Corte di giustizia, Sentenza C-261/18
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 novembre 2019. — Commissione europea contro Irlanda. — Inadempimento di uno Stato – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Direttiva 85/337/CEE – Autorizzazione e costruzione di una centrale eolica – Progetto per il quale si prevede un notevole impatto ambientale – Assenza di previa valutazione dell’impatto ambientale – Obbligo di regolarizzazione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Domanda d’imposizione di una penalità e di una somma forfettaria. — Causa C-261/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in sede di articolo 260 TFUE, ha accertato che l’Irlanda non aveva ancora eseguito la sentenza del 3 luglio 2008 relativa alla centrale eolica di Derrybrien, per la quale mancava la previa valutazione dell’impatto ambientale. Ha respinto le difese fondate sulla definitività delle autorizzazioni, sui principi di certezza del diritto e sull’autonomia procedurale nazionale, ribadendo che lo Stato membro deve rimuovere le conseguenze della violazione anche tramite regolarizzazione. Ha quindi condannato l’Irlanda al pagamento di una somma forfettaria di 5 milioni di euro e di una penalità di 15.000 euro al giorno fino alla piena esecuzione della precedente sentenza.
Inadempimento dell’Irlanda per mancata esecuzione della precedente sentenza sulla centrale eolica di Derrybrien e applicazione di sanzioni pecuniarie ex articolo 260 TFUE.
La questione giuridica
Se l’Irlanda avesse adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del 3 luglio 2008 relativa alla mancata previa valutazione dell’impatto ambientale del progetto della centrale eolica di Derrybrien; in caso negativo, se dovessero essere irrogate una somma forfettaria e una penalità giornaliera e in quale misura.
Principio di diritto
Quando uno Stato membro non ha dato esecuzione a una sentenza che lo ha condannato per violazione dell’obbligo di previa valutazione dell’impatto ambientale, esso deve eliminare le conseguenze illecite dell’omissione, anche mediante una procedura di regolarizzazione che comporti una valutazione ex post dell’impatto del progetto; non può invocare il diritto interno, la definitività delle autorizzazioni o la certezza del diritto per sottrarsi all’obbligo. Persistendo l’inadempimento per oltre undici anni, la Corte può cumulare una somma forfettaria e una penalità giornaliera, fissandole in modo proporzionato alla gravità, alla durata e alla capacità finanziaria dello Stato membro.
Norme richiamate
- Articolo 260 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Direttiva 85/337/CEE
- Direttiva 97/11/CE
- Regolamento di procedura della Corte, articolo 138, paragrafo 1
Inadempimento dell’Irlanda per mancata esecuzione della sentenza sulla centrale eolica di Derrybrien
La Corte (Grande Sezione) decide in un ricorso della Commissione ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, relativo alla mancata esecuzione della sentenza del 3 luglio 2008 nella causa Commissione/Irlanda (C-215/06). La controversia riguarda la centrale eolica di Derrybrien, autorizzata e realizzata senza la previa valutazione dell’impatto ambientale richiesta dalla direttiva 85/337/CEE.
Contesto fattuale e procedurale
Con la sentenza del 3 luglio 2008 la Corte aveva già accertato che l’Irlanda era venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli 2, 4 e da 5 a 10 della direttiva 85/337, poiché il progetto della centrale eolica e delle opere connesse avrebbe dovuto essere sottoposto a valutazione ambientale prima dell’autorizzazione e dell’esecuzione. Nel presente procedimento la Commissione sostiene che, nonostante scambi con le autorità irlandesi e l’adozione di una normativa nazionale di regolarizzazione, l’Irlanda non abbia mai completato una vera valutazione ambientale correttiva del progetto.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 260 TFUE;
- l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, sul principio di leale cooperazione;
- la direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CE;
- gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della direttiva 85/337;
- l’allegato II, punto 3, lettera i), della direttiva 85/337, relativo agli impianti eolici;
- il Planning and Development (Amendment) Act 2010 e la sua parte XA, che introduce una procedura di regolarizzazione.
Questioni esaminate dalla Corte
La Corte deve stabilire:
- se l’Irlanda abbia adottato tutte le misure necessarie per eseguire la sentenza del 2008;
- se lo Stato membro possa giustificare la mancata esecuzione invocando la definitività delle autorizzazioni, i limiti del diritto interno, la certezza del diritto o la tutela del legittimo affidamento;
- se la regolarizzazione ex post sia compatibile con la direttiva, purché comporti una valutazione effettiva dell’impatto ambientale;
- se, in ragione della persistenza dell’inadempimento, vadano irrogate una somma forfettaria e una penalità giornaliera.
