Circolare numero 7 del 17-1-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la stipula della convenzione nazionale tra INPS e AILP per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, dei contributi associativi dovuti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Vengono richiamate le modalità operative già disciplinate dalla circolare n. 85/1998, con indicazione delle procedure per trasmissione dei dati, deleghe, revoche, convalida degli associati, gestione dei versamenti e rapporti finanziari tra le parti. Sono inoltre riportati gli oneri economici a carico dell’Associazione, le tempistiche per i rinnovi e la durata della convenzione fino al 31 dicembre 2008.
Convenzione INPS-AILP per la riscossione dei contributi associativi di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
Convenzione INPS-AILP per la riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali
La circolare dà notizia della convenzione nazionale stipulata il 20 settembre 2007 tra INPS e Associazione Italiana Lavoratori e Pensionati (AILP) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. La disciplina operativa richiama la circolare n. 85 del 20 aprile 1998 e specifica gli adempimenti a carico dell’Associazione e dell’Istituto, oltre ai profili economici e alla durata dell’accordo.
Ambito della convenzione e natura del contributo
Ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, l’AILP affida all’INPS la riscossione, in suo nome e per suo conto, del contributo associativo dovuto dagli aderenti. La convenzione ha carattere nazionale. La riscossione avviene congiuntamente a quella dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ma ciò non modifica la natura volontaria del contributo associativo; per l’INPS resta escluso qualsiasi obbligo di esazione coattiva.
Modalità operative di riscossione
L’INPS indica nei modelli di pagamento, in particolare nel Mod. F24, anche l’importo del contributo associativo, con la dicitura esplicita "contributo associativo AILP". Il servizio di riscossione si svolge con le medesime procedure previste per i contributi obbligatori. La convenzione precisa inoltre che, in caso di mancato versamento integrale di quanto dovuto per contributi obbligatori, l’importo pagato viene imputato anzitutto ai contributi previdenziali e solo l’eventuale eccedenza viene considerata come versamento del contributo associativo.
Trasmissione degli elenchi degli associati e gestione delle deleghe
L’AILP deve trasmettere all’INPS, in via informatica, i dati identificativi dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione delle quote, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più pagare la quota associativa. Le scadenze sono fissate al 10 gennaio e, per la parte residua, al 30 marzo di ciascun anno.
I supporti informatici devono contenere, oltre all’identificazione della Struttura INPS territorialmente competente e del Comune sede dell’impresa, anche:
- indirizzo e CAP della sede dell’impresa;
- codice fiscale e partita IVA;
- denominazione completa dell’impresa e del titolare;
- codice INPS dell’impresa, salvo nuove iscrizioni;
- ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo tra le parti.
La Direzione centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, dopo l’abbinamento, rende disponibili i dati alle Strutture INPS competenti, che provvedono alla conferma sulla base delle deleghe presenti in sede. Per i soggetti non rinvenuti negli archivi dell’Istituto non si procede all’emissione dei Modd. F24 e quindi alla riscossione della quota associativa; per l’eventuale riproposizione del nominativo nell’anno successivo l’AILP deve reiterarne l’inserimento nei supporti informatici.
Delega, consenso al trattamento dei dati e doppie deleghe
Contestualmente all’invio dei supporti informatici, l’AILP deve far pervenire alla competente Struttura INPS una delega alla riscossione delle quote associative, sottoscritta dal singolo socio secondo un testo concordato con l’Istituto. La delega deve contenere in ogni caso il consenso informato dell’interessato al trattamento dei dati personali e alla comunicazione dei dati all’Associazione da parte dell’INPS, oltre al consenso alla riscossione dei contributi associativi tramite gli stessi strumenti utilizzati per i contributi previdenziali e assistenziali.
La sottoscrizione deve essere controfirmata dal responsabile dell’AILP con timbro dell’Organizzazione. Se pervengono due deleghe a favore di diverse organizzazioni sindacali, è efficace la prima pervenuta agli uffici INPS, salvo che la successiva contenga una revoca esplicita della precedente.
Revoche e modifiche del contributo associativo
Le revoche delle deleghe seguono le medesime modalità previste per l’invio delle deleghe e vengono notificate alle Strutture INPS. La revoca produce effetti per l’INPS dall’anno successivo se perviene alla sede competente dopo il 30 marzo, termine fissato per l’armonizzazione delle procedure.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di recesso dal rapporto di adesione, la Struttura prende nota della revoca, la comunica all’Associazione e procede contestualmente alla cancellazione del soggetto, nel rispetto delle scadenze indicate. Inoltre, entro il 28 febbraio di ogni anno, l’AILP deve comunicare eventuali variazioni della misura del contributo associativo valide per l’intero anno.
Aspetti economici e costi del servizio
La convenzione prevede che l’AILP corrisponda all’INPS gli importi determinati a seguito della revisione dei costi. Nelle more, si applicano i costi già vigenti in base alla delibera del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002:
- € 0,10 per la gestione della delega singolo Mod. F24;
- € 1,18 per ricezione e convalida nuova delega e annullamento senza remissione;
- € 9,99 per annullamento delega con remissione dei modelli F24.
Restano inoltre a carico dell’Associazione le spese e ogni altro eventuale onere, anche fiscale, connesso alla convenzione.
