Circolare n. 38 del 28/09/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra i primi chiarimenti sull’articolo 2 del D.L. n. 16/2012: introduce la remissione in bonis per sanare tardive comunicazioni e adempimenti formali che altrimenti farebbero decadere da benefici fiscali o regimi opzionali, disciplina le domande tardive per il cinque per mille e modifica le regole sulla cessione delle eccedenze nel consolidato, salvando la validità della cessione anche in presenza di omissioni formali. Sono indicati requisiti, termini, importi sanzionatori e casi applicativi, con particolare attenzione alla prima applicazione della norma e alla data del 31 dicembre 2012.
Remissione in bonis e chiarimenti su cinque per mille e cessione delle eccedenze nel consolidato
Remissione in bonis – primi chiarimenti su comunicazioni tardive, cinque per mille e cessioni nel consolidato
La circolare fornisce i primi chiarimenti sull’articolo 2 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge n. 44/2012, che introduce misure di semplificazione degli adempimenti tributari. Il documento si concentra su tre profili: la remissione in bonis per sanare omissioni formali che altrimenti farebbero decadere da benefici fiscali o regimi opzionali, la disciplina delle domande tardive per il riparto del cinque per mille e le nuove regole sulla cessione delle eccedenze nell’ambito del consolidato fiscale.
Finalità della remissione in bonis
L’articolo 2, comma 1, istituisce una forma particolare di ravvedimento operoso destinata a evitare che semplici dimenticanze relative a comunicazioni o ad adempimenti formali impediscano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali, di accedere a un beneficio fiscale o a un regime opzionale. La ratio della norma, come richiamato dalla relazione illustrativa, è quella di salvaguardare il contribuente in buona fede e di sanare solo comportamenti che non abbiano arrecato danno all’Erario né pregiudicato l’attività di accertamento.
La sanatoria è tuttavia subordinata a condizioni precise:
- la violazione non deve essere già stata constatata;
- non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza;
- il contribuente deve possedere i requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento alla data originaria di scadenza dell’adempimento;
- la comunicazione o l’adempimento formale devono essere effettuati entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- contestualmente deve essere versata la sanzione minima di 258 euro, tramite modello F24, senza compensazione.
La circolare precisa che la sanzione non può essere a sua volta oggetto di ravvedimento, perché costituisce l’onere previsto per accedere alla sanatoria.
Ambito oggettivo di applicazione
L’istituto opera solo quando la comunicazione o l’adempimento formale siano previsti a pena di decadenza dal beneficio o dal regime opzionale. Non si applica invece alle ipotesi in cui l’omissione produca soltanto una irregolarità sanzionabile, senza perdita del vantaggio fiscale. A titolo esemplificativo, viene richiamata la comunicazione relativa alla detrazione del 55% per interventi di risparmio energetico, per la quale l’omissione non comporta decadenza ma soltanto sanzione.
La circolare chiarisce anche il rapporto con il DPR 10 novembre 1997, n. 442, in materia di opzioni e revoche di regimi di determinazione dell’imposta e regimi contabili. La remissione in bonis si applica ai regimi opzionali o benefici diversi da quelli già disciplinati dal DPR n. 442/1997, oppure ai casi in cui la normativa di settore richieda comunque adempimenti formali a pena di decadenza.
Fattispecie espressamente richiamate
La relazione illustrativa e la circolare individuano alcune fattispecie in cui la sanatoria è utilizzabile. Tra queste:
- il regime di trasparenza fiscale delle società di capitali;
- il consolidato fiscale nazionale;
- il regime agevolato degli enti associativi con comunicazione modello EAS.
Per ciascun caso la circolare ricorda il relativo adempimento formale, il termine ordinario e la possibilità di sanatoria mediante invio tardivo e versamento della sanzione minima.
Nel caso della trasparenza fiscale, l’opzione va esercitata sia dalla società partecipata sia dai soci; se il modello non è stato inviato nei termini, è possibile sanare presentandolo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva alla scadenza originaria, con versamento della sanzione.
