Corte di giustizia, Sentenza C-484/18
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 novembre 2019. — Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) e altri contro Institut national de l’audiovisuel. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Diritti esclusivi degli artisti interpreti – Articolo 2, lettera b) – Diritto di riproduzione – Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) – Messa a disposizione del pubblico – Autorizzazione – Presunzione – Regime nazionale che esenta un ente pubblico responsabile della conservazione e della valorizzazione del patrimonio audiovisivo nazionale dal conseguimento del consenso scritto dell’artista interprete per lo sfruttamento di archivi contenenti fissazioni delle esecuzioni di tale artista interprete. — Causa C-484/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato la compatibilità con la direttiva 2001/29 del regime francese applicabile allo sfruttamento degli archivi audiovisivi dell'INA. Ha ritenuto che una presunzione relativa di consenso dell'artista interprete, collegata alla sua partecipazione alla registrazione di un'opera audiovisiva, non contrasti con i diritti esclusivi di riproduzione e messa a disposizione del pubblico. La soluzione valorizza il carattere confutabile della presunzione e l'esigenza di preservare un giusto equilibrio tra titolari dei diritti e funzione di conservazione e valorizzazione del patrimonio audiovisivo.
Diritto d'autore e diritti connessi: compatibilità con la direttiva 2001/29 di un regime nazionale che presume l'autorizzazione dell'artista interprete per la fissazione e lo sfruttamento di archivi audiovisivi gestiti da un ente pubblico
La questione giuridica
Se gli articoli 2, lettera b), 3, paragrafo 2, lettera a), e 5 della direttiva 2001/29 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per lo sfruttamento degli archivi audiovisivi affidati a un ente pubblico, prevede che le condizioni di sfruttamento delle prestazioni degli artisti interpreti e le relative remunerazioni siano disciplinate da accordi con l'ente stesso, introducendo di fatto una presunzione relativa di autorizzazione dell'artista interprete alla fissazione e allo sfruttamento della prestazione.
Principio di diritto
Gli articoli 2, lettera b), e 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 non ostano a una disciplina nazionale che, per lo sfruttamento di archivi audiovisivi da parte di un ente pubblico incaricato della loro conservazione e valorizzazione, stabilisca una presunzione relativa di autorizzazione dell'artista interprete alla fissazione e allo sfruttamento della prestazione, purché la presunzione sia confutabile e non privi l'artista del suo diritto esclusivo né del diritto a un'adeguata remunerazione. La Corte ha ritenuto che il previo consenso possa anche essere implicito e che, nel caso di partecipazione dell'artista alla registrazione destinata alla diffusione radiotelevisiva, la presunzione sia compatibile con il diritto UE perché incide soprattutto sulle modalità di prova dell'autorizzazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 288 TFUE
- Direttiva 2001/29/CE
- Articolo 2, lettera b), direttiva 2001/29/CE
- Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), direttiva 2001/29/CE
- Articolo 5, direttiva 2001/29/CE
- Articolo 10, direttiva 2001/29/CE
- Codice francese della proprietà intellettuale, articoli L. 212-3 e L. 212-4
- Loi no 86-1067 del 30 settembre 1986, articolo 49 modificato
Diritto d'autore e diritti connessi: presunzione di autorizzazione per lo sfruttamento di archivi audiovisivi
Si tratta di un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese in materia di diritto d'autore e diritti connessi, relativo allo sfruttamento da parte dell'INA di archivi audiovisivi contenenti fissazioni di esecuzioni artistiche. La Corte è chiamata a verificare se la direttiva 2001/29 consenta un regime nazionale che, per tali archivi, sostituisca all'autorizzazione scritta dell'artista interprete una presunzione relativa di consenso.
Fatti e procedimento principale
PG e GF, aventi causa del musicista ZV, hanno contestato all'INA la commercializzazione online, senza autorizzazione, di videogrammi e fonogrammi recanti esecuzioni di ZV realizzate tra il 1959 e il 1978. Essi hanno agito fondandosi sull'articolo L. 212-3 del codice francese della proprietà intellettuale, che richiede l'autorizzazione scritta dell'artista interprete per fissazione, riproduzione e comunicazione al pubblico della prestazione.
Il contenzioso ruota attorno all'articolo 49, come modificato, della legge francese sulla libertà di comunicazione, che affida all'INA la conservazione e la valorizzazione del patrimonio audiovisivo nazionale e disciplina, in deroga agli articoli L. 212-3 e L. 212-4 del codice della proprietà intellettuale, le condizioni di sfruttamento delle prestazioni degli artisti interpreti mediante accordi con le loro organizzazioni rappresentative. Il giudice di rinvio segnala che la giurisprudenza nazionale ha oscillato tra l'idea di una necessità di autorizzazione preventiva scritta e quella di una presunzione semplice di consenso.
