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Circolare

Circolare numero 9 del 17-1-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, in materia di totalizzazione dei periodi contributivi, con particolare riguardo alla riduzione da sei a tre anni dell’anzianità minima richiesta per includere una gestione nel cumulo. Vengono chiariti gli effetti sulle domande già presentate o definite, le modalità di gestione dei periodi coincidenti tra gestioni diverse e alcuni profili applicativi relativi a trattamento minimo, cumulo con redditi da lavoro, maggiorazioni sociali, pensione supplementare, trattamenti di famiglia e incompatibilità con assegno ordinario di invalidità.

Nuove disposizioni sulla totalizzazione dei periodi contributivi ex legge n. 247/2007

Legge n. 247/2007 e nuove disposizioni sulla totalizzazione dei periodi contributivi

La circolare illustra gli effetti della legge 24 dicembre 2007, n. 247 sulla disciplina della totalizzazione dei periodi assicurativi e contributivi. Il principale intervento riguarda la riduzione da sei a tre anni dell’anzianità minima necessaria per includere una gestione nel cumulo, con conseguenze sia sulle domande future sia su quelle già presentate o definite.

Riduzione del requisito minimo a tre anni

La modifica dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, operata dall’art. 1, comma 76, lettera a), della legge n. 247/2007, sostituisce il precedente requisito minimo di sei anni con quello di tre anni. Pertanto, per la totalizzazione ai fini della pensione di anzianità e di vecchiaia, una gestione può essere inclusa se l’assicurato vi possiede almeno tre anni di contribuzione non coincidente.

Ai fini dell’accertamento del requisito, l’Assicurazione Generale Obbligatoria deve essere considerata come una forma pensionistica unitaria, anche se articolata in più gestioni. Ne consegue che i periodi accreditati nel Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti e nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi possono essere cumulati tra loro per raggiungere i tre anni richiesti.

Decorrenza delle pensioni interessate dalla nuova disciplina

La circolare precisa che le pensioni in totalizzazione per le quali è determinante l’utilizzo di periodi di contribuzione compresi tra tre e sei anni non possono decorrere prima del 1° febbraio 2008. La nuova disciplina, quindi, non consente una decorrenza anteriore a tale data nei casi in cui il diritto derivi proprio dall’abbassamento del requisito minimo.

Gestione delle domande respinte o non definite

Per le domande già respinte perché una o più gestioni erano state escluse per il mancato raggiungimento del requisito dei sei anni, è consentito il riesame su richiesta dell’interessato. In tal caso, la pensione in totalizzazione decorre dal 1° febbraio 2008.

Per le domande non ancora definite, le sedi devono distinguere due ipotesi:

  • se la gestione o le gestioni inizialmente escluse sono determinanti per il diritto a pensione, la domanda va accolta con decorrenza 1° febbraio 2008;
  • se le gestioni escluse non sono determinanti, l’interessato va contattato per scegliere tra:
    • pensione in totalizzazione senza il computo delle gestioni escluse, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda;
    • pensione in totalizzazione con il computo di tali gestioni, ma con decorrenza dal 1° febbraio 2008.

La circolare precisa inoltre che le pensioni già liquidate escludendo gestioni con anzianità inferiore a sei anni ma pari o superiore a tre non possono essere ricostituite: tali gestioni restano escluse dal trattamento.

Periodi coincidenti e neutralizzazione

Per il requisito dei tre anni, i periodi contributivi coincidenti con altre gestioni devono essere conteggiati una sola volta. La neutralizzazione deve avvenire integralmente in una sola delle gestioni interessate, non può essere ripartita parzialmente su più gestioni.

La scelta della gestione da neutralizzare va compiuta secondo il criterio di maggior favore per il lavoratore. La circolare fornisce diversi esempi per chiarire che:

  • se la neutralizzazione totale in una gestione farebbe scendere il residuo sotto il minimo utile, quella gestione non può essere esclusa;
  • occorre valutare progressivamente le gestioni interessate dalle coincidenze;
  • quando possibile, va preferita la soluzione che consenta di mantenere il diritto alla totalizzazione o di includere la gestione con il pro rata più elevato.

Ciascun ente interessato deve comunicare all’ente istruttore i propri periodi di assicurazione e contribuzione, nonché la quota di pensione di propria competenza.

Trattamento minimo e cumulo con redditi da lavoro

La circolare recepisce l’orientamento ministeriale secondo cui, in mancanza di una specifica previsione legislativa, la pensione liquidata in totalizzazione non può beneficiare dell’integrazione al trattamento minimo. Analogamente, non si applica la disciplina dell’incumulabilità tra pensione e redditi da lavoro.

Ne deriva che:

  • ai trattamenti pensionistici liquidati in totalizzazione non si applica l’integrazione al trattamento minimo;
  • le pensioni in totalizzazione sono integralmente cumulabili con i redditi da lavoro.

Maggiorazioni sociali, pensione supplementare e trattamenti di famiglia

In presenza dei requisiti reddituali, ai titolari di pensione in totalizzazione spettano le maggiorazioni sociali previste dall’art. 1 della legge n. 544/1988 e dall’art. 38 della legge n. 448/2001, come interpretato dall’art. 39 della legge n. 289/2002, a condizione che tra le quote di pensione vi sia almeno una quota a carico di gestioni per le quali il beneficio è previsto.

