Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-233/18

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 novembre 2019. — Zubair Haqbin contro Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Brussel. — Rinvio pregiudiziale – Richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 20, paragrafi 4 e 5 – Gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza o comportamenti gravemente violenti – Portata del diritto degli Stati membri di stabilire le sanzioni applicabili – Minore non accompagnato – Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza. — Causa C-233/18

Giurisprudenza europea62018CJ0233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso restrittivo il potere sanzionatorio degli Stati membri nei confronti dei richiedenti asilo ospitati nei centri di accoglienza. Una sanzione che comporti la revoca, anche temporanea, di alloggio, vitto o vestiario è incompatibile con la direttiva 2013/33 perché può privare il richiedente dei bisogni primari e della dignità umana. Per i minori non accompagnati, la valutazione deve essere ancora più rigorosa, con centralità dell'interesse superiore del minore.

Rinvio pregiudiziale sull'articolo 20 della direttiva 2013/33/UE: se, per gravi violazioni del centro di accoglienza, sia possibile revocare anche temporaneamente le condizioni materiali di accoglienza, soprattutto nei confronti di un minore non accompagnato.

La questione giuridica

Se l'articolo 20, paragrafi 1-3, della direttiva 2013/33/UE individui in modo tassativo i casi di riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza, oppure se il paragrafo 4 consenta, come sanzione per gravi violazioni delle regole del centro o comportamenti gravemente violenti, la revoca o riduzione di tali condizioni; se, inoltre, eventuali sanzioni debbano comunque garantire un tenore di vita dignitoso e possano essere adottate nei confronti di un minore, in particolare di un minore non accompagnato.

Principio di diritto

L'articolo 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE, letto alla luce dell'articolo 1 della Carta, non consente agli Stati membri di prevedere, come sanzione per gravi violazioni delle regole del centro o comportamenti gravemente violenti, la revoca anche temporanea delle condizioni materiali di accoglienza relative ad alloggio, vitto o vestiario, se ciò priva il richiedente della possibilità di soddisfare i bisogni essenziali. Sono invece ammissibili altre sanzioni, purché obiettive, imparziali, motivate, proporzionate e tali da garantire in ogni caso un tenore di vita dignitoso e l'accesso all'assistenza sanitaria; nei confronti di un minore non accompagnato occorre inoltre un'attenzione rafforzata all'interesse superiore del minore ai sensi dell'articolo 24 della Carta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2013/33/UE
  • Direttiva 2013/32/UE
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 8, paragrafo 3, lettera e), direttiva 2013/33/UE
  • Articolo 17 direttiva 2013/33/UE
  • Articolo 18, paragrafo 1, direttiva 2013/33/UE
  • Articolo 20 direttiva 2013/33/UE
  • Articoli 21-24 direttiva 2013/33/UE
  • Articolo 2, lettera q), direttiva 2013/32/UE

Revoca delle condizioni materiali di accoglienza come sanzione nei centri di accoglienza

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dall'arbeidshof te Brussel, riguarda l'interpretazione dell'articolo 20 della direttiva 2013/33/UE in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. La Corte era chiamata a stabilire se, in caso di gravi violazioni delle regole del centro o di comportamenti gravemente violenti, uno Stato membro possa imporre come sanzione la revoca o riduzione delle condizioni materiali di accoglienza, anche nei confronti di un minore non accompagnato.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Zubair Haqbin, cittadino afghano e minore non accompagnato al momento dei fatti, aveva presentato domanda di protezione internazionale in Belgio ed era stato accolto in centri di accoglienza. Dopo una rissa tra residenti nel centro di Broechem, in cui la polizia riteneva che egli fosse tra gli istigatori, il direttore del centro e poi il direttore generale di Fedasil gli inflissero una sanzione di esclusione temporanea per 15 giorni dal beneficio dell'assistenza materiale in struttura di accoglienza, ai sensi dell'articolo 45 della legge belga sull'accoglienza. Il ricorrente chiese l'annullamento di tali decisioni e il risarcimento del danno, ma il giudice di primo grado respinse il ricorso; in appello la controversia approdò alla Corte del lavoro di Bruxelles.