Questione pregiudiziale
La Cour de cassation chiede se gli articoli 2, lettera b), 3, paragrafo 2, lettera a), e 5 della direttiva 2001/29 ostino a una normativa nazionale che:
- attribuisce a un ente pubblico incaricato degli archivi audiovisivi un regime derogatorio per lo sfruttamento delle prestazioni degli artisti interpreti;
- prevede che condizioni di sfruttamento e remunerazioni siano fissate tramite accordi tra l'ente e gli artisti o le loro organizzazioni;
- operi, in sostanza, come presunzione di autorizzazione dell'artista interprete alla fissazione e allo sfruttamento della prestazione.
Normativa dell'Unione rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2001/29/CE, soprattutto i considerando 9, 10, 21, 24 e 31;
- l'articolo 2, lettera b), sul diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione delle fissazioni delle prestazioni artistiche;
- l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), sul diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico;
- l'articolo 5, sulle eccezioni e limitazioni;
- l'articolo 10, sull'applicazione nel tempo della direttiva.
Ragionamento della Corte: applicabilità temporale
La Corte osserva anzitutto che le registrazioni controverse risalgono agli anni 1959-1978. Ricorda che l'articolo 10 della direttiva 2001/29 la rende applicabile alle opere e ai materiali protetti al 22 dicembre 2002, ma non agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima di tale data. Tuttavia, la verifica concreta di eventuali diritti acquisiti o atti conclusi spetta al giudice nazionale.
Ragionamento della Corte: portata dei diritti esclusivi degli artisti interpreti
La Corte afferma che i diritti di cui agli articoli 2, lettera b), e 3, paragrafo 2, lettera a), devono essere interpretati in modo ampio, in linea con gli obiettivi di elevata tutela della direttiva. Tali diritti hanno natura preventiva: la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico richiedono, in linea di principio, il previo consenso del titolare, salvo le eccezioni tassative dell'articolo 5.
La Corte ribadisce altresì che il consenso non deve necessariamente essere espresso per iscritto o in forma esplicita; può anche essere implicito, purché le condizioni per riconoscerlo siano interpretate restrittivamente per non svuotare il principio del previo consenso.
Ragionamento della Corte: compatibilità della presunzione relativa di consenso
Nel caso di specie, la normativa francese introduce a favore dell'INA una presunzione relativa di autorizzazione, che può essere vinta dall'artista interprete o dai suoi aventi diritto. Secondo la Corte, ciò equivale a incidere sulle modalità di prova dell'autorizzazione scritta richiesta dal diritto francese, ma non imposta dal diritto dell'Unione.
La Corte valorizza tre elementi:
- l'artista che partecipa alla registrazione di un'opera audiovisiva destinata alla diffusione radiotelevisiva sa dell'uso previsto della sua prestazione;
- tale partecipazione consente di ritenere, in assenza di prova contraria, che vi sia stato consenso alla fissazione e all'utilizzo;
- la presunzione è confutabile, quindi non elimina il diritto esclusivo né impedisce all'artista di dimostrare il mancato consenso.
Giusto equilibrio e remunerazione
La Corte richiama il considerando 31 della direttiva 2001/29 sul giusto equilibrio tra interessi delle diverse categorie di titolari e degli utenti, e il considerando 10 sull'esigenza di un adeguato compenso per artisti e produttori. Sottolinea che la presunzione consente all'INA di gestire e valorizzare il proprio fondo archivistico quando mancano documenti scritti risalenti, evitando che l'impossibilità di reperirli paralizzi lo sfruttamento del patrimonio audiovisivo. Al tempo stesso, la soluzione non può incidere sul diritto degli artisti a un'adeguata remunerazione.
Dispositivo
La Corte conclude che gli articoli 2, lettera b), e 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, per lo sfruttamento di archivi audiovisivi da parte di un'istituzione designata a tal fine, stabilisce una presunzione relativa di autorizzazione dell'artista interprete alla fissazione e allo sfruttamento della sua prestazione, quando l'artista abbia partecipato alla registrazione di un'opera audiovisiva ai fini della diffusione radiotelevisiva.
Principio affermato
La direttiva 2001/29 non vieta un regime nazionale che, per ragioni di gestione del patrimonio audiovisivo e di equilibrio degli interessi, faccia discendere dalla partecipazione dell'artista interprete alla registrazione una presunzione relativa di consenso allo sfruttamento della prestazione, purché la presunzione resti superabile e non pregiudichi il diritto esclusivo dell'artista né il suo diritto a un compenso adeguato.
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