Per il consolidato fiscale, il modello di comunicazione va presentato entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo esercizio di efficacia dell’opzione. Anche qui la remissione in bonis consente di rimediare all’omissione entro la prima dichiarazione utile.
Quanto al modello EAS, richiesto agli enti associativi per accedere al regime di non imponibilità IRES e IVA, la circolare conferma la possibilità di sanare l’omesso invio entro il termine di presentazione del modello UNICO successivo all’omissione.
Altre ipotesi sanabili
La circolare estende in via interpretativa l’operatività dell’istituto anche ad altre fattispecie:
- opzione per l’IVA di gruppo, con presentazione del modello IVA 26 nei termini previsti;
- opzione per la determinazione dell’IRAP in base al bilancio da parte di società di persone e imprenditori individuali in contabilità ordinaria;
- tonnage tax, regime forfettario per il reddito delle navi che possiedono i requisiti di legge.
In tutti questi casi, l’omesso invio della comunicazione o il tardivo esercizio dell’opzione non precludono il regime, purché si rispettino i requisiti sostanziali, si effettui la regolarizzazione entro il termine utile e si versi la sanzione di 258 euro.
Decorrenza e prima applicazione
Il decreto è entrato in vigore il 2 marzo 2012. La circolare stabilisce che la disciplina si applica alle irregolarità per le quali, a tale data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. Inoltre, in base al principio di legalità e per tutelare affidamento e buona fede, la remissione in bonis si estende anche alle omissioni per le quali, alla data di entrata in vigore, fosse già scaduto il termine della prima dichiarazione utile ma non quello della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui l’adempimento è stato omesso.
In sede di prima applicazione, la circolare fissa il termine finale del 31 dicembre 2012 per regolarizzare le omissioni considerate, compresi gli adempimenti omessi nel periodo d’imposta per il quale il termine di dichiarazione è scaduto dopo il 2 marzo 2012.
Riparto del cinque per mille
Il comma 2 dell’articolo 2 introduce una sanatoria specifica per gli enti che non hanno adempiuto tempestivamente agli obblighi necessari per partecipare al riparto del cinque per mille dell’IRPEF. La regolarizzazione è possibile per gli enti che:
- possiedono i requisiti sostanziali previsti;
- presentano le domande di iscrizione e le eventuali integrazioni documentali entro il 30 settembre;
- versano contestualmente la sanzione minima di 258 euro.
La sanzione va versata con modello F24, senza compensazione, utilizzando il codice tributo 8115. Anche in questo caso non è possibile applicare il ravvedimento operoso sulla sanzione, che rappresenta il costo per mantenere il diritto al beneficio.
Cessione delle eccedenze nel consolidato: nuovi effetti dell’omissione formale
I commi 3 e 3-bis intervengono sulla disciplina della cessione delle eccedenze nel consolidato fiscale. La circolare ricorda che, in via ordinaria, l’articolo 43-ter del DPR n. 602/1973 consente la cessione delle eccedenze d’imposta tra soggetti del gruppo, ma richiede l’indicazione in dichiarazione degli estremi del cessionario e degli importi ceduti. Prima della modifica, l’omissione di tali dati poteva compromettere la validità della cessione.
Con la novella del D.L. n. 16/2012, invece, la mancata indicazione in dichiarazione:
- degli estremi del soggetto cessionario;
- dell’importo ceduto;
- e, per le eccedenze utilizzabili in compensazione tra soggetti della tassazione di gruppo, anche della tipologia di tributo oggetto di cessione, non determina più l’inefficacia della cessione.
La cessione resta quindi giuridicamente valida anche se i dati formali non sono stati riportati correttamente. Rimane però applicabile la sanzione prevista dall’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 nella misura massima, pari a 2.065 euro, da versare con il codice tributo 8116.
