Corte di giustizia, Sentenza C-2/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 novembre 2019. — Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. — Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Organizzazione comune dei mercati – Latte e prodotti lattiero-caseari – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 148, paragrafo 4 – Contratto per la consegna di latte crudo – Libera negoziazione del prezzo – Lotta contro le pratiche commerciali sleali – Divieto di pagare prezzi diversi ai produttori di latte crudo appartenenti ad un gruppo costituito in base alla quantità giornaliera venduta e di ridurre il prezzo senza giustificazione. — Causa C-2/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il regime unionale sui contratti del latte crudo non armonizza in modo esaustivo la materia e non impedisce agli Stati membri di adottare regole contro le pratiche sleali. Una normativa nazionale può quindi limitare in parte la libertà di negoziare il prezzo, purché sia proporzionata rispetto all’obiettivo di riequilibrare il potere contrattuale dei produttori. Nel caso lituano, entrambe le misure esaminate sono state ritenute astrattamente compatibili con l’articolo 148, paragrafo 4, salvo verifica di proporzionalità da parte del giudice del rinvio.
Interpretazione dell’articolo 148, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013: compatibilità con una normativa nazionale che limita la libera negoziazione del prezzo del latte crudo per contrastare pratiche commerciali sleali.
La questione giuridica
Se l’articolo 148, paragrafo 4, del regolamento n. 1308/2013 osti a una normativa nazionale che, per rafforzare il potere contrattuale dei produttori di latte crudo e prevenire pratiche sleali, (1) vieta di pagare prezzi diversi a produttori appartenenti allo stesso gruppo in base alla quantità giornaliera venduta, quando il latte è di pari qualità e consegnato con le stesse modalità, e (2) vieta riduzioni ingiustificate del prezzo concordato, subordinando le riduzioni superiori al 3% al vaglio/autorizzazione dell’autorità nazionale competente.
Principio di diritto
L’articolo 148, paragrafo 4, del regolamento n. 1308/2013 non preclude, di per sé, misure nazionali adottate per contrastare pratiche commerciali sleali nel settore del latte crudo, anche se esse incidono sulla libera negoziazione del prezzo; tuttavia tali misure sono ammissibili solo se idonee a conseguire l’obiettivo perseguito e non eccedono quanto necessario, verifica che spetta al giudice nazionale. In particolare, è compatibile con il diritto dell’Unione una norma che vieti prezzi diversi all’interno dello stesso gruppo di produttori e una norma che impedisca riduzioni ingiustificate del prezzo pattuito, subordinando quelle superiori al 3% all’autorizzazione dell’autorità competente.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 2, lettera d), TFUE
- Articolo 2, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 39, paragrafo 1, TFUE
- Regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 148 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 149 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Regolamento (UE) 2017/2393
- Direttiva (UE) 2019/633
- Regolamento (UE) n. 261/2012
Compatibilità della normativa lituana sul latte crudo con l’articolo 148, paragrafo 4, del regolamento n. 1308/2013
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas in un procedimento di controllo di legittimità costituzionale della legge lituana sul divieto di pratiche sleali nel commercio del latte crudo e dei prodotti lattiero-caseari. La Corte è chiamata a stabilire se il principio di libera negoziazione dei contratti nel settore lattiero-caseario osti a regole nazionali volte a contrastare gli squilibri di mercato e le pratiche commerciali sleali.
Contesto normativo dell’Unione
La Corte esamina soprattutto l’articolo 148 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Sono rilevanti anche i considerando 127, 128 e 138 del regolamento n. 1308/2013, il considerando 50 del regolamento (UE) 2017/2393 e il precedente regolamento (UE) n. 261/2012. La Corte richiama inoltre la direttiva (UE) 2019/633, osservando però che essa non era ancora oggetto del rinvio e che, al momento pertinente, non esisteva un’armonizzazione esaustiva in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare.