Ragionamento della Corte sull’obbligo di esecuzione
La Corte ricorda che l’obbligo di previa valutazione dell’impatto ambientale ha natura preventiva e mira a consentire all’autorità competente di considerare gli effetti ambientali prima del rilascio dell’autorizzazione. Quando tale obbligo è stato violato, la direttiva non disciplina espressamente le conseguenze dell’omissione, ma in virtù del principio di leale cooperazione lo Stato membro deve eliminare le conseguenze illecite della violazione.
La Corte ribadisce che le autorità nazionali devono adottare tutte le misure necessarie, anche revocando o sospendendo un’autorizzazione già rilasciata, per consentire una valutazione correttiva. Una regolarizzazione a posteriori è ammissibile solo in via eccezionale e purché non consenta di eludere il diritto dell’Unione; la valutazione ex post deve riguardare non solo gli effetti futuri ma anche quelli già prodotti dalla realizzazione del progetto.
Rigetto delle difese dell’Irlanda
La Corte respinge gli argomenti irlandesi secondo cui:
- la sentenza del 2008 avrebbe riguardato unicamente la trasposizione della direttiva e non misure specifiche sulla centrale eolica;
- le autorizzazioni sarebbero ormai definitive e non più sindacabili secondo il diritto nazionale;
- il principio di certezza del diritto e il legittimo affidamento impedirebbero la revoca o la sospensione;
- la procedura di regolarizzazione non potrebbe essere imposta al gestore della centrale.
La Corte osserva che uno Stato membro non può invocare norme o prassi interne per giustificare l’inadempimento del diritto dell’Unione. Inoltre, il gestore della centrale, controllato da un’entità pubblica, è assimilabile a un’emanazione dello Stato e non può sottrarsi agli obblighi derivanti dalle direttive. La Corte precisa anche che il fatto che un atto amministrativo sia divenuto definitivo non significa che il progetto possa essere considerato come validamente autorizzato ai fini dell’obbligo di valutazione ambientale.
Accertamento dell’inadempimento
La Corte constata che, alla data rilevante per la valutazione dell’inadempimento, l’Irlanda non aveva ancora proceduto a una vera valutazione ambientale della centrale eolica nell’ambito di una procedura di regolarizzazione. Le successive oscillazioni della posizione irlandese, fino alla lettera del 29 marzo 2019 e all’udienza, dimostrano che non era stata predisposta alcuna esecuzione certa e completa della sentenza del 2008. La Corte conclude quindi che l’Irlanda è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.
Sanzioni pecuniarie
Quanto alle sanzioni, la Corte ricorda che può cumulare somma forfettaria e penalità quando l’inadempimento persiste. Nel valutare l’importo, tiene conto della gravità della violazione, della sua durata e della capacità finanziaria dello Stato membro.
Nel caso di specie, la Corte rileva la particolare gravità dell’infrazione, poiché riguarda uno dei meccanismi fondamentali di tutela dell’ambiente, e la durata eccezionale dell’inadempimento, protrattosi per più di undici anni. Tiene conto anche del comportamento irlandese, giudicato non conforme all’obbligo di leale cooperazione. Per questo motivo impone:
- una somma forfettaria di EUR 5.000.000;
- una penalità di EUR 15.000 al giorno fino alla piena esecuzione della sentenza del 3 luglio 2008.
Dispositivo
La Corte:
- dichiara che l’Irlanda non ha adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del 3 luglio 2008;
- la condanna al pagamento di una somma forfettaria di EUR 5.000.000;
- la condanna al pagamento di una penalità giornaliera di EUR 15.000;
- la condanna alle spese.
Principi di rilievo pratico
Per gli operatori, la pronuncia conferma che:
- la mancata previa VIA non si “sanifica” automaticamente con il decorso del tempo o con la definitività delle autorizzazioni;
- una procedura di regolarizzazione è ammissibile solo se effettiva e sostanziale, non meramente formale;
- gli organi dello Stato e i soggetti pubblicamente controllati non possono essere usati per aggirare l’esecuzione delle sentenze della Corte;
- in caso di inerzia prolungata, la Corte può applicare sanzioni economiche molto rilevanti per rafforzare l’effettività del diritto dell’Unione.
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