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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-641/17

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 novembre 2019. — College Pension Plan of British Columbia contro Finanzamt München Abteilung III. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Imposizione dei fondi pensione – Differenza di trattamento tra i fondi pensione residenti e i fondi pensione non residenti – Normativa di uno Stato membro che consente ai fondi pensione residenti di ridurre il loro risultato imponibile deducendo le riserve destinate a pagare talune pensioni e di imputare l’imposta prelevata sui dividendi all’imposta sulle società – Comparabilità delle situazioni – Giustificazione. — Causa C-641/17

Giurisprudenza europea62017CJ0641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht München, ha dichiarato incompatibile con la libera circolazione dei capitali il diverso trattamento fiscale dei dividendi corrisposti a fondi pensione residenti e non residenti. I fondi residenti possono sostanzialmente neutralizzare la ritenuta alla fonte, mentre i non residenti subiscono un prelievo definitivo, senza giustificazione sufficiente. La Corte ha anche escluso che la disciplina tedesca possa essere coperta dalla deroga per le restrizioni preesistenti del 31 dicembre 1993 prevista dall'articolo 64, paragrafo 1, TFUE.

Libera circolazione dei capitali e imposizione dei dividendi percepiti da fondi pensione residenti e non residenti: compatibilità della ritenuta definitiva sui non residenti con il TFUE e inapplicabilità della clausola di salvaguardia dell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE.

La questione giuridica

Se gli articoli 63 e 65 TFUE ostino a una normativa tedesca che assoggetta i dividendi percepiti da fondi pensione non residenti a una ritenuta alla fonte definitiva, mentre i fondi pensione residenti possono neutralizzare integralmente o quasi integralmente l'imposta tramite imputazione/rimborso e riduzione della base imponibile mediante accantonamenti per impegni pensionistici. In subordine, se tale disciplina possa rientrare nella deroga dell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE come restrizione in vigore al 31 dicembre 1993 collegata alla prestazione di servizi finanziari.

Principio di diritto

La Corte afferma che una normativa nazionale che, per i dividendi di fonte interna, consente ai fondi pensione residenti di ottenere un'esenzione totale o quasi totale grazie all'imputazione/rimborso della ritenuta e alla deduzione delle riserve pensionistiche, ma impone ai fondi pensione non residenti una ritenuta definitiva, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata dagli articoli 63 e 65 TFUE, se il fondo non residente destina i dividendi alla copertura delle pensioni future e si trova quindi in situazione comparabile; tale restrizione non è giustificata né dalla ripartizione del potere impositivo, né dalla coerenza fiscale, né dall'efficacia dei controlli fiscali. Inoltre, la disciplina non può beneficiare della clausola di salvaguardia dell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE, poiché non costituisce una restrizione "in vigore" al 31 dicembre 1993 e, comunque, non riguarda investimenti diretti né movimenti connessi alla prestazione di servizi finanziari in senso stretto.

Norme richiamate

  • Articoli 63, 64, 65 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Körperschaftsteuergesetz (KStG)
  • Einkommensteuergesetz (EStG)
  • Accordo fiscale tra la Germania e il Canada del 19 aprile 2001, articolo 10 e articolo 23

imposizione dei dividendi percepiti da fondi pensione residenti e non residenti

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht München in materia di fiscalità diretta e libera circolazione dei capitali. Il giudizio principale oppone il College Pension Plan of British Columbia, fondo pensione canadese non residente, al fisco di Monaco di Baviera, in relazione alla tassazione dei dividendi percepiti in Germania tra il 2007 e il 2010.

fatti e contesto normativo nazionale

La Corte ricostruisce il regime tedesco applicabile ai fondi pensione residenti e non residenti. I fondi pensione tedeschi sono integralmente soggetti all'imposta sulle società e i dividendi subiscono una ritenuta alla fonte del 25%, integralmente imputabile all'imposta dovuta e, se eccedente, rimborsabile. Inoltre, la base imponibile può essere ridotta dalle riserve per impegni pensionistici, con effetto di neutralizzare del tutto o quasi l'incidenza dei dividendi.

Per i fondi pensione non residenti, invece, i dividendi sono soggetti a una ritenuta alla fonte definitiva, che nel caso di specie è pari al 15% in forza della convenzione fiscale Germania-Canada. Tale imposta non è imputabile né rimborsabile tramite un procedimento di accertamento e liquidazione analogo a quello previsto per i residenti.

procedimento principale e questioni pregiudiziali

Il CPP ha chiesto l'esenzione dalla ritenuta tedesca e il rimborso dell'imposta versata. Dinanzi al giudice del rinvio ha sostenuto di aver subito una discriminazione rispetto ai fondi pensione residenti, i quali avrebbero potuto ottenere un trattamento sostanzialmente esente sui dividendi percepiti.

