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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28040/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società immobiliare, costituita nel 2007 e operante nel settore della costruzione di immobili, aveva presentato istanza di interpello per ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società non operative/società di comodo, deducendo che la mancata produzione di ricavi nel triennio considerato dipendesse dall'esistenza di vincoli urbanistici gravanti sui terreni di sua proprietà, che ne impedivano l'immediata utilizzazione edificatoria. L'Agenzia delle Entrate aveva respinto l'istanza ritenendo insussistenti le condizioni di legge; la CTP aveva accolto il ricorso della società, mentre la CTR aveva riformato la decisione, escludendo che la preesistente inedificabilità dei terreni integrasse una situazione oggettiva idonea alla disapplicazione, anche perché nota alla società sin dalla costituzione e quindi assunta come rischio d'impresa. In cassazione la società denunciava violazione/falsa applicazione dell'art. 2, commi 36-decies e seguenti, d.l. 138/2011, dell'art. 30 l. 724/1994 e dell'art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 600/1973, sostenendo: che la CTR avesse dato rilievo a un solo elemento trascurando la ratio antielusiva della norma; che la legge richiedesse soltanto 'situazioni oggettive' e non anche eventi straordinari ed eccezionali; che l'inutilizzabilità dei terreni non facesse venir meno la ragione sociale di una società immobiliare; che nella specie ricorressero comunque le condizioni oggettive per la disapplicazione; che fosse contraddittoria l'affermazione secondo cui il vincolo urbanistico, pur essendo rischio d'impresa, avrebbe nondimeno giustificato l'applicazione della disciplina; e che la CTR avesse trascurato dati economici positivi (ricavi, rimanenze, proventi e reddito imponibile in anni successivi).

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e dell'adesione della controricorrente, dichiarando l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, in applicazione dell'art. 391, comma 4, c.p.c. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, richiamando il carattere eccezionale e sanzionatorio della disposizione e la sua applicabilità solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 600/1973

    costituisce il veicolo procedurale per chiedere la disapplicazione delle disposizioni antielusive in presenza dei presupposti di legge

  • art. 2, commi 36-decies e seguenti, d.l. 138/2011

    norma richiamata quale disciplina delle società di comodo applicabile ratione temporis

  • art. 30, l. 724/1994

    "in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi... la società interessata può richiedere la disapplicazione"

    la disapplicazione presuppone oggettive situazioni che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi o delle altre grandezze rilevanti

  • art. 391 c.p.c.

    in presenza di rinuncia al ricorso con adesione della controparte va dichiarata l'estinzione del giudizio

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    in caso di estinzione per rinuncia non occorre provvedere sulle spese se non nei casi previsti dalla norma

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    il raddoppio del contributo unificato non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, trattandosi di misura eccezionale e sanzionatoria

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina l'estinzione del processo senza decisione sul merito.
  • La disciplina del raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicata oltre i casi tassativamente previsti dalla legge.
  • La disapplicazione della normativa sulle società non operative richiede la dimostrazione di oggettive situazioni ostative al conseguimento dei ricavi; la censura relativa alla sussistenza di tali presupposti resta assorbita se il giudizio si estingue per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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