Fatti e disciplina nazionale lituana
La legge lituana contestata suddivide i venditori di latte crudo in gruppi in base alla quantità giornaliera venduta e vieta agli acquirenti di applicare prezzi diversi ai produttori appartenenti al medesimo gruppo, quando il latte ha la stessa qualità e viene consegnato con le stesse modalità. Essa vieta inoltre di ridurre il prezzo d’acquisto senza giustificazione e prevede che, se la riduzione supera il 3%, sia necessario che l’autorità nazionale competente ne riconosca la giustificazione.
Prima questione pregiudiziale
La prima questione verteva sulla compatibilità con l’articolo 148, paragrafo 4, di una regola che impedisce di corrispondere prezzi diversi ai produttori dello stesso gruppo, definito in base al volume giornaliero venduto. La Corte ha osservato che l’articolo 148, paragrafo 4, primo comma, sancisce la libera negoziazione di tutti gli elementi dei contratti di consegna del latte crudo, ma il secondo comma consente agli Stati membri di introdurre talune eccezioni e condizioni minime. Ne deriva che il regolamento non ha armonizzato in modo completo i rapporti contrattuali nella materia.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ha sottolineato che il regolamento 1308/2013 non impedisce agli Stati membri di adottare misure che perseguano finalità di interesse generale diverse da quelle della PAC, come la lotta alle pratiche sleali, purché esse non compromettano il buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati. Ha inoltre valorizzato le peculiarità del mercato lituano: forte concentrazione degli acquirenti, numerosità e frammentazione dei produttori, assenza di organizzazioni di produttori riconosciute e bassi prezzi medi di acquisto.
La misura nazionale è stata ritenuta astrattamente idonea a:
- garantire un prezzo base uguale per i produttori in situazione comparabile, secondo un criterio oggettivo legato alla quantità venduta;
- evitare che i piccoli produttori non organizzati subiscano condizioni imposte unilateralmente;
- rafforzare il potere contrattuale dei produttori di minori dimensioni.
La Corte ha però precisato che spetta al giudice nazionale verificare concretamente la proporzionalità della misura, cioè se essa sia necessaria e non ecceda quanto richiesto per raggiungere l’obiettivo di contrastare le pratiche sleali.
Seconda questione pregiudiziale
La seconda questione riguardava la norma che vieta all’acquirente di ridurre senza giustificazione il prezzo concordato e subordina le riduzioni superiori al 3% all’autorizzazione dell’autorità competente. La Corte ha ritenuto che tale disciplina, più che incidere sulla fase della libera negoziazione iniziale, attiene alla successiva modifica unilaterale del prezzo già concordato.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
Secondo la Corte, la norma nazionale mira a impedire che l’acquirente imponga riduzioni arbitrarie o eserciti pressioni sul produttore dopo la conclusione del contratto. Essa tutela la stabilità del rapporto contrattuale e la corretta esecuzione dell’accordo, senza eliminare la possibilità di prevedere in contratto riduzioni fondate su elementi oggettivi nuovi.
Anche per questa misura, la Corte ha considerato che il contesto di mercato e la natura deperibile del latte crudo giustificano un intervento nazionale, purché proporzionato. L’esistenza, nell’articolo 148, paragrafo 4, secondo comma, di una specifica deroga relativa alla durata minima dei contratti conferma, secondo la Corte, che il legislatore dell’Unione non ha voluto escludere ogni margine di intervento nazionale nel settore.
Decisione
La Corte ha risposto che l’articolo 148, paragrafo 4, del regolamento n. 1308/2013 non osta né alla norma lituana che vieta prezzi diversi all’interno dello stesso gruppo di produttori, né a quella che vieta riduzioni ingiustificate del prezzo e subordina al controllo dell’autorità nazionale le riduzioni superiori al 3%, sempre che le misure siano idonee e proporzionate. La valutazione concreta di tali requisiti è rimessa al giudice del rinvio.
Principio ricavabile
La sentenza conferma che, nel settore del latte crudo, il principio di libera negoziazione del prezzo non impedisce agli Stati membri di introdurre regole anti-sfruttamento e anti-abuso per riequilibrare il potere contrattuale tra produttori e acquirenti; tali regole restano però soggette a un controllo di idoneità e proporzionalità rispetto all’obiettivo perseguito.
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