Cassazione Civile, Ordinanza n. 05375/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da un'azione di responsabilità proposta dalla società ex art. 2393 c.c. contro il proprio amministratore delegato, poi estesa ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza. Si contestavano esborsi ritenuti ingiustificati, in particolare compensi a consulenti per attività collegate ai programmi GEF e COP15, spese di viaggio e acquisti non rinvenuti al passaggio di consegne. La Corte d'appello aveva riformato in parte la decisione di primo grado, condannando in solido anche gli amministratori non esecutivi per omessa attivazione e mancata richiesta di chiarimenti, e aveva escluso la copertura assicurativa invocata da alcune parti. Nei ricorsi per cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: travisamento della prova e omesso esame di fatti decisivi sul contenuto dei verbali consiliari; motivazione apparente o insufficiente; violazione degli artt. 2392 e 2381 c.c. per avere attribuito una responsabilità sostanzialmente oggettiva agli amministratori senza deleghe; omesso scrutinio su presupposti e validità della delibera assembleare che autorizzava l'azione di responsabilità anche verso i chiamati in causa; violazione delle norme sulla responsabilità e sull'operatività della polizza assicurativa, sostenendo che la garanzia dovesse coprire anche la responsabilità contrattuale degli amministratori. La Corte ha ritenuto i ricorsi inammissibili, valorizzando il limite del giudizio di legittimità rispetto alla rivalutazione del merito, la corretta applicazione dell'obbligo degli amministratori non esecutivi di agire informati e la natura contrattuale dell'azione sociale di responsabilità, non compatibile con la polizza interpretata dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e ha dichiarato inammissibili i ricorsi principali di Compagnino, Patti, Del Noce, Attaguile e Marcenò; ha dichiarato inefficaci, ex art. 334 c.p.c., i ricorsi incidentali tardivi della società e dell'amministratore delegato. Ha quindi confermato, per effetto dell'inammissibilità, la decisione di merito che aveva riconosciuto la responsabilità solidale di amministratori delegati e non esecutivi per gli esborsi ingiustificati relativi al programma GEF e aveva escluso l'operatività della polizza assicurativa invocata da alcune parti. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2393 c.c.
l'azione sociale di responsabilità è stata qualificata come azione proposta dalla società per reintegrare il patrimonio sociale danneggiato dalla mala gestio degli amministratori
art. 2392 c.c.
gli amministratori, anche privi di deleghe, possono rispondere per omissione di vigilanza e per mancato intervento preventivo o inibitorio di condotte dannose o contra legem
art. 2381 c.c.
il dovere di agire informati impone agli amministratori non esecutivi di acquisire informazioni adeguate, valutare l'andamento della gestione e attivarsi per monitorare le aree di rischio
art. 2403 c.c.
richiamato come parametro dei poteri/doveri di vigilanza del consiglio di sorveglianza
art. 2403-bis c.c.
richiamato come base dei poteri di richiesta di informazioni e di attivazione del consiglio di sorveglianza
art. 115 c.p.c.
non può essere invocato per censurare la valutazione delle prove o per lamentare un preteso travisamento se si mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
il vizio di motivazione apparente ricorre solo in caso di effettiva mancanza della motivazione o di motivazione meramente apparente, non per semplice insufficienza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge, ma non la contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione ai vizi di nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non copre argomentazioni, questioni o una diversa lettura del materiale probatorio
art. 334 c.p.c.
il ricorso incidentale tardivo resta inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile
art. 325 c.p.c.
richiamato per il termine breve di impugnazione
art. 326 c.p.c.
la notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare anche nei confronti del notificante
art. 369 c.p.c.
richiamato in tema di deposito dei documenti e requisiti di ammissibilità del ricorso
art. 372 c.p.c.
nel giudizio di cassazione sono ammessi solo documenti rilevanti per ammissibilità, nullità della sentenza o giudicato sopravvenuto, non quelli diretti a sostenere il merito
art. 380-bis.1 c.p.c.
le memorie servono a illustrare e chiarire le difese già svolte, non a introdurre nuovi temi o nuove prove sul merito
art. 371 c.p.c.
richiamato quanto ai termini per il ricorso incidentale
art. 371, comma 4, c.p.c.
richiamato per il controricorso con ricorso incidentale
art. 371, comma 2, c.p.c.
richiamato per il termine del ricorso incidentale
art. 360-bis c.p.c.
eccezione di inammissibilità respinta perché non ricorrevano i presupposti di applicazione
art. 100 c.p.c.
l'interesse ad impugnare sussisteva per la società soccombente sul punto della responsabilità dei chiamati
art. 345 c.p.c.
non vi è stata violazione del divieto di ius novorum, perché in appello si discutevano i medesimi fatti già introdotti nel contraddittorio di primo grado
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
la proposizione della revocazione non sospende automaticamente il giudizio di cassazione
art. 398 c.p.c.
la sospensione del termine o del giudizio di cassazione richiede un apposito provvedimento del giudice della revocazione
art. 2043 c.c.
richiamato nella polizza assicurativa per delimitare la responsabilità civile extracontrattuale verso terzi
art. 1917 c.c.
richiamato per l'interpretazione della copertura assicurativa della responsabilità civile
art. 1892 c.c.
richiamato nel motivo sulla polizza assicurativa
art. 1218 c.c.
richiamato nel motivo sulla dedotta natura contrattuale dell'inadempimento degli amministratori
art. 28 Cost.
richiamato nella polizza per delimitare la responsabilità civile verso terzi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
disposto l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del merito o del contenuto delle prove documentali: il controllo della Cassazione resta limitato alla correttezza giuridica, logica e processuale della decisione.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non basta dedurre che il giudice abbia interpretato in modo diverso un verbale, un documento o un insieme di risultanze istruttorie.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza sia priva di una reale giustificazione comprensibile; non è configurabile per la sola insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- Gli amministratori non esecutivi non sono responsabili in via oggettiva per il solo fatto di appartenere all'organo: rispondono se non si attivano, non chiedono chiarimenti, non acquisiscono le informazioni necessarie o non esercitano i poteri di controllo e di intervento che l'ordinamento assegna loro.
- Il dovere di agire informati implica un obbligo attivo di monitoraggio e di richiesta di informazioni; l'assenza o l'insufficienza delle segnalazioni provenienti dall'amministratore delegato non esonera gli altri componenti dell'organo da responsabilità.
- L'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. ha natura contrattuale rispetto agli amministratori e può fondare responsabilità per violazione dei doveri inerenti alla carica; una polizza tarata sulla sola responsabilità civile extracontrattuale verso terzi non si estende automaticamente a tale azione.
- Nel giudizio di cassazione i documenti nuovi sono ammessi solo nei limiti tassativi di cui all'art. 372 c.p.c.; non possono essere prodotti per sostenere il merito della pretesa o per introdurre nuovi temi di fatto.
- Nei processi con pluralità di parti e impugnazione di sentenza inscindibile o unitariamente impugnabile, la notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare anche nei confronti delle altre parti; il ricorso incidentale tardivo resta inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
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