Corte di giustizia, Sentenza C-363/18
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 novembre 2019. — Organisation juive européenne e Vignoble Psagot Ltd contro Ministre de l'Économie et des Finances. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza di un alimento nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore – Obbligo di apporre sugli alimenti originari di territori occupati dallo Stato di Israele l’indicazione del loro territorio di origine accompagnata, nel caso in cui provengano da un insediamento israeliano all’interno di detto territorio, dall’indicazione di tale provenienza. — Causa C-363/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, su rinvio del Conseil d’État francese, ha interpretato il regolamento n. 1169/2011 in materia di informazioni sugli alimenti. Ha stabilito che, per i prodotti originari dei territori occupati dallo Stato di Israele, l’etichetta deve indicare non solo il territorio di origine, ma anche, quando applicabile, l’insediamento israeliano di provenienza. La decisione si fonda sull’esigenza di non fuorviare il consumatore e di garantire scelte consapevoli, anche alla luce di considerazioni etiche e di rispetto del diritto internazionale.
Etichettatura degli alimenti provenienti dai territori occupati dallo Stato di Israele: obbligo di indicare sia il territorio di origine sia, se del caso, l’insediamento israeliano di provenienza quando l’omissione può indurre in errore il consumatore.
La questione giuridica
Se il regolamento (UE) n. 1169/2011 imponga, per gli alimenti provenienti da territori occupati dallo Stato di Israele, non solo l’indicazione del territorio di origine ma anche, quando il prodotto provenga da un insediamento israeliano in tale territorio, l’indicazione di tale ulteriore provenienza; in subordine, se gli Stati membri possano imporre un simile obbligo.
Principio di diritto
Gli alimenti originari di un territorio occupato dallo Stato di Israele devono riportare l’indicazione di quel territorio e, se provengono da un insediamento israeliano situato al suo interno, anche l’indicazione di tale insediamento, perché l’omissione di questa informazione supplementare può indurre in errore il consumatore sul reale luogo di provenienza; il regolamento n. 1169/2011 impone quindi entrambe le indicazioni e non lascia agli Stati membri un margine per introdurre una disciplina meno rigorosa in contrasto con tale obbligo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1169/2011
- Articolo 1 del regolamento (UE) n. 1169/2011
- Articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1169/2011
- Articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011
- Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011
- Articolo 9, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 1169/2011
- Articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011
- Regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 286, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 288, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 3, paragrafo 5, TUE
- Regolamento (CEE) n. 2913/92
- Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, articolo 49, sesto comma
Etichettatura degli alimenti provenienti dai territori occupati dallo Stato di Israele
La causa è un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État (Francia) sull’interpretazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il giudizio riguarda la legittimità di un parere ministeriale francese che richiedeva, per alcuni prodotti alimentari provenienti dai territori occupati dallo Stato di Israele dal giugno 1967, un’indicazione più precisa dell’origine.
Fatti e procedimento principale
Due ricorsi, proposti dall’Organisation juive européenne e da Vignoble Psagot Ltd, chiedevano l’annullamento del parere del Ministro dell’Economia e delle Finanze francese del 24 novembre 2016. Il parere richiamava la comunicazione interpretativa della Commissione del 12 novembre 2015 e indicava che i prodotti alimentari provenienti dalla Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, e dalle alture del Golan dovevano riportare un’etichettatura non ingannevole, includendo, se del caso, la menzione dell’“insediamento israeliano”.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) n. 1169/2011, in specie i considerando 3, 4 e 29, l’articolo 1, l’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), l’articolo 2, paragrafo 3, l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e l’articolo 26, paragrafo 2, lettera a);
- il regolamento (UE) n. 952/2013 sul codice doganale dell’Unione, in particolare l’articolo 60, nonché l’articolo 286, paragrafo 3, e l’articolo 288, paragrafo 2;
- l’articolo 3, paragrafo 5, TUE, per il richiamo al rispetto del diritto internazionale.
Prime questioni interpretative: paese d’origine e luogo di provenienza
La Corte chiarisce che l’obbligo di indicare il paese d’origine o il luogo di provenienza scatta quando l’omissione può indurre in errore il consumatore. Il termine “paese” va letto come sinonimo di “Stato”, mentre “territorio” designa entità diverse dagli Stati, dotate di uno statuto proprio nel diritto internazionale. Ne deriva che l’obbligo di informazione vale anche per gli alimenti originari di territori e non solo di Stati.
Applicazione ai territori occupati dallo Stato di Israele
Per la Corte, la Cisgiordania e le alture del Golan sono territori con uno statuto internazionale distinto dallo Stato di Israele: la prima è collegata al diritto di autodeterminazione del popolo palestinese, le seconde appartengono al territorio della Repubblica araba di Siria. Indicando Israele come paese d’origine di prodotti che in realtà provengono da tali territori, si rischia di fuorviare il consumatore; perciò l’indicazione del territorio di origine è obbligatoria.
Obbligo di indicare anche l’“insediamento israeliano”
La Corte precisa che “insediamento” può costituire un “luogo di provenienza” se rinvia a uno spazio geografico determinato all’interno del territorio di origine. Nel caso di prodotti provenienti da insediamenti israeliani nei territori occupati, omettere tale ulteriore informazione può far credere, ad esempio, che il prodotto provenga da un produttore palestinese o siriano, invece che da un insediamento stabilito in violazione delle norme di diritto internazionale umanitario.
Rilevanza delle finalità del regolamento e delle considerazioni etiche
L’obiettivo del regolamento n. 1169/2011 è garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e consentire scelte consapevoli. La Corte osserva che tali scelte possono dipendere non solo da considerazioni sanitarie o economiche, ma anche ambientali, sociali ed etiche; in questa prospettiva, la provenienza da insediamenti incompatibili con il diritto internazionale umanitario può incidere sulle decisioni di acquisto.
Ragionamento e soluzione della Corte
Sulla base di questi elementi, la Corte conclude che l’indicazione del solo territorio di origine non basta quando il prodotto proviene da un insediamento israeliano situato in quel territorio. L’omissione di questa informazione supplementare può essere ingannevole ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1169/2011. Di conseguenza, il diritto dell’Unione impone entrambe le indicazioni: il territorio di origine e, se del caso, l’insediamento israeliano di provenienza.
Dispositivo
La Corte risponde alla prima questione dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), in combinato disposto con l’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1169/2011, deve essere interpretato nel senso che gli alimenti originari di un territorio occupato dallo Stato di Israele devono recare non solo l’indicazione di detto territorio, ma anche, qualora provengano da una località o da un insieme di località che costituiscono un insediamento israeliano all’interno di tale territorio, l’indicazione di tale provenienza. Alla luce di questa risposta, la seconda questione non richiede esame.
Principio di diritto
La mancata indicazione dell’insediamento israeliano di provenienza, quando un alimento proviene da un insediamento situato in un territorio occupato dallo Stato di Israele, è idonea a indurre in errore il consumatore sul reale luogo di provenienza del prodotto; perciò il regolamento n. 1169/2011 impone di menzionare sia il territorio di origine sia l’insediamento, se rilevante.
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