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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21616/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR che aveva annullato, limitatamente alla quota iscritta a ruolo per interessi, una cartella di pagamento notificata alla società contribuente in amministrazione straordinaria. La cartella traeva origine da un avviso di accertamento definitivo, relativo a IVA indebitamente compensata nell'ambito di una liquidazione di gruppo, e indicava anche gli interessi iscritti a ruolo. La CTR aveva ritenuto nulla la cartella per difetto di motivazione, perché non esplicitava il metodo di calcolo e il periodo di riferimento degli interessi. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 25 d.P.R. 602/1973 e 7 L. 212/2000, sostenendo che, quando la cartella segue un avviso di accertamento già definito, la motivazione è sufficiente se richiama l'atto presupposto e indica l'importo degli interessi, senza necessità di specificare formule di calcolo, tassi o singoli periodi, essendo il calcolo verificabile mediante semplice operazione aritmetica. La ricorrente ha chiesto quindi la cassazione della decisione impugnata e il rigetto del ricorso originario della contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza rinvio, ha rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente contro la cartella di pagamento. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e ha posto a carico della contribuente le spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza. La Corte ha ritenuto che la cartella fosse adeguatamente motivata perché emessa a seguito di un atto presupposto e di un contenzioso già definito con sentenza definitiva; in tale ipotesi non occorre la specificazione delle modalità di calcolo degli interessi, essendo sufficiente il richiamo all'atto precedente e l'indicazione dell'importo iscritto a ruolo. Inoltre, la contribuente non aveva dedotto una specifica incoerenza della quantificazione degli interessi rispetto all'atto genetico, profilo che avrebbe attinto il merito della pretesa e non la mera motivazione della cartella.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    disciplina la cartella di pagamento e il contenuto motivazionale richiesto quando essa sia emessa sulla base di un pregresso atto fiscale definitivo.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    l'obbligo di motivazione è soddisfatto, nella cartella successiva ad atto prodromico definitivo, con il richiamo diretto e specifico all'atto presupposto e con l'indicazione dell'importo degli accessori.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato dalle Sezioni Unite come parametro dell'obbligo motivazionale, soddisfatto nelle ipotesi in cui la cartella si limiti ad attualizzare un debito già definito nell'atto genetico.

  • art. 12, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    la fonte della quantificazione degli interessi e della loro decorrenza può essere l'atto prodromico definitivamente formato, senza ulteriori oneri motivazionali in cartella.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Quando la cartella di pagamento segue un atto fiscale presupposto che abbia già determinato il quantum del tributo e degli interessi, la motivazione è sufficiente se contiene il richiamo diretto e specifico all'atto presupposto e l'indicazione dell'importo degli interessi iscritti a ruolo.
  • In tale ipotesi non è necessario che l'agente della riscossione indichi in cartella il metodo di calcolo, i singoli tassi applicati o il dettaglio analitico del periodo di maturazione degli interessi, perché tali elementi trovano la loro fonte nell'atto prodromico definitivo.
  • La contestazione della mera mancata esplicitazione del calcolo degli interessi attiene alla motivazione dell'atto solo quando la cartella costituisca il primo atto della pretesa; se invece essa si limita a rendere esecutivo un debito già definito, la verifica della correttezza della quantificazione investe il merito della pretesa e richiede una specifica allegazione di incoerenza rispetto all'atto originario.
  • In presenza di un atto presupposto definitivo, il contribuente che intenda contestare gli interessi deve dedurre e dimostrare la non conformità della quantificazione in cartella rispetto all'originaria pretesa, non potendo limitarsi a eccepire l'omessa indicazione delle modalità di calcolo.
  • Se la causa può essere decisa senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, rigettando il ricorso introduttivo originario.

Come è indicizzato

MaterieCartellaContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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