Salta al contenuto
Circolare

Circolare n. 40 del 8/10/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l'ambito applicativo dell'articolo 13-ter del DL n. 83/2012 in materia di responsabilità solidale di appaltatore e committente per ritenute e IVA nei contratti di appalto e subappalto. Precisa che la disciplina si applica solo ai contratti stipulati dal 12 agosto 2012 e che la richiesta di certificazione/documentazione è esigibile solo per i pagamenti effettuati dall'11 ottobre 2012. Viene inoltre ammesso, in alternativa alle asseverazioni di CAF e professionisti abilitati, l'uso di una dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, purché contenga specifiche indicazioni su liquidazioni IVA, versamenti delle ritenute e riferimenti ai modelli F24.

Responsabilità solidale nell'appalto: chiarimenti su decorrenza e documentazione

Articolo 13-ter del DL 83/2012: responsabilità solidale negli appalti e chiarimenti applicativi

La circolare fornisce chiarimenti urgenti sull'articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012, che ha modificato la disciplina della responsabilità fiscale negli appalti e subappalti di opere e servizi. Il documento interviene per risolvere le incertezze applicative sorte dopo l'entrata in vigore della norma, in particolare con riferimento alla decorrenza degli obblighi e alla documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei versamenti di ritenute e IVA.

Contenuto e finalità della norma

La disposizione prevede che appaltatore e committente siano responsabili solidalmente per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA dovuta da appaltatore e subappaltatore in relazione alle prestazioni rese nell'ambito del contratto. Tale responsabilità viene meno se il soggetto tenuto al controllo acquisisce la documentazione che attesta che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti.

La norma consente inoltre all'appaltatore e al committente di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della documentazione richiesta. Proprio questa previsione, secondo la circolare, aveva generato incertezza operativa e la conseguente sospensione dei pagamenti da parte di molti committenti e appaltatori.

Decorrenza della disciplina

L'Agenzia delle Entrate precisa che la disciplina si applica soltanto ai contratti di appalto e subappalto stipulati a partire dal 12 agosto 2012, data di entrata in vigore dell'articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012.

Inoltre, poiché la norma introduce un nuovo adempimento tributario a carico di appaltatore e subappaltatore, l'applicazione concreta degli obblighi decorre dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore, in base all'articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000. Ne consegue che la certificazione o documentazione equivalente deve essere richiesta solo per i pagamenti effettuati dall'11 ottobre 2012, e comunque in relazione a contratti stipulati dal 12 agosto 2012.

La soluzione è giustificata dal fatto che la norma incide su un elemento essenziale del contratto, il pagamento del corrispettivo, e può alterare l'equilibrio contrattuale dei rapporti già in essere, attribuendo a una parte il potere di sospendere la propria prestazione in attesa della prova della regolarità fiscale dell'altra.

Documentazione per attestare i versamenti

Per dimostrare il regolare versamento dell'IVA e delle ritenute scadute alla data del pagamento, la circolare ammette, oltre all'asseverazione rilasciata da un responsabile di CAF o da un professionista abilitato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997 e dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del DPR n. 322 del 1998, anche altre forme di documentazione idonee.

In particolare, è considerata valida una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000, con cui l'appaltatore o il subappaltatore attesti l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla norma.

Contenuto minimo della dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva deve contenere elementi specifici e verificabili, ossia:

  • il periodo nel quale l'IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla liquidazione sia scaturito un versamento oppure se sia stato applicato il regime dell'IVA per cassa, ai sensi dell'articolo 7 del DL n. 185 del 2008, o la disciplina del reverse charge;
  • il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, anche mediante scomputo totale o parziale;
  • gli estremi del modello F24 con cui sono stati effettuati i versamenti dell'IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente;
  • l'affermazione che l'IVA e le ritenute versate comprendono anche quelle riferibili al contratto di appalto o subappalto per il quale la dichiarazione è resa.

Indicazioni finali

La circolare conclude affidando alle Direzioni regionali il compito di vigilare affinché i principi interpretativi e le istruzioni fornite siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

Punti principali

Ambito della responsabilità solidale

La circolare ricorda che l'articolo 13-ter del DL 83/2012 ha sostituito il comma 28 dell'articolo 35 del DL 223/2006, introducendo la responsabilità di appaltatore e committente per il versamento all'Erario delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta in relazione alle prestazioni rese nell'ambito di appalti e subappalti di opere e servizi.

Decorrenza della disciplina

L'Agenzia afferma che la nuova disciplina si applica solo ai contratti di appalto/subappalto stipulati dal 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della norma. Inoltre, in applicazione dell'articolo 3, comma 2, dello Statuto del contribuente, gli adempimenti tributari richiesti diventano esigibili dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore, con conseguente decorrenza della richiesta di certificazione per i pagamenti effettuati dall'11 ottobre 2012, per i soli contratti stipulati dal 12 agosto 2012.

Ragione della soluzione interpretativa

La circolare motiva la decorrenza differita osservando che la norma incide su un elemento essenziale del rapporto contrattuale, cioè il pagamento del corrispettivo, e potrebbe alterare l'equilibrio sinallagmatico dei contratti già stipulati. Per questo l'appaltatore o il committente può sospendere il pagamento in attesa della documentazione attestante la regolarità fiscale dell'altra parte.

Documentazione idonea ad attestare la regolarità

Per superare il vincolo della responsabilità solidale, l'appaltatore/subappaltatore deve produrre documentazione che attesti l'avvenuto versamento dell'IVA e delle ritenute scadute alla data del pagamento. La circolare chiarisce che, oltre all'asseverazione di un CAF o di un professionista abilitato ai sensi delle norme richiamate, è ammessa anche una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

Contenuto della dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva deve indicare: il periodo in cui l'IVA relativa alle fatture dei lavori è stata liquidata, specificando se ne sia derivato un versamento, oppure se si sia applicato il regime dell'IVA per cassa o il reverse charge; il periodo in cui le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, anche mediante scomputo totale o parziale; gli estremi dei modelli F24 utilizzati per i versamenti di IVA e ritenute non scomputate; e l'affermazione che IVA e ritenute versate comprendono quelle riferibili al contratto oggetto della dichiarazione.

Vigilanza applicativa

La circolare incarica le Direzioni regionali di vigilare affinché i principi e le istruzioni fornite siano correttamente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.