Cassazione Penale, Sentenza n. 10103/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di assoluzione per il reato di evasione (art. 385 c.p.), deducendo errata applicazione dell'art. 507 c.p.p. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La censura è fondata sul rilievo che, pur essendo presente un'annotazione di polizia giudiziaria (della cui veridicità il Tribunale non dubita) dalla quale emergeva che l'imputato aveva dichiarato di essersi allontanato perché "si era scocciato di aspettare la polizia" e che quindi era stato sottoposto agli arresti domiciliari, il Tribunale non ha disposto d'ufficio l'acquisizione della documentazione integrativa (es. il provvedimento applicativo degli arresti domiciliari o informazioni dalla Procura) necessaria per accertare formalmente l'esistenza della misura. Il Procuratore ha quindi chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha osservato che, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., il giudice, se risulta "assolutamente necessario", può disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova. Nel caso concreto l'assoluta necessità sussisteva perché il Tribunale aveva in atti annotazioni di polizia giudiziaria che documentavano la condotta dell'imputato e la loro veridicità non era stata messa in dubbio; pertanto il giudice doveva integrare la piattaforma probatoria acquisendo gli atti mancanti (ad es. provvedimento applicativo o informazioni dalla Procura). Per tale ragione la motivazione è stata ritenuta viziata e la sentenza annullata con rinvio al Tribunale di Siracusa per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen. (evasione)
La fattispecie riguarda l'allontanamento di persona sottoposta a misura cautelare (arresti domiciliari). La Corte richiama che per la condanna è necessario dare prova dell'esistenza della misura violata; la mancanza nel fascicolo del provvedimento applicativo rende necessario che il giudice integri le prove se vi sono indizi attendibili della misura.
art. 507 cod. proc. pen.
L'articolo consente al giudice, terminata l'acquisizione delle prove, di disporre d'ufficio nuovi mezzi di prova se "assolutamente necessario". La Corte interpreta la norma nel senso che, quando emergono elementi nel processo (es. annotazioni di polizia giudiziaria credibili) che rendono indispensabile l'acquisizione di documenti o informazioni integrative per una ricostruzione completa dei fatti, il giudice ha il potere e il dovere di ordinare tale integrazione; il mancato esercizio di questo potere vizi la motivazione e legittima l'annullamento con rinvio.
Massime di principio
- Quando in dibattimento emergono documenti esterni al fascicolo (es. annotazioni di polizia giudiziaria) che forniscono elementi rilevanti e attendibili, il giudice deve valutare se sussiste l'"assoluta necessità" di integrare la prova e, se sì, disporre d'ufficio l'acquisizione di atti o informazioni mancanti (ad es. richiedere atti alla Procura).
- La semplice assenza nel fascicolo del provvedimento applicativo di una misura cautelare non impedisce al giudice di ricercarne l'esistenza mediante ordinanza di prova o richiesta di atti: il giudice non può limitarsi a constatare l'anomalia e assolvere se la prova può essere agevolmente acquisita.
- Una motivazione che dichiara la veridicità di un atto probatorio (p.es. annotazione di polizia) ma conclude che il fatto conseguente non è provato senza aver tentato l'integrazione probatoria è logicamente contraddittoria e costituisce vizio che può determinare annullamento.
- Nei procedimenti per reati procedibili con citazione diretta (non appellabili), la parte pubblica può comunque impugnare per cassazione quando ricorrono vizi di diritto o di motivazione, compresa la mancata integrazione della prova da parte del giudice.
- Prassi consigliata: se si è difensori o PM e manca nel fascicolo il provvedimento applicativo di una misura, chiedere subito l'acquisizione (nota al Tribunale, istanza di prova, richiesta alla Procura) oppure sollecitare il giudice a disporre d'ufficio l'integrazione ai sensi dell'art. 507 c.p.p.
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