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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-445/18

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 novembre 2019. — Vaselife International BV e Chrysal International BV contro College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Commercio parallelo – Modifica del periodo di validità del permesso di commercio parallelo – Identità del prodotto fitosanitario e del prodotto di riferimento – Presupposti. — Causa C-445/18

Giurisprudenza europea62018CJ0445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il permesso di commercio parallelo dei prodotti fitosanitari non si rinnova automaticamente con l’autorizzazione del prodotto di riferimento. Se quest’ultima viene rinnovata, l’autorità nazionale deve adottare una nuova decisione e verificare nuovamente i presupposti di identità previsti dall’articolo 52 del regolamento n. 1107/2009. La nozione di identità include anche la produzione da parte di un’impresa diversa, purché avvenga secondo lo stesso processo e sulla base di un accordo assimilabile a una licenza duratura. Il titolare del permesso deve presentare una nuova domanda completa; l’onere della prova è regolato dal diritto nazionale nei limiti dei principi di equivalenza ed effettività.

Commercio parallelo di prodotti fitosanitari: rinnovo del permesso, necessità di una nuova decisione e criteri di identità tra prodotto importato e prodotto di riferimento

La questione giuridica

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza: se l’autorità nazionale possa adeguare d’ufficio la durata di un permesso di commercio parallelo alla nuova durata dell’autorizzazione del prodotto di riferimento; se tale adeguamento operi automaticamente o richieda una nuova decisione; se, in caso di nuova decisione, debbano essere soddisfatte nuovamente le condizioni dell’articolo 52 del regolamento n. 1107/2009; se l’articolo 52, paragrafo 3, lettera a), comprenda prodotti fabbricati da imprese diverse ma secondo lo stesso processo e con accordi equivalenti a una licenza; se il cambio del luogo di produzione rilevi; e su chi incomba l’onere della prova dell’identità dei prodotti.

Principio di diritto

L’articolo 52 del regolamento n. 1107/2009 va interpretato nel senso che il rinnovo dell’autorizzazione del prodotto di riferimento non produce automaticamente l’estensione del permesso di commercio parallelo: occorre una nuova decisione dell’autorità competente, che può essere avviata anche d’ufficio nel rispetto dell’autonomia procedurale nazionale e dei principi di equivalenza ed effettività. Per ottenere il nuovo permesso devono nuovamente sussistere le condizioni di identità di cui all’articolo 52, paragrafi 1-3; l’identità di cui al paragrafo 3, lettera a), ricorre anche quando il prodotto di riferimento sia fabbricato da un’impresa diversa, in un sito diverso, ma secondo lo stesso processo e con un accordo duraturo assimilabile a una licenza. Spetta al titolare del permesso presentare una nuova domanda completa, restando alle regole nazionali, nei limiti dei principi UE, la disciplina dell’onere della prova in caso di contestazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 28 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 29 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 43 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 44 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 45 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 56 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 83 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Direttiva 79/117/CEE
  • Direttiva 91/414/CEE

Commercio parallelo di prodotti fitosanitari: rinnovo del permesso e criterio di identità

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) sull’interpretazione dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo al commercio parallelo di prodotti fitosanitari. La controversia opponeva Vaselife International BV e Chrysal International BV all’autorità olandese competente, in relazione al rifiuto di rinnovare un permesso di commercio parallelo.

Fatti e procedimento principale

La Vaselife aveva ottenuto un permesso di commercio parallelo per il prodotto Vaselife Universal Bulb PHT, importato dall’Italia. In seguito al rinnovo e alla modifica dell’autorizzazione del prodotto di riferimento nei Paesi Bassi, l’autorità aveva inizialmente rinnovato il permesso parallelo fino al 1º dicembre 2025. Successivamente, accogliendo l’opposizione della Chrysal, ha ritirato tale decisione e ha respinto la domanda di rinnovo del permesso, ritenendo che non fosse più soddisfatto il requisito dell’origine comune richiesto dall’articolo 52, paragrafo 3, lettera a).

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale ha chiesto, in sintesi:

  • se l’autorità possa modificare d’ufficio la durata di validità di un permesso parallelo dopo il rinnovo dell’autorizzazione del prodotto di riferimento;
  • se l’adeguamento sia automatico o richieda una nuova decisione;
  • se, per la nuova decisione, debbano essere soddisfatte le condizioni dell’articolo 52, paragrafi 1-3;
  • come interpretare il requisito di identità di cui all’articolo 52, paragrafo 3, lettera a);
  • su chi ricada l’onere della prova.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 1107/2009;
  • l’articolo 28, che subordina l’immissione sul mercato all’autorizzazione, salvo il commercio parallelo ex articolo 52;
  • l’articolo 29, sui requisiti per l’autorizzazione;
  • l’articolo 43, sul rinnovo dell’autorizzazione;
  • l’articolo 44, sulla revoca o modifica;
  • l’articolo 46, sul periodo di tolleranza;
  • l’articolo 52, sul commercio parallelo;
  • l’articolo 56, sulle informazioni relative a effetti potenzialmente nocivi;
  • l’articolo 83, sull’abrogazione delle direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE.