Il Finanzgericht München ha chiesto alla Corte se tale disciplina violi gli articoli 63 e 65 TFUE e, in subordine, se la restrizione possa essere salvata dall'articolo 64, paragrafo 1, TFUE come restrizione esistente al 31 dicembre 1993 collegata alla prestazione di servizi finanziari.

valutazione della Corte sulla restrizione alla libera circolazione dei capitali

La Corte rileva anzitutto che la normativa tedesca crea una differenza di trattamento tra dividendi corrisposti a fondi pensione residenti e a fondi pensione non residenti. Per i residenti, la ritenuta alla fonte è neutralizzata dall'imputazione e dal rimborso, mentre la base imponibile non aumenta o aumenta solo in misura minima per effetto della deduzione delle riserve pensionistiche. Ne deriva, in sostanza, un'esenzione totale o quasi totale.

Per i non residenti, invece, la ritenuta costituisce un'imposta definitiva. Questa differenza può dissuadere i fondi pensione stabiliti in altri Stati o in paesi terzi dall'investire in Germania e integra quindi una restrizione vietata dall'articolo 63 TFUE.

comparabilità delle situazioni e giustificazioni invocate

La Corte respinge l'argomento secondo cui residenti e non residenti non sarebbero comparabili per la mera diversa tecnica di imposizione. La normativa nazionale non si limita infatti a utilizzare modalità di prelievo differenti, ma comporta, per i residenti, un'esenzione sostanziale non concessa ai non residenti.

Riguardo alle riserve pensionistiche, la Corte osserva che, secondo la decisione di rinvio, i dividendi sono direttamente collegati alla copertura degli impegni pensionistici e non producono un effettivo arricchimento imponibile quando sono destinati alle riserve tecniche. In tale prospettiva, un fondo pensione non residente che destina i dividendi alla copertura delle pensioni future si trova in una situazione comparabile a quella di un fondo residente.

Le giustificazioni invocate non sono accolte: la ripartizione equilibrata del potere impositivo non può essere richiamata quando lo Stato membro ha scelto di esentare, in tutto o in parte, i dividendi dei residenti; la coerenza del sistema non è dimostrata da un nesso diretto tra vantaggio fiscale e prelievo compensativo; l'efficacia dei controlli fiscali non è supportata da elementi idonei nel fascicolo.

inapplicabilità dell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE

Sulla seconda questione, la Corte esclude che la disciplina nazionale costituisca una restrizione "in vigore" al 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE. Pur riconoscendo che una disposizione analoga esisteva già nel 1993, la Corte sottolinea che occorre verificare se, per effetto della successiva introduzione di una disciplina speciale sui fondi pensione, sia mutata la logica complessiva del sistema in modo tale da introdurre un nuovo elemento restrittivo.

In ogni caso, la fattispecie non concerne investimenti diretti ma investimenti di portafoglio, dato che la partecipazione del CPP non superava l'1% del capitale delle società distributrici. Inoltre, non sussiste il nesso causale sufficientemente stretto tra il movimento di capitali e la prestazione di servizi finanziari richiesto dalla giurisprudenza per applicare l'articolo 64, paragrafo 1, TFUE: gli investimenti del fondo pensione servono primariamente a costituire e preservare il patrimonio necessario a pagare le pensioni, e non a fornire un servizio finanziario agli assicurati.

dispositivo

La Corte risponde che gli articoli 63 e 65 TFUE ostano alla normativa tedesca in quanto discriminatoria verso i fondi pensione non residenti, quando questi destinano i dividendi alla copertura delle pensioni future, situazione che spetta al giudice del rinvio verificare. Risponde inoltre che l'articolo 64, paragrafo 1, TFUE non consente di qualificare tale disciplina come restrizione in vigore al 31 dicembre 1993. I principi enunciati rafforzano l'orientamento secondo cui, in materia di dividendi transfrontalieri, il confronto va fatto tenendo conto dell'effetto fiscale complessivo e non della sola tecnica di prelievo.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei capitaliimposizione direttafiscalità dei dividendifondi pensionerapporti fiscali con paesi terzi

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