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Circolare

Circolare n. 35 del 20/09/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare raccoglie e chiarisce una serie di quesiti emersi nel corso del Modulo di aggiornamento professionale del 31 maggio 2012. I temi principali riguardano l’ACE e il calcolo del capitale proprio, la disciplina delle società in perdita sistematica, la rettifica della competenza fiscale dei componenti positivi di reddito, alcune regole sui redditi di lavoro autonomo, il nuovo momento di effettuazione delle prestazioni di servizi ai fini IVA e gli adempimenti connessi, nonché l’ambito applicativo della disciplina sui costi con soggetti black list, comprese minusvalenze, perdite su crediti e interessi finanziari.

Chiarimenti interpretativi su reddito d’impresa, redditi di lavoro, IVA e operazioni black list

Chiarimenti interpretativi su ACE, redditi di lavoro, IVA e operazioni black list

La circolare esamina una serie di quesiti interpretativi emersi nel corso del Modulo di aggiornamento professionale del 31 maggio 2012. I chiarimenti riguardano principalmente la disciplina ACE, alcune questioni in materia di redditi di lavoro autonomo, le modifiche IVA introdotte dalla legge comunitaria 2010 e l’ambito di applicazione delle norme sui costi con soggetti residenti in Paesi black list.

Reddito d’impresa: ACE e società in perdita

In materia di ACE, la circolare precisa che gli utili realizzati nell’esercizio 2011 e accantonati a riserva con delibera assembleare dell’aprile 2012 rilevano a partire dall’esercizio 2012, dunque in UNICO 2013. Il riferimento normativo è l’articolo 5, comma 2, lettera b), e comma 4, del decreto ministeriale 14 marzo 2012, secondo cui gli incrementi di capitale proprio derivanti dall’accantonamento di utili rilevano dall’inizio dell’esercizio in cui la riserva è formata.

Per le società in perdita, il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è dato dal patrimonio netto risultante dal bilancio, senza considerare l’utile di quell’esercizio. Tuttavia, la perdita d’esercizio, compresa quella del 2010, concorre a determinare il patrimonio netto contabile che costituisce il limite massimo della variazione in aumento rilevante ai fini ACE.

Reddito d’impresa: società in perdita sistematica e competenza fiscale

La circolare chiarisce che, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la disciplina delle società in perdita sistematica si applica dal 2012 e il triennio rilevante è 2009-2010-2011. Viene inoltre richiamato l’articolo 2, comma 36-duodecies, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare che rientrano nel periodo transitorio indicato.

In tema di errata imputazione temporale dei componenti di reddito, viene esteso anche ai componenti positivi il principio già affermato dalla circolare n. 23/E del 2010 per i componenti negativi. Se un componente positivo è ripreso a tassazione in un periodo successivo rispetto a quello in cui aveva già concorso al reddito, si realizza una doppia imposizione che deve essere evitata.

Redditi di lavoro autonomo: formazione obbligatoria e utilizzo promiscuo dell’immobile

Per le spese di formazione professionale continua obbligatoria, la circolare conferma l’applicabilità dell’articolo 54, comma 5, TUIR, che consente la deduzione del 50% delle spese di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e soggiorno. La norma si applica anche quando la formazione è obbligatoria per legge o per regolamento professionale.

Quanto all’utilizzo promiscuo dell’immobile, viene ribadito che la rendita catastale è deducibile nella misura forfetaria del 50% se nel medesimo comune il professionista non dispone di altro immobile destinato esclusivamente all’attività. La percentuale non è derogabile neppure se l’uso professionale effettivo supera il 50%, e nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi all’immobile.

IVA: prestazioni di servizi rese o ricevute da non residenti

La circolare affronta il nuovo momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche scambiate con soggetti non stabiliti in Italia, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 217 del 2011. Per queste prestazioni, il momento rilevante coincide con l’ultimazione del servizio o, se anteriore, con il pagamento, limitatamente all’importo pagato. È escluso che l’emissione della fattura costituisca, di per sé, il momento di effettuazione.

