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Circolare

Circolare n. 39 del 2/10/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti della norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 29, comma 16-decies, del DL 216/2011 sulla definizione automatica delle controversie ultradecennali pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale. Il punto centrale è che la lite è definibile anche quando l’Amministrazione finanziaria sia rimasta soccombente solo parzialmente in primo grado, purché la decisione di primo grado sia stata confermata in appello. Restano invece fermi gli altri requisiti già previsti dalla disciplina originaria, come la pendenza al 26 maggio 2010, l’iscrizione a ruolo del ricorso entro il 25 maggio 2000 e l’assenza di determinate controversie escluse. La circolare precisa inoltre gli effetti sul giudicato, il rapporto con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e il regime del reclamo contro il decreto di estinzione.

Definizione delle liti ultradecennali pendenti in Commissione tributaria centrale

Definizione delle liti ultradecennali pendenti in Commissione tributaria centrale

La circolare n. 39/E del 2 ottobre 2012 fornisce chiarimenti sull’art. 29, comma 16-decies, del DL 216/2011, che ha introdotto una norma di interpretazione autentica in materia di definizione automatica delle liti ultradecennali pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale. La disciplina mira a chiudere i giudizi più risalenti e a chiarire, in particolare, il presupposto della soccombenza dell’Amministrazione finanziaria.

Quadro normativo e orientamento della Corte di giustizia UE

La circolare ricostruisce la disciplina originaria dell’art. 3, comma 2-bis, lett. a), del DL 40/2010, che prevede la definizione automatica delle controversie tributarie pendenti da oltre dieci anni, originate da ricorsi iscritti a ruolo entro il 25 maggio 2000, con soccombenza dell’Amministrazione finanziaria nei precedenti gradi di giudizio e con esclusione delle controversie aventi ad oggetto istanze di rimborso.

Viene richiamata la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha ritenuto compatibile con i principi comunitari la disciplina italiana sia per le liti davanti alla Commissione tributaria centrale, sia per quelle pendenti in Cassazione. La Corte ha valorizzato l’obiettivo di garantire il termine ragionevole del processo e ha escluso che si tratti di una rinuncia generale alla riscossione dell’IVA.

Ambito di applicazione della norma interpretativa

L’interpretazione autentica introdotta dal DL 216/2011 riguarda esclusivamente la definizione automatica delle liti ultradecennali pendenti in Commissione tributaria centrale. Non si estende alla diversa definizione agevolata prevista per le controversie pendenti in Corte di cassazione ai sensi della lett. b) del medesimo comma 2-bis dell’art. 3 del DL 40/2010, per la quale restano validi i chiarimenti già forniti con la circolare n. 37/E del 2010.

Presupposto della soccombenza dell’Amministrazione finanziaria

Il chiarimento più rilevante riguarda il requisito della soccombenza. La circolare stabilisce che la lite è definibile anche nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria sia stata soccombente solo parzialmente in primo grado, purché la decisione di primo grado non sia stata riformata nei successivi gradi di giudizio.

Sono quindi definibili:

  • le controversie decise in primo grado totalmente sfavorevolmente all’Amministrazione e confermate in appello;
  • le controversie decise in primo grado parzialmente sfavorevolmente all’Amministrazione e confermate in appello.

Sono invece escluse le liti in cui la decisione di secondo grado non confermi esattamente quella di primo grado, oppure la riformi, anche solo in parte. La verifica va compiuta con riferimento alla medesima domanda giudiziale accolta in primo grado, cioè al petitum, e non ai soli motivi della decisione. È pertanto sufficiente che in appello venga confermata la stessa domanda, anche se con motivazioni diverse.

La circolare precisa che risultano superati i precedenti chiarimenti della circolare n. 37/E del 2010 nella parte in cui richiedevano la soccombenza integrale dell’Amministrazione finanziaria nei precedenti gradi.

Efficacia temporale della disposizione

Essendo una norma di interpretazione autentica, la disposizione ha efficacia retroattiva e si applica ai rapporti non ancora esauriti al 28 febbraio 2012. Resta fermo che la definizione automatica riguarda le controversie pendenti alla data del 26 maggio 2010 davanti alla Commissione tributaria centrale.

Sono escluse dall’ambito applicativo le controversie per le quali, alla data del 26 maggio 2010, il dispositivo della decisione risultava già depositato presso la segreteria, poiché in tal caso il giudizio deve considerarsi esaurito.

Ulteriori requisiti per la definizione automatica

La circolare conferma che, oltre al nuovo criterio sulla soccombenza, devono essere presenti tutti gli altri requisiti previsti dall’art. 3, comma 2-bis, lett. a), del DL 40/2010. In particolare, è necessario che:

  • il ricorso introduttivo sia stato iscritto a ruolo entro il 25 maggio 2000;
  • parte del giudizio sia l’Amministrazione finanziaria dello Stato, oppure l’Agente della riscossione quando la pretesa tributaria appartiene comunque allo Stato;
  • la controversia fosse pendente al 26 maggio 2010, senza deposito del dispositivo della decisione;
  • la lite non abbia ad oggetto istanze di rimborso o la mera spettanza di un’agevolazione;
  • la lite non riguardi avvisi di accertamento o rettifica relativi a eccedenze d’imposta da cui possa derivare un rimborso al contribuente.

