Cassazione Penale, Sentenza n. 4551/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Melis è stato ritenuto responsabile di concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva per aver distratto somme (in particolare circa euro 406.199,00 e, più in generale, versamenti fino a euro 673.653,70) ricevute da AES Sole Italia S.r.l. per l'acquisto di progetti fotovoltaici, destinandole a pagamenti di compensi a suo favore, ad amministratori e a soggetti legati alla società fallita senza documentazione, senza delibere assembleari e con causali generiche. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello contestando: (1) la qualificazione penale dei pagamenti ritenuti legittimi per prestazioni svolte nel 2005/2006 e pertanto non richiedenti delibera; (2) l'asserita estensione della responsabilità a fatti successivi alla cessazione della carica e la qualificazione come concorrente extraneus non prevista dal capo di imputazione; (3) la mancanza dell'elemento soggettivo (dolo), sostenendo che i pagamenti erano effettuati quando la società era in bonis e quindi non prevedibili come pericolosi per i creditori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la sussistenza delle distrazioni: mancanza di documentazione certa (contratti privi di data certa), assenza di delibere assembleari, contabilizzazione grossolana, causali generiche e mancata prova della congruità delle somme. È stato richiamato il principio secondo il quale non è necessario un nesso causale immediato tra distrazione e fallimento, ma va valutata la pericolosità concreta dell'atto per la garanzia dei creditori; il dolo è generico e richiede la consapevolezza del rischio che la condotta possa pregiudicare la garanzia patrimoniale. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante e non pregiudizievole per la difesa il fatto che alcune fatture fossero successive alla cessazione formale della carica, considerando consolidata la partecipazione e la consapevolezza dell'imputato. In conclusione il rigetto del ricorso ha confermato la condanna (come rideterminata in appello) e la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta coerente e non manifestamente illogica.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
menzionato nel ricorso per i limiti della esposizione dei motivi
richiamato solo per limiti formali nella enunciazione dei motivi di impugnazione
art. 521 cod. proc. pen.
menzionato nel ricorso con riferimento alla correlazione tra imputazione e sentenza
la Corte ricorda che per configurare mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale; qui l'azione distrattiva contestata è rimasta sostanzialmente immutata
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
richiamato nella discussione sui vizi di motivazione
la Corte evidenzia che il vizio di motivazione deve risultare dal testo e non è consentito un nuovo giudizio di merito in cassazione
dottrina giurisprudenziale su bancarotta fraudolenta patrimoniale
varie sentenze di riferimento indicate in motivazione (Sez. U. n. 22474/2016 e numerose altre)
principi richiamati: non è necessario nesso causale immediato tra distrazione e fallimento; la fattispecie è reato di pericolo concreto; il dolo è generico ma richiede la consapevolezza del rischio che l'atto possa compromettere la garanzia patrimoniale dei creditori
Massime di principio
- La distrazione di risorse può integrare bancarotta fraudolenta anche se temporalmente distante dalla dichiarazione di fallimento: conta la "pericolosità concreta" dell'atto per la garanzia dei creditori, non il solo intervallo temporale
- Per il dolo nel reato di bancarotta fraudolenta non è necessario sapere che l'impresa è già insolvente; è sufficiente la consapevolezza del rischio che la destinazione dei beni/patrimonio possa ledere la garanzia dei creditori (dolo generico)
- La mancanza di documentazione certa, l'assenza di delibere assembleari, causali generiche e contabilizzazione approssimativa sono indici forti di "fraudolenza" e gravano sulla parte che pretende la legittimità dei pagamenti per dimostrarne la congruità
- La responsabilità come concorrente esterno (extraneus) può essere riconosciuta anche per atti formalmente successivi alla cessazione della carica se è dimostrata la partecipazione, la conoscenza e la volontà di contribuire alla distrazione
- In Cassazione il sindacato è limitato: non si procede a rinnovata valutazione delle prove salvo vizi di legge o motivazione manifestamente illogica; dunque le censure devono documentare errori di diritto o carenze motivazionali evidenti
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