Per i servizi resi da un prestatore comunitario a un committente italiano, si applica il meccanismo del reverse charge con integrazione e doppia registrazione della fattura, secondo gli articoli 46 e 47 del decreto legge n. 331 del 1993. Per ragioni di certezza e semplificazione, la fattura del prestatore comunitario è considerata indice dell’effettuazione dell’operazione e, quindi, della relativa esigibilità dell’imposta al momento della ricezione.

La circolare chiarisce anche il regime transitorio: la nuova disciplina si applica alle operazioni effettuate dal 17 marzo 2012 in poi. Le prestazioni ultimate o maturate prima di tale data restano regolate dalla disciplina previgente, che faceva riferimento al pagamento del corrispettivo o all’emissione della fattura.

Infine, se la fattura del prestatore UE non viene ricevuta entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il committente deve emettere autofattura entro il mese seguente, indicando anche la partita IVA del prestatore, e procedere alla relativa annotazione nei registri IVA entro il mese di emissione.

Operazioni con soggetti black list: ambito applicativo e adempimenti

La circolare conferma un’interpretazione ampia dell’articolo 110, comma 10, TUIR: l’indeducibilità riguarda tutte le componenti negative di reddito riconducibili a operazioni con soggetti residenti o localizzati in Stati o territori black list, incluse quelle derivanti indirettamente da tali operazioni. Sono quindi ricomprese, tra l’altro, ammortamenti, svalutazioni, perdite e minusvalenze.

Per le minusvalenze su cespiti ammortizzabili acquistati da soggetti black list e poi ceduti a soggetti non black list, la minusvalenza va indicata nella dichiarazione del periodo in cui assume rilevanza fiscale. La verifica delle circostanze esimenti va riferita all’operazione originaria di acquisto con il soggetto black list, poiché la minusvalenza deriva dal confronto tra corrispettivo o indennizzo e costo fiscale non ammortizzato del bene.

Le perdite su crediti verso soggetti localizzati in paradisi fiscali sono anch’esse attratte nel perimetro dell’articolo 110, comma 10, TUIR, salvo dimostrazione delle esimenti previste dal comma 11, cioè l’esercizio prevalente di un’effettiva attività commerciale all’estero oppure l’effettivo interesse economico dell’operazione e la sua concreta esecuzione.

La circolare precisa inoltre che la disciplina comprende anche gli interessi e gli oneri finanziari derivanti da transazioni aventi causa finanziaria, non solo quelli di natura commerciale. Se è dimostrata una delle esimenti, tali componenti seguono comunque le regole ordinarie di deducibilità previste dalla normativa fiscale.

Obbligo di separata indicazione in dichiarazione

Anche in presenza di risposta favorevole a un interpello relativo alle circostanze esimenti, permane l’obbligo di separata indicazione in dichiarazione dei componenti negativi relativi a operazioni con soggetti black list. La circolare ribadisce che tale adempimento mantiene natura obbligatoria e una funzione segnaletica, utile all’Amministrazione finanziaria per verificare la correttezza delle informazioni dichiarate e l’effettiva esecuzione delle operazioni.

Punti principali

ACE: utili accantonati a riserva

L’utile 2011 accantonato a riserva con delibera assembleare del 2012 rileva ai fini ACE a partire dall’esercizio 2012, quindi in UNICO 2013. La circolare precisa che gli utili accantonati a riserva sono elementi positivi della variazione del capitale proprio, ma rilevano dall’inizio dell’esercizio in cui la riserva è formata, cioè quando l’assemblea delibera la destinazione dell’utile.

ACE: società in perdita e limite del patrimonio netto

Il capitale proprio di riferimento al 31 dicembre 2010 è il patrimonio netto risultante dal bilancio, senza considerare l’utile del medesimo esercizio. La perdita d’esercizio, inclusa quella del 2010, concorre invece a determinare il patrimonio netto contabile e quindi il limite massimo della variazione in aumento ACE, che non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal bilancio.