Effetti della definizione e giudicato

La norma prevede che la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determini l’estinzione della controversia e il passaggio in giudicato della decisione. La circolare osserva tuttavia che, secondo le regole processuali e la giurisprudenza della Corte di giustizia, il passaggio in giudicato si produce in relazione alla decisione di secondo grado. Di conseguenza, la definizione automatica determina il giudicato della sentenza di appello e l’estinzione del credito vantato dall’Amministrazione finanziaria.

Su questo punto vengono considerati superati i chiarimenti della circolare n. 37/E del 2010 nella parte in cui escludevano il passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole all’Amministrazione impugnata davanti alla Commissione tributaria centrale.

Procedura, decreto di estinzione e reclamo

La definizione opera automaticamente, senza necessità di domanda del contribuente e senza pagamento di alcuna somma. L’estinzione viene dichiarata con decreto del presidente del collegio o di altro componente delegato della Commissione tributaria centrale.

Il decreto ha contenuto decisorio analogo all’ordinanza prevista dall’art. 27 del DPR 636/1972 ed è comunicato alle parti dalla segreteria a mezzo raccomandata. Contro il decreto è ammesso reclamo al collegio entro 60 giorni dalla comunicazione; l’estinzione diviene definitiva se nel termine non viene proposto ricorso con formale istanza notificata alla controparte.

Punti principali

Norma interpretativa e finalità

L’art. 29, comma 16-decies, del DL 216/2011 ha prorogato al 31 dicembre 2013 il termine per l’esaurimento dell’attività della Commissione tributaria centrale e, soprattutto, ha fornito un’interpretazione autentica dell’art. 3, comma 2-bis, lett. a), del DL 40/2010 sulla definizione automatica delle liti ultradecennali pendenti. La circolare chiarisce che la finalità è accelerare la chiusura dei giudizi più risalenti, nel rispetto del principio del termine ragionevole del processo.

Ambito di applicazione della interpretazione autentica

La nuova interpretazione riguarda solo la definizione automatica delle controversie pendenti in Commissione tributaria centrale. Non incide sulla diversa definizione agevolata delle liti ultradecennali pendenti in Corte di cassazione prevista dalla lett. b) del medesimo comma, per la quale restano validi i chiarimenti della circolare n. 37/E del 2010.

Presupposto della soccombenza: superamento del requisito della soccombenza integrale

La circolare afferma che la lite è definibile anche se l’Amministrazione finanziaria è risultata soccombente solo parzialmente in primo grado, purché il giudice d’appello non abbia riformato la decisione di primo grado. Sono quindi definibili sia i casi di soccombenza totale in primo grado confermata in appello, sia i casi di soccombenza parziale in primo grado esattamente confermata in secondo grado. È invece esclusa la definizione quando la decisione di appello non confermi esattamente la pronuncia di primo grado o la riformi, anche solo in parte.

Criterio di valutazione della conferma in appello

La conferma va verificata con riferimento alla medesima domanda giudiziale accolta in primo grado, non ai soli motivi della decisione. La circolare precisa che, se in appello viene accolta una domanda diversa da quella riconosciuta in primo grado, la lite non è definibile. Viceversa, è irrilevante che il giudice d’appello fondi la conferma su motivazioni diverse, purché resti identico il petitum accolto.

Efficacia temporale retroattiva

Trattandosi di norma di interpretazione autentica, l’art. 29, comma 16-decies, ha efficacia retroattiva e si applica ai rapporti giuridici non ancora esauriti al 28 febbraio 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione. Restano quindi fuori dall’ambito applicativo le controversie per le quali, alla data del 26 maggio 2010, fosse già stato depositato il dispositivo della decisione presso la segreteria della Commissione tributaria centrale.

Ulteriori condizioni per la definizione automatica

Oltre al nuovo criterio sulla soccombenza, devono sussistere tutti gli altri presupposti dell’art. 3, comma 2-bis, lett. a), del DL 40/2010: ricorso iscritto a ruolo entro il 25 maggio 2000; pendenza alla data del 26 maggio 2010; parte in giudizio identificabile nell’Amministrazione finanziaria dello Stato o nell’Agente della riscossione nei casi indicati; esclusione delle controversie aventi ad oggetto istanze di rimborso o mera spettanza di agevolazioni; esclusione delle controversie su avvisi di accertamento o rettifica relativi a eccedenze d’imposta da cui possa derivare un rimborso al contribuente.

Passaggio in giudicato ed effetti della definizione

La norma parla di passaggio in giudicato della decisione di primo grado, ma la circolare, richiamando i principi processuali e la giurisprudenza UE, precisa che l’effetto sostanziale è il passaggio in giudicato della decisione di secondo grado. La definizione automatica comporta inoltre l’estinzione del credito rivendicato dall’Amministrazione finanziaria. Di conseguenza sono superati i chiarimenti della circolare n. 37/E del 2010 nella parte incompatibile con questo assetto.

Decreto di estinzione e reclamo

La definizione opera ex lege, senza istanza del contribuente e senza versamento di somme. L’estinzione è dichiarata con decreto del presidente del collegio o di altro componente delegato della Commissione tributaria centrale, con comunicazione alle parti a mezzo raccomandata da parte della segreteria. Il decreto è reclamabile al collegio entro 60 giorni dalla comunicazione, secondo il meccanismo previsto dall’art. 27 del DPR 636/1972.

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