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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30374/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La difesa di un imputato chiedeva la rimessione in termini per poter proporre ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 3 giugno 2025, divenuta irrevocabile solo il 2 dicembre 2025 nei confronti di tale imputato. L’istanza nasceva dal fatto che, in occasione di una domanda di sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, la Corte di appello aveva erroneamente indicato la sentenza come già irrevocabile e aveva quindi dichiarato il non luogo a provvedere; tale indicazione, secondo la difesa, avrebbe indotto in errore il difensore, che non avrebbe così presentato tempestivamente il ricorso per cassazione. Il Procuratore generale concludeva per la rimessione in termini. La Corte di cassazione ha però rilevato che l’istanza non dimostrava la necessaria diligenza difensiva: al momento della comunicazione erronea il termine per impugnare non era ancora spirato, sicché il difensore avrebbe potuto verificare agevolmente la reale situazione del procedimento presso la cancelleria o comunque con ordinaria diligenza evitare la decadenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’istanza di rimessione in termini. Ha ritenuto che l’errore nella comunicazione di irrevocabilità non bastasse, da solo, a giustificare la rimessione, perché la difesa non aveva allegato né provato un comportamento diligente idoneo a impedire la decadenza. Ha inoltre escluso la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per i ricorsi inammissibili, osservando che il procedimento era stato introdotto con una "richiesta" di rimessione in termini e non con un ricorso per cassazione in senso tecnico.

Norme richiamate

  • art. 175, comma 4, cod. proc. pen.

    È la base normativa dell’istanza di rimessione in termini per proporre impugnazione quando la decadenza sia dipesa da un impedimento non imputabile alla parte.

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Richiamato per calcolare il termine per proporre ricorso per cassazione, ritenuto non ancora spirato alla data della comunicazione erronea.

  • art. 544, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all’art. 585 c.p.p. per individuare la decorrenza del termine di impugnazione in relazione al termine assegnato per il deposito della sentenza.

  • art. 616, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen.

    La sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende non è applicabile quando il procedimento è introdotto con una richiesta e non con un ricorso.

  • art. 592 cod. proc. pen.

    La condanna alle spese processuali non si applica alla richiesta di rimessione in termini, che non ha natura di mezzo di impugnazione.

  • artt. 110, 56, 624-bis cod. pen.

    Sono le norme incriminatrici richiamate per descrivere i reati oggetto della sentenza di merito contro cui si voleva proporre ricorso.

  • art. 2 della legge n. 895 del 1967

    Norma incriminatrice ulteriormente richiamata per indicare uno dei reati oggetto della sentenza di merito.

Massime di principio

  • La rimessione in termini ex art. 175, comma 4, c.p.p. richiede non solo l’allegazione di un errore esterno o di una comunicazione inesatta, ma anche la dimostrazione che la decadenza non sia imputabile alla parte e che la difesa abbia osservato l’ordinaria diligenza esigibile per rispettare il termine di impugnazione.
  • Quando l’erronea attestazione di irrevocabilità interviene prima della scadenza del termine per proporre ricorso, la parte non può limitarsi a fare affidamento passivo sulla comunicazione, dovendo verificare con strumenti ordinari la reale situazione processuale.
  • La richiesta di rimessione in termini non ha natura di mezzo di impugnazione; di conseguenza, non si applicano automaticamente né la sanzione pecuniaria prevista per il ricorso inammissibile o rigettato né la condanna alle spese processuali prevista per l’impugnazione.
  • Ai fini della valutazione della tempestività dell’impugnazione, il giudice deve verificare con precisione la decorrenza del termine sulla base della data di deposito della sentenza e del termine assegnato per il deposito motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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