Acconti, rendicontazione e conguagli
Entro il mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria, l’INPS corrisponde all’Associazione un acconto calcolato applicando, all’importo complessivo delle quote associative poste in riscossione per ciascuna emissione, una percentuale ricavata dal rapporto tra riscossioni complessive e importi complessivamente posti in riscossione, ridotta di due punti. Gli acconti sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell’IVA.
Entro il 30 giugno di ciascun anno l’INPS trasmette all’Associazione un prospetto riepilogativo relativo all’anno precedente, dal quale risultano la situazione finanziaria, l’importo annuo delle somme imposte, le quote associative riscosse per singola provincia, l’elenco degli associati che hanno versato il contributo e l’eventuale conguaglio. Contestualmente l’Istituto invia un rendiconto con l’ammontare delle quote riscosse, il rimborso spese, l’IVA e gli eventuali acconti corrisposti, provvedendo nello stesso momento ai conguagli.
Responsabilità tra le parti
La convenzione stabilisce che i rapporti successivi, compresi quelli relativi alla restituzione di somme indebitamente versate, intercorrono direttamente tra l’Associazione e i soggetti passivi del rapporto contributivo. L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione. In caso di controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all’efficacia o all’applicazione dell’accordo, l’AILP deve rimborsare all’Istituto spese e onorari sostenuti, su semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo e revisione dell’accordo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2008. La richiesta di rinnovo annuale da parte dell’AILP deve essere inviata all’INPS con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza. È inoltre prevista la possibilità di revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti, qualora nel corso dell’esecuzione emergano esigenze di modifiche o integrazioni.
Punti principali
Stipula della convenzione e ambito
Il 20 settembre 2007 INPS e Associazione Italiana Lavoratori e Pensionati (AILP) hanno stipulato una convenzione nazionale ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.
Modalità di riscossione
Il contributo associativo viene riscosso congiuntamente ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, con le stesse procedure previste per questi ultimi. Nei modelli di pagamento deve essere indicata la voce "contributo associativo AILP". La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo e non comporta per l’INPS alcun obbligo di esazione coattiva.
Trasmissione dei dati e deleghe
L’AILP deve trasmettere all’INPS, per via informatica, i dati dei nuovi associati e dei soggetti che revocano l’adesione o dichiarano di non pagare più la quota associativa entro il 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 30 marzo di ogni anno. Le deleghe sottoscritte dai soci, controfirmate e timbrate dall’AILP, vanno presentate alle Strutture INPS competenti entro il 30 marzo; se prodotte in copia fotostatica, devono essere attestate conformi all’originale dal rappresentante locale dell’Associazione.
Convalida degli associati e gestione delle doppie deleghe
La Direzione centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni rende disponibili alle strutture territoriali il contenuto dei supporti informatici per la convalida degli associati. La delega deve contenere il consenso informato al trattamento dei dati e alla loro comunicazione all’Associazione. Se pervengono due deleghe a favore di diverse organizzazioni sindacali, produce effetti la prima pervenuta all’INPS, salvo revoca esplicita della precedente contenuta nella seconda.
Revoche e variazioni della quota
Le revoche delle deleghe sono comunicate alle Strutture INPS con le modalità previste per le deleghe stesse. La revoca produce effetti per l’INPS dall’anno successivo se inviata dopo il 30 marzo. Entro il 28 febbraio di ogni anno l’AILP deve comunicare eventuali modifiche della misura del contributo associativo valide per l’intero anno.
Imputazione dei pagamenti insufficienti
Se il contribuente non versa integralmente i contributi obbligatori richiesti, l’importo versato è imputato prima a copertura dei contributi previdenziali; l’eventuale eccedenza è considerata versata per il contributo associativo sindacale.
Oneri economici e costi del servizio
L’AILP deve corrispondere all’INPS gli importi determinati in seguito alla revisione dei costi. Fino ad allora si applicano i costi stabiliti dalla delibera C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002: € 0,10 per la gestione della delega singolo Mod. F24, € 1,18 per ricezione e convalida nuova delega e annullamento senza remissione, € 9,99 per annullamento delega con remissione dei modelli F24. Restano a carico dell’Associazione anche eventuali oneri fiscali e spese connesse.
Acconti, rendicontazione e conguagli
L’INPS versa all’Associazione, entro il mese successivo al termine per il pagamento dei contributi obbligatori, un acconto calcolato applicando una percentuale derivante dal rapporto tra riscossioni e importi posti in riscossione, ridotta di due punti. Entro il 30 giugno di ogni anno trasmette un prospetto riepilogativo dell’anno precedente con importi imposti, somme riscosse, elenco degli associati versanti, eventuale conguaglio e rendiconto finanziario; contestualmente effettua i conguagli.
Responsabilità e rapporti con gli associati
I rapporti relativi alla restituzione di somme indebitamente versate e, più in generale, i rapporti conseguenti alla convenzione intercorrono direttamente tra l’Associazione e i soggetti interessati. L’INPS è sollevato da responsabilità verso terzi; l’AILP deve rimborsare spese e onorari sostenuti dall’Istituto in caso di controversie giudiziarie inerenti la convenzione.
Durata e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2008. La richiesta di rinnovo annuale da parte dell’AILP deve pervenire all’INPS, con lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ogni anno, almeno tre mesi prima della scadenza. È prevista la revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti qualora emergano esigenze di aggiunte o modifiche.
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