il 2012;
  • 0,27% per il 2013;
  • 0,28% dal 2014.

Natura e criteri di applicazione dell’esonero

La riduzione contributiva opera in funzione della stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e/o al Fondo di Tesoreria. L’applicazione avviene con ordine di priorità sui contributi dovuti per:

  • assegni familiari;
  • maternità;
  • disoccupazione.

Se tali voci non sono sufficienti ad assorbire l’intero importo spettante, l’esonero si estende alle altre assicurazioni comprese nella Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, fino a capienza delle singole aliquote interessate, tra cui cassa integrazione guadagni dell’industria, dell’edilizia e lapidei, cassa integrazione salariale agricola e trattamenti economici di malattia. Restano comunque esclusi dalla riduzione:

  • il contributo al Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della legge n. 297/1982 (0,20% o 0,40% per i dirigenti industriali);
  • il contributo di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978 (0,30%).

Qualora vi sia ulteriore incapienza, i datori di lavoro possono trattenere l’importo differenziale a titolo di esonero dall’ammontare complessivo dei contributi dovuti all’INPS.

Soggetti interessati e presupposto per il beneficio

Il beneficio spetta ai datori di lavoro che, in tutto o in parte, destinano il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria. La circolare sottolinea che la misura ha finalità compensativa rispetto alla perdita delle quote di TFR conferite e che può spettare in misura totale o parziale in proporzione all’ammontare delle quote effettivamente destinate.

Modalità operative nel flusso contributivo mensile

A decorrere dal periodo di paga di gennaio 2008, l’esonero va fruito in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i dipendenti. Gli adempimenti indicati sono i seguenti:

  • continuare a esporre i contributi nei quadri B/C della denuncia DM10;
  • determinare la percentuale di esonero spettante in proporzione alle quote di TFR destinate;
  • indicare il relativo importo nel quadro D del DM10.

Per la compensazione devono essere utilizzati i nuovi codici:

  • TF13, per il recupero contributi DL 203/2005 – previdenza complementare;
  • TF14, per il recupero contributi DL 203/2005 – Fondo di Tesoreria.

È chiarito che, ai fini dell’accesso alla misura compensativa, rileva la destinazione delle somme alle forme di previdenza complementare anche se il versamento effettivo ai fondi avviene alle scadenze previste dai rispettivi statuti.

Regolarizzazioni dei primi mesi del 2008

Per i versamenti relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2008, le aziende che non fossero ancora materialmente in grado di fruire della compensazione possono recuperare gli importi secondo la deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione INPS del 26 marzo 1993, approvata con DM 7 ottobre 1993. Il recupero avviene sommando gli importi dei periodi pregressi alla misura spettante nel mese in cui si effettua il conguaglio, utilizzando sempre i codici TF13 e TF14.

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.

Istruzioni contabili e conti di nuova istituzione

Per la rilevazione contabile della misura compensativa vengono istituiti, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, quattro nuovi conti:

  • GAW 37/184, per sgravi relativi a TFR conferito a previdenza complementare, di competenza dell’anno in corso, con evidenza nei modelli DM10/2 tramite codice TF13;
  • GAW 37/114, per sgravi relativi a TFR conferito a previdenza complementare, di competenza degli anni precedenti, con codice TF13;
  • GAW 37/185, per sgravi relativi a TFR conferito al Fondo di Tesoreria, di competenza dell’anno in corso, con codice TF14;
  • GAW 37/115, per sgravi relativi a TFR conferito al Fondo di Tesoreria, di competenza degli anni precedenti, con codice TF14.

Poiché i benefici decorrono dal 2008, i conti relativi alle competenze di anni precedenti sono movimentabili a partire dall’esercizio 2009. Inoltre, per garantire la concordanza tra contabilità e ripartizione delle denunce contributive DM10, la circolare dispone che i conti siano movimentati, con codice documento "95", soltanto tramite la procedura automatizzata di ripartizione dei modelli DM10.

Allegati e richiamo normativo

La circolare richiama l’art. 24 della legge n. 88/1989 per l’individuazione della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e riporta in allegato le variazioni al piano dei conti con la denominazione completa e abbreviata dei nuovi conti istituiti. Viene inoltre richiamata la precedente prassi amministrativa in materia di previdenza complementare, già oggetto delle circolari n. 23 del 24 gennaio 2007 e n. 70 del 3 aprile 2007.

Punti principali

Decorrenza e misura dell’esonero

Dal 1° gennaio 2008 è operativa una misura compensativa aggiuntiva rispetto a quella già prevista dal d.lgs. n. 252/2005. L’art. 8 del DL n. 203/2005, come modificato, riconosce ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, in misura percentuale crescente negli anni: 0,19% per il 2008, 0,21% per il 2009, 0,23% per il 2010, 0,25% per il 2011, 0,26% per il 2012, 0,27% per il 2013 e 0,28% dal 2014.

Ambito di applicazione e criteri di utilizzo

La misura spetta in funzione della percentuale di TFR maturando conferita alle forme pensionistiche complementari e/o al Fondo di Tesoreria. Si applica prioritariamente ai contributi per assegni familiari, maternità e disoccupazione; se tali contributi non bastano, l’esonero si estende alle altre assicurazioni della Gestione prestazioni temporanee fino a esaurimento delle aliquote interessate. Restano esclusi dalla riduzione il contributo al Fondo di garanzia e il contributo di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978. Se permane incapienza, la quota residua può essere trattenuta dall’ammontare complessivo dei contributi dovuti all’INPS.

Modalità operative nel DM10

I datori di lavoro che conferiscono, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria possono fruire dell’esonero in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti, a partire dal periodo di paga di gennaio 2008. Devono continuare a esporre i contributi nei quadri B/C del DM10, calcolare la percentuale di esonero proporzionalmente al TFR destinato e indicare l’importo nel quadro D con i nuovi codici TF13 (recupero contributi DL 203/2005 – previdenza complementare) e TF14 (recupero contributi DL 203/2005 – Fondo di Tesoreria). È precisato che rileva la destinazione delle somme alle forme di previdenza complementare, anche se il versamento effettivo ai fondi avviene secondo le scadenze statutarie.

Regolarizzazioni per i mesi iniziali del 2008

Per i contributi relativi a gennaio e febbraio 2008, le aziende che non fossero ancora in condizione di fruire delle misure compensative possono recuperare gli importi secondo la deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione INPS del 26 marzo 1993, approvata con DM 7 ottobre 1993. Gli importi dei periodi pregressi vanno sommati alla misura spettante nel mese di recupero e conguagliati con gli stessi codici TF13 e TF14. Il recupero deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.

Istruzioni contabili e nuovi conti

Per la rilevazione contabile dei benefici sono istituiti quattro nuovi conti nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali: GAW 37/184 e GAW 37/114 per gli sgravi relativi al TFR conferito a previdenza complementare, rispettivamente di competenza dell’anno in corso e degli anni precedenti; GAW 37/185 e GAW 37/115 per gli sgravi relativi al TFR conferito al Fondo di Tesoreria, rispettivamente di competenza dell’anno in corso e degli anni precedenti. I conti per competenze di anni precedenti sono movimentabili dal 2009. La circolare dispone inoltre che tali conti siano movimentati con il codice documento 95 soltanto tramite la procedura automatizzata di ripartizione dei modelli DM10.

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