Effetti operativi per il consolidato
La circolare chiarisce che la società consolidante può utilizzare l’eccedenza IRES emergente dal modello CNM per compensare propri debiti tributari anche se la cessione non è stata indicata correttamente nelle dichiarazioni. Lo stesso vale quando la cessione avvenga verso soggetti diversi dalla consolidante.
La norma salvaguarda inoltre le cessioni di eccedenze utilizzabili in compensazione tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, mantenendo la validità dell’operazione nonostante le omissioni formali. La conseguenza pratica è il superamento dell’orientamento precedente, che collegava la mancata indicazione in dichiarazione al mancato perfezionamento della cessione.
Chiusura applicativa
La circolare si conclude affidando alle Direzioni regionali il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni fornite, a conferma del carattere operativo dei chiarimenti resi dall’Agenzia su remissione in bonis, cinque per mille e cessione delle eccedenze nel consolidato.
Punti principali
Remissione in bonis: finalità e condizioni generali
L’istituto consente di non perdere benefici fiscali o regimi opzionali per mere omissioni formali, purché il contribuente possieda i requisiti sostanziali, regolarizzi entro la prima dichiarazione utile e versi contestualmente la sanzione minima di 258 euro. La sanatoria non è ammessa se la violazione è già stata constatata o se sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento conosciute formalmente dal contribuente.
Ambito applicativo della sanatoria
La remissione in bonis riguarda solo adempimenti formali o comunicazioni richiesti a pena di decadenza da benefici fiscali o regimi opzionali. Non si applica invece alle mere irregolarità che comportano soltanto sanzioni senza perdita del beneficio. La circolare distingue inoltre i casi in cui opera il DPR n. 442/1997, evidenziando che la nuova disciplina vale per benefici o opzioni diversi dai regimi di determinazione dell’imposta e dai regimi contabili già disciplinati da quel decreto, oppure per ipotesi in cui la normativa di settore imponga comunque specifiche comunicazioni a pena di decadenza.
Fattispecie sanabili esemplificate
Tra i casi espressamente richiamati figurano: opzione per la trasparenza fiscale delle società di capitali; consolidato fiscale; regime agevolato per gli enti associativi tramite modello EAS. La circolare indica anche altre fattispecie sanabili, come l’opzione per l’IVA di gruppo, l’opzione IRAP in base al bilancio per soggetti in contabilità ordinaria e la tonnage tax, purché ricorrano i requisiti sostanziali e gli adempimenti siano regolarizzati nei termini previsti dalla norma.
Termini di regolarizzazione e decorrenza
La regolarizzazione deve avvenire entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva alla scadenza dell’adempimento omesso; per adempimenti rilevanti solo ai fini IVA, conta la prima dichiarazione IVA utile. In prima applicazione, per le omissioni già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (2 marzo 2012), la circolare fissa il termine del 31 dicembre 2012, anche per le ipotesi in cui la prima dichiarazione utile fosse già scaduta ma non quella relativa al periodo d’imposta dell’omissione.
Cinque per mille: sanatoria per iscrizioni e integrazioni tardive
Per gli enti che vogliono partecipare al riparto del cinque per mille, la circolare prevede una sanatoria specifica dal 2012: è possibile presentare domande di iscrizione e integrazioni documentali tardive entro il 30 settembre, se sono posseduti i requisiti sostanziali. Anche in questo caso va versata la sanzione minima di 258 euro con modello F24, usando il codice tributo 8115, senza compensazione e senza possibilità di ravvedimento.
Cessione delle eccedenze nel consolidato: efficacia anche con omissioni formali
Le modifiche agli articoli 43-ter del DPR n. 602/1973 e all’articolo 2 del decreto introducono una regola di salvaguardia per la cessione di eccedenze IRES e di eccedenze compensabili tra soggetti del consolidato. La mancata indicazione in dichiarazione degli estremi del cessionario, dell’importo ceduto o della tipologia di tributo non rende inefficace la cessione; resta però applicabile la sanzione massima prevista dall’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, pari a 2.065 euro, con codice tributo 8116.
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