Quadro normativo dell'Unione

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2013/33/UE, che ha sostituito la direttiva 2003/9/CE, e in particolare:

  • l'articolo 2, lettere d), e), f), g) e i), sulle definizioni di minore, minore non accompagnato, condizioni di accoglienza e condizioni materiali di accoglienza;
  • l'articolo 17, che impone condizioni materiali adeguate, tali da garantire il sostentamento e la tutela della salute fisica e mentale;
  • l'articolo 18, che disciplina le forme di alloggio;
  • l'articolo 20, che regola riduzione, revoca e sanzioni;
  • gli articoli 21, 22, 23 e 24, relativi alle persone vulnerabili, ai minori e ai minori non accompagnati. Viene inoltre richiamata la direttiva 2013/32/UE, per la nozione di domanda reiterata, nonché la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 1 e 24.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se i paragrafi 1-3 dell'articolo 20 elenchino in modo tassativo i casi di riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza, oppure se il paragrafo 4 permetta di utilizzare la revoca come sanzione;
  • se, comunque, ogni misura debba garantire un tenore di vita dignitoso anche durante il periodo di esclusione, oppure se sia sufficiente un controllo successivo con eventuali correttivi;
  • se una sanzione di esclusione, temporanea o definitiva, sia compatibile con la direttiva quando applicata a un minore, e segnatamente a un minore non accompagnato.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che l'articolo 20, paragrafi 1-3, disciplina espressamente alcuni casi di riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza legati a condotte del richiedente che possono segnalare abuso del sistema. Il paragrafo 4, invece, consente di prevedere sanzioni per gravi violazioni delle regole dei centri e comportamenti gravemente violenti; pur non definendo la nozione di "sanzione", la disposizione può ricomprendere, in linea di principio, misure che incidono sulle condizioni materiali di accoglienza.

Tuttavia, la Corte sottolinea che l'articolo 20, paragrafo 5, impone che ogni sanzione sia individuale, obiettiva, imparziale, motivata e proporzionata, e soprattutto garantisca in ogni circostanza l'accesso all'assistenza sanitaria e un tenore di vita dignitoso. Alla luce dell'articolo 1 della Carta e del considerando 35 della direttiva, una misura che revochi, anche solo temporaneamente, alloggio, vitto o vestiario è incompatibile con tali obblighi, perché può lasciare il richiedente privo dei mezzi per soddisfare i bisogni più elementari.

La Corte esclude anche che sia sufficiente limitarsi a indicare al richiedente strutture private o per senzatetto alle quali rivolgersi: l'obbligo di garantire un tenore di vita dignitoso grava direttamente sulle autorità pubbliche e deve essere assicurato in modo continuo e sotto la loro responsabilità. Restano invece possibili altre sanzioni che non privino il richiedente delle condizioni materiali essenziali, come la collocazione in una parte separata del centro, il divieto di contatto con taluni residenti, il trasferimento in altro centro o, ricorrendone i presupposti, il trattenimento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera e), della direttiva.

Quanto ai minori non accompagnati, la Corte richiama l'articolo 21 della direttiva, che li qualifica come persone vulnerabili, e l'articolo 23, che fa dell'interesse superiore del minore un criterio fondamentale. Di conseguenza, le autorità nazionali devono prestare particolare attenzione alla loro situazione e valutare con maggiore rigore la proporzionalità della sanzione; resta inoltre possibile affidare il minore ai servizi o alle autorità competenti per la tutela dei minori.

Decisione e dispositivo

La Corte afferma che l'articolo 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE, letto alla luce dell'articolo 1 della Carta, osta a che uno Stato membro preveda, tra le sanzioni per gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza o comportamenti gravemente violenti, la revoca, anche temporanea, delle condizioni materiali di accoglienza relative ad alloggio, vitto o vestiario. Tali sanzioni non possono privare il richiedente della possibilità di soddisfare i bisogni essenziali.

Principi applicativi per gli operatori

Per gli operatori del diritto, la sentenza chiarisce che:

  • le sanzioni disciplinari nei centri di accoglienza non possono tradursi in una sostanziale espulsione materiale del richiedente dal sistema di accoglienza;
  • il requisito del tenore di vita dignitoso non è verificabile solo ex post, ma deve essere garantito ex ante e in modo continuativo;
  • nei confronti di minori non accompagnati la valutazione deve essere rafforzata in ragione della vulnerabilità e dell'interesse superiore del minore;
  • gli Stati membri conservano un margine sanzionatorio, ma entro limiti rigorosi imposti dalla direttiva e dalla Carta.

Come è indicizzato

Materieaccoglienza dei richiedenti protezione internazionaleminori non accompagnatisanzioni amministrative nei centri di accoglienzadignità umana e condizioni di vitadiritto dell'asilo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.