Ragionamento della Corte: durata del permesso e rinnovo

La Corte osserva che l’articolo 52, paragrafo 6, prevede che il permesso di commercio parallelo abbia la stessa durata dell’autorizzazione del prodotto di riferimento. Tuttavia, il regolamento non disciplina espressamente l’adeguamento della durata quando l’autorizzazione del prodotto di riferimento viene rinnovata.

Da ciò la Corte deduce che, al momento dell’adeguamento, devono essere nuovamente rispettate le condizioni dell’articolo 52, paragrafi 1-3. Ciò è coerente con l’obiettivo del regolamento: facilitare il commercio parallelo senza compromettere l’elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente.

La verifica da parte dell’autorità competente esclude che il nuovo allineamento operi automaticamente per effetto del rinnovo dell’autorizzazione del prodotto di riferimento. Ne consegue che è necessaria una nuova decisione amministrativa. La Corte ammette che la procedura nazionale possa essere avviata anche d’ufficio dall’autorità, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività; il titolare deve in ogni caso essere informato e posto in condizione di presentare osservazioni o informazioni ulteriori, secondo l’articolo 44, paragrafo 2, applicabile per analogia.

Ragionamento della Corte: nozione di identità ex articolo 52, paragrafo 3, lettera a)

Sul requisito di identità, la Corte richiama la propria giurisprudenza formatasi sotto la direttiva 91/414/CEE, sottolineando che l’articolo 52 del regolamento n. 1107/2009 ne è stato fortemente ispirato.

Il criterio dell’articolo 52, paragrafo 3, lettera a), richiede che i prodotti siano fabbricati:

  • dalla stessa impresa;
  • da un’impresa associata;
  • oppure sotto licenza secondo lo stesso processo di fabbricazione.

La Corte precisa che la formula "sotto licenza" deve essere interpretata in modo sostanziale: essa comprende anche il caso in cui un’impresa diversa fabbrichi il prodotto secondo lo stesso processo, con l’accordo dell’impresa originaria, purché tale accordo sia duraturo come un contratto di licenza, anche se non formalmente qualificato come tale. Il semplice cambiamento del luogo di produzione del prodotto di riferimento è irrilevante, se resta soddisfatto il requisito della fabbricazione secondo lo stesso processo e con l’accordo richiesto.

Ragionamento della Corte: onere della prova

Per il rinnovo del permesso parallelo, il titolare del permesso deve presentare una nuova domanda completa, fornendo le informazioni elencate dall’articolo 52, paragrafo 4. L’autorità può inoltre chiedere allo Stato membro di origine le informazioni necessarie a valutare l’identità dei prodotti.

Se la validità del permesso o la sua concessione viene contestata, le regole nazionali sull’onere della prova si applicano nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, poiché il regolamento non contiene una disciplina completa delle modalità probatorie in materia.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che:

  • il diritto dell’Unione non osta a una procedura nazionale che consenta all’autorità di adeguare d’ufficio la durata del permesso parallelo;
  • l’adeguamento non è automatico, ma richiede una nuova decisione;
  • per il nuovo permesso devono essere nuovamente soddisfatte le condizioni dell’articolo 52, paragrafi 1-3;
  • l’articolo 52, paragrafo 3, lettera a), comprende anche il caso di produzione da parte di un’impresa diversa, in un sito diverso, con accordo duraturo assimilabile a licenza;
  • spetta al titolare del permesso presentare una nuova domanda completa, mentre l’onere della prova resta disciplinato dal diritto nazionale nei limiti dei principi UE.

Impatto pratico per gli operatori

La sentenza è rilevante per i titolari di permessi di commercio parallelo e per le autorità nazionali, perché esclude qualsiasi automatismo nel prolungamento dei permessi dopo il rinnovo del prodotto di riferimento. In pratica, ogni allineamento temporale richiede una verifica attuale dei presupposti di identità e una nuova decisione amministrativa, con possibile riapertura del confronto probatorio tra titolari dei due prodotti.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitaricommercio paralleloautorizzazioni amministrativeonere della provamercato interno

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