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Ordinanza

Ordinanza n. 798/2026 - Bari, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n. 299 del 2024 del Tribunale di Trani - Sez. Lavoro, pubblicata in data 14 febbraio 2024 e notificata il 15 febbraio 2024.

Giustizia amministrativa202400873

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, e della successiva sentenza del TAR Puglia favorevole nel giudizio di ottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubbliche)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 299 del 2024 del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro. Il TAR Puglia aveva già accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato con sentenza n. 229 del 15 febbraio 2025, non appellata, assegnando all’amministrazione un termine per adempiere. Decorso inutilmente tale termine, le ricorrenti hanno chiesto la nomina di un commissario ad acta, deducendo il perdurante inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza, ritenendo comprovato il perdurante inadempimento del Ministero rispetto agli obblighi derivanti dal giudicato e dalla precedente sentenza di ottemperanza. Ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli la facoltà di delegare altro dirigente dell’ufficio. Il commissario dovrà provvedere in luogo dell’amministrazione entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. Le spese della fase ulteriore del giudizio di ottemperanza, pari a € 250,00, sono state poste a carico del Ministero in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • In presenza di un perdurante inadempimento dell’amministrazione agli obblighi derivanti da un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell’amministrazione inadempiente.
  • Il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente generale competente dell’amministrazione inadempiente, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’ufficio, e deve operare entro il termine stabilito dal giudice dell’ottemperanza.
  • Le spese della fase ulteriore del giudizio di ottemperanza conseguente all’inadempimento dell’amministrazione possono essere poste a carico dell’amministrazione stessa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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