Società in perdita sistematica: triennio rilevante

Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la disciplina delle società in perdita sistematica si applica dal 2012 e il triennio da considerare è 2009-2010-2011. La nuova casella del modello UNICO SC/ENC 2012 è destinata anche ai soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare che ricadono nel periodo di applicazione individuato dalla legge di conversione del d.l. n. 138 del 2011.

Rettifica della competenza dei componenti positivi di reddito

I principi della circolare n. 23/E del 2010, nati per i componenti negativi di reddito, si estendono anche ai componenti positivi imputati temporalmente in modo non corretto. Se tali componenti vengono ripresi a tassazione in un periodo successivo rispetto a quello in cui hanno già concorso al reddito, si determina una doppia imposizione che deve essere evitata.

Spese di formazione professionale continua obbligatoria

La deduzione al 50% prevista dall’articolo 54, comma 5, TUIR per le spese di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale si applica anche alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali. La norma non distingue in base alla natura volontaria o obbligatoria del corso.

Uso promiscuo dell’immobile nel lavoro autonomo

Per gli immobili utilizzati promiscuamente dal professionista, la rendita catastale è deducibile nella misura forfetaria del 50% se non vi sono altri immobili nel medesimo comune adibiti esclusivamente all’attività professionale. La percentuale non è derogabile neppure se l’uso effettivo professionale è superiore; anche le spese per i servizi relativi all’immobile sono deducibili al 50%.

IVA: prestazioni di servizi rese da non residenti

Per le prestazioni di servizi generiche ex articolo 7-ter rese da non residenti, il momento di effettuazione non coincide più con l’emissione della fattura ma con l’ultimazione della prestazione o, se anteriore, con il pagamento. Per i servizi resi da operatori comunitari a soggetti passivi italiani, il committente assolve l’IVA con reverse charge mediante integrazione e doppia registrazione della fattura; la fattura del prestatore può essere assunta come indice di effettuazione e, per certezza e semplificazione, l’esigibilità è ricondotta alla ricezione della fattura.

IVA: regime transitorio dal 17 marzo 2012

La nuova disciplina sul momento di effettuazione delle prestazioni di servizi si applica alle operazioni effettuate a partire dal 17 marzo 2012. Le prestazioni ultimate o maturate prima di tale data restano soggette alla vecchia regola, secondo cui rilevano il pagamento del corrispettivo o, in alternativa, l’emissione della fattura.

IVA: autofattura se non arriva la fattura UE

Se la fattura del prestatore UE non è ricevuta entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il committente deve emettere autofattura entro il mese seguente, in unico esemplare e indicando la partita IVA del prestatore. L’autofattura va poi annotata nei registri IVA entro il mese di emissione.

Black list: minusvalenze su cespiti ammortizzabili

L’ambito dell’articolo 110, comma 10, TUIR comprende non solo i costi diretti, ma anche i componenti negativi indiretti derivanti da operazioni con soggetti black list, come ammortamenti, svalutazioni, perdite e minusvalenze. La minusvalenza derivante dalla cessione di un bene ammortizzabile acquistato da un soggetto black list va indicata nella dichiarazione del periodo in cui assume rilevanza fiscale, e le cause esimenti vanno verificate rispetto all’operazione originaria di acquisto.

Black list: perdite su crediti e transazioni finanziarie

Le perdite su crediti verso soggetti localizzati in paradisi fiscali rientrano nell’indeducibilità dell’articolo 110, comma 10, TUIR, salvo prova delle esimenti previste dal comma 11. La disciplina si estende anche agli interessi e oneri finanziari derivanti da transazioni aventi causa finanziaria, non solo alle transazioni commerciali.

Black list: obbligo di separata indicazione anche dopo interpello favorevole

Anche in presenza di risposta positiva all’interpello sulle circostanze esimenti, permane l’obbligo di separata indicazione in dichiarazione dei componenti negativi relativi a soggetti black list. La funzione dell’adempimento resta segnaletica e consente all’Amministrazione finanziaria di verificare le informazioni fornite e l’effettiva esecuzione dell’operazione.

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