Sul diritto alla pensione supplementare, la circolare indica che:

  • chi percepisce una pensione in totalizzazione e possiede periodi nel FPLD esclusi dal cumulo per il mancato possesso dei sei anni minimi può chiedere la pensione supplementare nel Fondo, se ricorrono le altre condizioni di legge, purché la pensione totalizzata comprenda almeno una quota a carico di un fondo sostitutivo od esclusivo dell’AGO;
  • chi possiede periodi nella gestione di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, esclusi dalla totalizzazione, può chiedere la pensione supplementare a carico di tale gestione, sempre al ricorrere degli ulteriori requisiti di legge.

Per i trattamenti di famiglia, il Ministero ha ritenuto legittima l’erogazione sulla pensione da totalizzazione se sussistono i requisiti normativi. Se tra le quote della pensione vi è almeno una quota a carico di una forma assicurativa dei lavoratori dipendenti, spetta l’assegno per il nucleo familiare; in caso contrario, si applica la disciplina prevista per i pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Incompatibilità con assegno ordinario di invalidità e possibilità di pensione di inabilità

La totalizzazione dei periodi assicurativi è preclusa ai titolari di assegno ordinario di invalidità, in quanto la disciplina la esclude nei confronti dei titolari di trattamento pensionistico autonomo.

La circolare chiarisce però che, se le condizioni di salute peggiorano e il soggetto viene riconosciuto inabile, egli può chiedere la pensione di inabilità in totalizzazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 42/2006, poiché si tratta di revoca del precedente trattamento e liquidazione di una nuova prestazione.

Resta invece esclusa la totalizzazione nel caso di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità, o della pensione di invalidità, in pensione di vecchiaia, poiché in tale ipotesi non si verifica la perdita della titolarità della prestazione, ma soltanto un mutamento del titolo della stessa.

Punti principali

Riduzione del requisito minimo di anzianità contributiva

Per effetto della legge n. 247/2007, il requisito minimo per includere una gestione nella totalizzazione passa da sei a tre anni. La novità vale per il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia in totalizzazione. Ai fini del raggiungimento del minimo, l’AGO è considerata una forma pensionistica unitaria, pur articolata in più gestioni; quindi i contributi del FPLD e delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi possono essere cumulati tra loro per arrivare ai tre anni richiesti.

Decorrenza e domande già presentate o pendenti

Le pensioni in totalizzazione per le quali è decisivo l’utilizzo di periodi compresi tra tre e sei anni non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2008. Per le domande respinte per l’esclusione di gestioni con anzianità tra tre e sei anni è ammesso il riesame su richiesta dell’interessato, con decorrenza dal 1° febbraio 2008. Per le domande non ancora definite, se la gestione esclusa è determinante la domanda va accolta con decorrenza 1° febbraio 2008; se non è determinante, l’interessato può scegliere tra pensione senza tali gestioni con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda oppure pensione con tali gestioni e decorrenza 1° febbraio 2008.

Gestione dei periodi coincidenti

I periodi contributivi coincidenti devono essere conteggiati una sola volta anche ai fini del requisito minimo di tre anni. In presenza di coincidenze tra più gestioni, la neutralizzazione va effettuata integralmente in una sola gestione, non in modo frazionato su più gestioni. Il criterio da seguire è quello di maggior favore per il lavoratore, valutando la soluzione che consenta di conservare il diritto alla totalizzazione o di includere la gestione con il pro rata più vantaggioso.

Trattamento minimo e cumulo con redditi da lavoro

La pensione in totalizzazione, essendo calcolata in via generale con il sistema contributivo, non beneficia dell’integrazione al trattamento minimo. Inoltre, non si applica la disciplina dell’incumulabilità tra redditi da pensione e redditi da lavoro: le pensioni in totalizzazione sono integralmente cumulabili con i redditi da lavoro.

Maggiorazioni sociali, pensione supplementare e trattamenti di famiglia

Le pensioni in totalizzazione possono beneficiare delle maggiorazioni sociali previste dalla legge n. 544/1988 e dalla legge n. 448/2001, come interpretata dalla legge n. 289/2002, se sussistono i requisiti reddituali e se tra le quote di pensione ve n’è almeno una a carico di gestioni per le quali il beneficio è previsto. È riconoscibile la pensione supplementare per i periodi esclusi dalla totalizzazione nel FPLD o nella gestione di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, se ricorrono gli altri requisiti di legge. Per i trattamenti di famiglia, se tra le quote vi è almeno una a carico di una forma dei lavoratori dipendenti spetta l’assegno per il nucleo familiare; altrimenti si applica la disciplina prevista per i pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità

La totalizzazione è preclusa ai titolari di assegno ordinario di invalidità, in quanto assimilati ai titolari di trattamento pensionistico autonomo ai fini del divieto. Se però l’interessato viene riconosciuto inabile a seguito di aggravamento delle condizioni di salute, può chiedere la pensione di inabilità in totalizzazione, trattandosi di revoca della precedente prestazione e liquidazione di un nuovo trattamento. Resta invece esclusa la totalizzazione in caso di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità o della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, perché non vi è perdita della titolarità della prestazione ma solo mutamento del titolo.

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