Cassazione Penale, Sentenza n. 2392/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Si deducevano violazione e/o erronea applicazione degli artt. 274, comma 1, e 275 c.p.p.: il Tribunale avrebbe motivato il pericolo di recidiva unicamente sul presunto carattere "professionale" dell'attività di spaccio senza esaminare la personalità del ricorrente (che è incensurato e ha un lavoro regolare). Inoltre si censurava la mancata valutazione degli arresti domiciliari (anche con controllo elettronico) come misura idonea, considerando che il ricorrente avrebbe offerto un nuovo domicilio, diverso e distante da quello in cui era stato rinvenuto lo stupefacente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato la motivazione del Tribunale del riesame quale adeguata e logica: nel domicilio del ricorrente sono stati sequestrati oltre 5 kg di marijuana e circa 60 g di cocaina, materiali per il confezionamento e sostanza da taglio, elementi che denotano attività non occasionale ma professionale e una posizione significativa nel mercato illecito. Perciò gli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, sarebbero insufficienti a prevenire la concreta e attuale pericolosità di reiterazione, poiché lo Spinella potrebbe continuare a rifornire una "fitta rete di clienti" anche da un domicilio coatto. La Corte ha altresì ritenuto che la personalità del ricorrente sia stata valutata e che emergesse un serio profilo di pericolosità sociale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale in base alla quale è stato contestato il reato di traffico/illecito di stupefacenti; la Corte dà rilievo al tipo e quantità di sostanze sequestrate per qualificare la gravità dell'attività illecita.
art. 274, comma 1, c.p.p.
Regola i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari: la Corte ha ritenuto correttamente valutati i presupposti (pericolo di reiterazione) sulla base di elementi oggettivi emersi dalle indagini.
art. 275 c.p.p.
Disciplina la misura della custodia cautelare: la Corte ha ritenuto che la custodia in carcere fosse proporzionata in ragione della gravità e concretezza del pericolo di reiterazione dedotto dalle risultanze (quantitativi e strumenti da confezionamento).
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per l'addebito delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato l'onere di spese al ricorrente.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per valutare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto comunque applicabile l'addebito delle spese e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma di carattere procedurale esecutiva disposta per gli adempimenti di cancelleria a seguito della sentenza.
Massime di principio
- La presenza di ingenti quantitativi di droga, di più tipologie di sostanze e di materiali per il confezionamento costituisce elemento oggettivo forte per qualificare l'attività come professionale e giustificare misure cautelari afflittive.
- La mancata precedente condanna (status di incensurato) e la regolare attività lavorativa non escludono di per sé il pericolo di reiterazione quando gli elementi probatori indichino una posizione significativa nel mercato dello spaccio.
- Gli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, possono essere ritenuti inadeguati se sussiste il concreto rischio che l'indagato continui a rifornire una rete di clienti dal domicilio coatto; la rilevanza è data più alla concreta capacità di mantenere i contatti illeciti che alla semplice distanza del nuovo domicilio dal luogo del sequestro.
- La valutazione della personalità dell'indagato è necessaria ma non prevale sugli elementi oggettivi delle indagini: il giudice deve motivare come tali elementi incidano sul profilo di pericolosità.
- Per contrastare ordinanze cautelari in casi simili, è utile produrre elementi che dimostrino l'assenza di funzionalità distributiva (assenza di materiali di confezionamento, limitate quantità), proposte concrete e verificabili di misure alternative efficaci (differente domicilio con garanzie verificabili, controllo di terzi, limiti assoluti di contatti) e prove della reale integrazione sociale dell'indagato.
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