Circolare numero 8 del 17-1-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, dal 1° gennaio 2008, le aliquote contributive e di computo della Gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995. Per gli iscritti non assicurati ad altre forme obbligatorie l’aliquota complessiva sale al 24,72% (24% IVS + 0,72% aggiuntiva), mentre per gli altri iscritti resta al 17%. Sono confermati la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente e le regole sui compensi erogati entro il 12 gennaio 2008, che restano soggetti alle aliquote 2007 se riferiti a prestazioni rese entro il 31 dicembre 2007. La circolare rinvia a successive comunicazioni per massimale di reddito e minimale di accredito contributivo.
Gestione separata: aliquote contributive e di computo per il 2008
Gestione separata: aliquote contributive e di computo per il 2008
La circolare dell’INPS aggiorna il regime contributivo della Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 247/2007. Il documento definisce le aliquote applicabili dal 1° gennaio 2008, richiama la disciplina dell’aliquota aggiuntiva e conferma alcune regole operative già vigenti, tra cui la ripartizione del contributo e il trattamento dei compensi corrisposti a inizio gennaio.
Quadro normativo e decorrenza
La legge 24 dicembre 2007, n. 247, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, all’art. 1, comma 79, ha stabilito un incremento di un punto percentuale delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per tutti gli iscritti alla Gestione separata, con decorrenza dal 1° gennaio 2008. La stessa norma prevede ulteriori incrementi per gli anni 2009 e 2010 limitatamente ai soggetti che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie.
La circolare ribadisce che, in Gestione separata, operano due sole aliquote fisse: una per gli iscritti non coperti da altra previdenza obbligatoria e una per tutti i rimanenti iscritti.
Aliquote contributive applicabili
Per gli iscritti che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e l’aliquota di computo sono pari al 24% per il 2008, al 25% per il 2009 e al 26% a decorrere dal 2010. Per i rimanenti iscritti, l’aliquota è pari al 17% dal 1° gennaio 2008.
A tali valori si aggiunge, per i soggetti non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota contributiva aggiuntiva istituita dall’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, destinata al finanziamento delle tutele di maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera e, per alcune categorie, malattia. Tale aliquota, già fissata allo 0,50%, è stata elevata allo 0,72% dal 7 novembre 2007, come già comunicato con messaggio n. 27090 del 9 novembre 2007.
Ne consegue che, dal 1° gennaio 2008, le aliquote complessive dovute alla Gestione separata sono:
- 24,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, dato dalla somma del 24% IVS e dello 0,72% aggiuntivo;
- 17,00% per i soggetti titolari di pensione o comunque provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
Massimale di reddito e durata dell’applicazione
Le aliquote indicate si applicano fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. La circolare precisa tuttavia che, in attesa degli indici percentuali armonizzati di crescita dei beni di consumo da parte dell’ISTAT, il valore aggiornato del massimale sarà oggetto di successiva comunicazione.
Ripartizione dell’onere contributivo
Resta invariata la ripartizione del contributo tra collaboratore e committente, confermata nella misura di un terzo a carico del collaboratore e di due terzi a carico del committente.
Per gli associati in partecipazione, la ripartizione dell’onere rimane anch’essa ferma nella misura del 55% a carico dell’associante e del 45% a carico dell’associato.
Compensi erogati entro il 12 gennaio 2008
Per i collaboratori i cui compensi, ai sensi dell’art. 34 della legge n. 342/2000, sono assimilati a redditi di lavoro dipendente, si applica ancora il primo comma dell’art. 51 del TUIR, secondo il principio di cassa allargato. Pertanto, le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente.
In applicazione di tale regola, i compensi erogati ai collaboratori entro il 12 gennaio 2008 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2007 devono essere assoggettati alle aliquote contributive vigenti nel 2007.
Minimale per l’accredito contributivo
Per l’accredito dei contributi mensili basato sul minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, l’INPS rinvia a una successiva comunicazione. Anche in questo caso l’aggiornamento è subordinato alla disponibilità dei dati ufficiali ISTAT.
Aliquote di computo
Dal 1° gennaio 2008 le aliquote di computo risultano fissate nella stessa misura delle aliquote di riferimento: 24% per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e 17% per tutti gli altri iscritti.
Per una ricostruzione delle aliquote di computo succedutesi nel tempo nella Gestione separata, la circolare rinvia alla circolare n. 7/2007.
Punti principali
Nuove aliquote contributive dal 1° gennaio 2008
La legge n. 247/2007 ha previsto un aumento di un punto percentuale delle aliquote pensionistiche e di computo per tutti gli iscritti alla Gestione separata a decorrere dal 1° gennaio 2008. Per gli iscritti che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie l’aliquota IVS è fissata al 24% per il 2008, al 25% per il 2009 e al 26% dal 2010; per i rimanenti iscritti l’aliquota è stabilita al 17% dal 1° gennaio 2008.
Aliquota aggiuntiva per prestazioni accessorie
Resta dovuta, per gli iscritti non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota aggiuntiva destinata al finanziamento di maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera e, per alcune categorie, malattia. Tale aliquota, già pari allo 0,50%, è stata portata allo 0,72% dal 7 novembre 2007.
Aliquote complessive applicabili
Dal 1° gennaio 2008 le aliquote complessive della Gestione separata risultano quindi fissate nel 24,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e nel 17,00% per i soggetti titolari di pensione o comunque provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
Massimale annuo di reddito
Le aliquote del 24,72% e del 17,00% si applicano fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. La circolare precisa che, in attesa degli indici ISTAT necessari all’aggiornamento, il massimale sarà oggetto di successiva comunicazione.
Ripartizione dell’onere contributivo
Resta invariata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente, confermata nella misura di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente. Per gli associati in partecipazione continua ad applicarsi la ripartizione del 55% a carico dell’associante e del 45% a carico dell’associato.
Compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2008
Per i collaboratori i cui compensi sono assimilati a redditi di lavoro dipendente, si applica il principio di cassa allargato dell’art. 51 del TUIR. Di conseguenza, i compensi erogati entro il 12 gennaio 2008 e riferiti a prestazioni rese entro il 31 dicembre 2007 devono essere assoggettati alle aliquote contributive in vigore nel 2007.
Minimale per l’accredito contributivo
Per l’accredito dei contributi mensili basato sul minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, la circolare rinvia a una successiva comunicazione, in attesa dei dati ufficiali ISTAT.
Aliquote di computo
Dal 1° gennaio 2008 le aliquote di computo coincidono con quelle contributive di riferimento: 24% per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e 17% per tutti i rimanenti iscritti. Per la ricostruzione storica delle aliquote di computo nella Gestione separata la circolare rinvia alla circolare n. 7/2007.
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