Cassazione Civile, Sentenza n. 2477/2020 del 04/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un accertamento induttivo IRPEF relativo al 2004, emesso per l’omessa dichiarazione di ricavi derivanti dalla plusvalenza che l’Amministrazione riteneva realizzata cedendo a titolo oneroso una licenza taxi. La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva respinto l’impugnazione e la Commissione tributaria regionale di Napoli, con sentenza n. 5745/2014 depositata il 6 giugno 2014, aveva confermato tale esito. In cassazione il contribuente ha formulato due motivi. Con il primo, denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ha contestato la legittimità dell’accertamento e la ricostruzione dei fatti: aveva sostenuto di operare come socio-lavoratore di una cooperativa di trasporto, alla quale aveva concesso in comodato l’autovettura di servizio e la licenza; aveva lamentato che l’Amministrazione avesse accertato senza verificare l’esistenza di un’azienda e senza prova del valore della plusvalenza; aveva inoltre contestato l’interpretazione della disciplina sull’esercizio del trasporto pubblico non di linea e l’affermazione che facesse capo a lui un’azienda. Con il secondo motivo, formulato ai sensi della versione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. anteriore alla novella del 2012, ha censurato la motivazione della CTR per avere ammesso la possibile coesistenza, in capo al socio della cooperativa, di attività autonoma e rapporto di dipendenza e per avere assimilato la trasferibilità legale della licenza taxi alla sua libera commerciabilità e quindi a una cessione onerosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e, di conseguenza, il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, nonostante la rubrica riferita alla violazione o falsa applicazione di norme, riuniva una pluralità di critiche eterogenee e confuse, dirette a rinnovare le contestazioni già mosse contro l’atto impositivo, senza rispettare i requisiti di specificità e chiarezza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché dedotto secondo il testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. anteriore alla riforma del 2012: anche nel processo tributario si applica la nuova formulazione, che consente di denunciare l’omesso esame di uno specifico fatto storico decisivo e impone di indicare il fatto, il dato da cui risulta, quando e come sia stato discusso e la sua decisività. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, poiché l’Agenzia delle entrate non ha partecipato all’udienza di discussione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il primo motivo è inammissibile, poichè il richiamo, in rubrica, alla “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, prelude, mediante rilievi volti a rinnovare le censure già formulate per tacciare di illegittimità il provvedimento impositivo, ad una generica critica, avverso la sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati (cfr., tra le altre, in tema, Cass. 14/05/2018, n. 11603), in violazione del principio di specificità e di chiarezza (v., su tale ultimo profilo, tra le altre, Cass. 11/04/2008, n. 9470).
La censura di violazione o falsa applicazione di norme deve essere formulata in modo specifico e chiaro; la combinazione confusa di contestazioni eterogenee e la riproposizione generica delle doglianze contro l’atto impositivo comportano l’inammissibilità del motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il secondo motivo è altresì inammissibile, in quanto, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, anche nel processo tributario è applicabile (e v., sul punto, Cass. Sez. U. 7/04/2014, n. 8053) la nuova versione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che ha introdotto nell’ordinamento il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo; sicchè il motivo avrebbe dovuto essere articolato in conformità al nuovo parametro normativo
Nel processo tributario il motivo di ricorso per cassazione relativo all’omesso esame è regolato dalla formulazione introdotta nel 2012 e riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie
Il ricorrente deve specificare il fatto storico asseritamente omesso, indicare gli elementi testuali o extratestuali che ne attestano l’esistenza, precisare come e quando sia stato discusso e spiegarne la decisività.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie
Il ricorso deve rispettare gli oneri di specifica indicazione previsti per l’accesso al giudizio di cassazione; il solo mancato esame di elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che denuncia violazione o falsa applicazione di norme deve esporre una censura specifica e chiara; la commistione generica di profili eterogenei e la mera riproposizione delle contestazioni già rivolte contro l’atto impugnato rendono il motivo inammissibile.
- Anche nel processo tributario, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nella formulazione vigente dopo la riforma del 2012 riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo.
- Per dedurre in cassazione l’omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il dato testuale o extratestuale da cui risulta, come e quando sia stato discusso e perché sia decisivo; il mancato esame di singoli elementi istruttori non basta se il fatto storico è stato comunque preso in considerazione.
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