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Circolare

Circolare numero 56 del 28-03-2018

Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.), per la riscossione delle quote associative sui trattamenti pensionistici di privilegio.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta l’8 gennaio 2018 tra INPS e U.N.M.S. per la trattenuta delle quote associative sui trattamenti pensionistici di privilegio. Vengono disciplinati i soggetti legittimati a rilasciare la delega, le modalità di acquisizione, trasmissione, decorrenza e revoca, la misura del contributo, i rapporti finanziari e i costi del servizio, oltre alla clausola di salvaguardia, al codice INPS e alle istruzioni contabili per la gestione delle trattenute e dei pagamenti.

Convenzione INPS-U.N.M.S. per la riscossione delle quote associative sulle pensioni privilegiate

Convenzione INPS-U.N.M.S. per la riscossione delle quote associative sulle pensioni di privilegio

La circolare disciplina la convenzione stipulata tra INPS e Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.) per la trattenuta delle quote associative sui trattamenti pensionistici di privilegio. Il documento illustra i soggetti legittimati a rilasciare la delega, le modalità di acquisizione e trasmissione, la decorrenza, la revoca, la misura del contributo, i profili finanziari e contabili, nonché le clausole di tutela dell’Istituto.

Premessa, durata e recesso

La convenzione è stata sottoscritta l’8 gennaio 2018 sulla base dello schema approvato con Determinazione presidenziale n. 165 dell’8 novembre 2017. Ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione ed è rinnovabile per un ulteriore triennio, previa verifica dei requisiti e su richiesta dell’Associazione da presentare almeno 90 giorni prima della scadenza.

È inoltre prevista la facoltà di recesso di entrambe le parti mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC, con preavviso di almeno 60 giorni.

Soggetti che possono rilasciare la delega

L’articolo 1 della convenzione individua, ai sensi dell’articolo 115 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall’articolo 1-undecies del DL n. 481/1978 convertito dalla legge n. 641/1978, i pensionati che possono avvalersi del servizio mediante delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione.

In concreto, il diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione spetta ai titolari di pensione privilegiata.

Modalità di rilascio e trasmissione della delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega. La delega deve essere compilata sul modulo predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati espressamente:

  • la misura del contributo;
  • le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.

La delega deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

L’Organizzazione che acquisisce la delega deve trasmetterne i dati in formato telematico secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto e conservare l’originale firmato e la copia del documento d’identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino al termine ordinario di prescrizione.

Decorrenza della delega

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa; i dati vengono inviati all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.

Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, produce effetti dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

Revoca della delega

Il pensionato può revocare la delega comunicando la propria volontà direttamente all’INPS oppure tramite le Organizzazioni interessate. L’Istituto provvede alla lavorazione nel più breve tempo possibile.

La convenzione ammette una sola delega per singola prestazione. Pertanto, se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e degli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

Se l’U.N.M.S. acquisisce contestualmente revoca e nuova delega, deve trasmettere in formato digitale entrambi i documenti e conservarne gli originali, unitamente alla copia del documento d’identità, secondo le modalità già previste per la delega.

La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata. L’INPS comunica l’acquisizione della revoca sia al soggetto che l’ha inviata sia all’Organizzazione revocata.

Misura del contributo sindacale

L’ammontare del contributo è stabilito dall’U.N.M.S. e comunicato all’INPS. La quota associativa, uguale per tutti gli iscritti, è riportata nell’atto di delega.

Eventuali variazioni devono essere comunicate all’INPS entro il 30 settembre di ciascun anno e rese note ai soggetti firmatari della delega con adeguata informativa. Il nuovo importo si applica alle prestazioni pensionistiche con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo e non può essere modificato ulteriormente nel corso dello stesso anno.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto per il servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione; i relativi adempimenti sono definiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Associazione.

I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali, fissati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sono i seguenti, con decorrenza dal 1° gennaio 2017:

  • revoca delega cartacea residuale: € 0,31;
  • gestione delega: € 0,04.

Clausola di salvaguardia

Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e U.N.M.S. e alle vicende connesse.

L’Associazione esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Associazione stipulante risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità per eventuali pignoramenti presso terzi eseguiti sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Associazione o di strutture associate, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

L’Associazione deve anche ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione, a semplice presentazione di nota specifica.

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione o sul legittimo esercizio dei poteri statutari, nonché di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS assegnato alla convenzione è M3.

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sulle pensioni di privilegio, sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25658, per le quote associative trattenute sulle pensioni di privilegio pagate nell’anno in corso;
  • GPA27658, per le quote associative trattenute sulle pensioni di privilegio pagate negli anni precedenti;
  • GPA11658, per la rilevazione del debito verso l’Associazione e l’imputazione del pagamento.

Gli accrediti a favore della medesima Associazione sono imputati al conto GPA35041, già in uso. I conti indicati sono movimentabili esclusivamente tramite le procedure di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione e di pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali. I rapporti finanziari con l’Associazione saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione Generale.

L’allegato n. 2 riporta le denominazioni dei conti istituiti.

Punti principali

Premessa e durata della convenzione

La convenzione tra INPS e U.N.M.S. è stata sottoscritta l’8 gennaio 2018 in attuazione dello schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 165 dell’8 novembre 2017. Essa disciplina la riscossione delle quote associative sui trattamenti pensionistici di privilegio. Ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla firma ed è rinnovabile per un ulteriore triennio, previa verifica dei requisiti e su richiesta dell’Associazione presentata almeno 90 giorni prima della scadenza. È prevista la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta via PEC e preavviso di almeno 60 giorni.

Soggetti abilitati a rilasciare la delega

Possono rilasciare la delega i pensionati aventi diritto ai sensi dell’articolo 115 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall’articolo 1-undecies del DL n. 481/1978 convertito dalla legge n. 641/1978. In concreto, la trattenuta riguarda i titolari di pensione privilegiata, i quali possono versare i contributi sindacali tramite delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione.

Modalità di rilascio e trasmissione della delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica di apposita delega all’INPS. La delega deve essere rilasciata sul modulo predisposto dall’Istituto, indicare espressamente la misura del contributo e contenere le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. Deve essere firmata dal pensionato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’Organizzazione che acquisisce la delega deve trasmettere i dati in formato telematico secondo le specifiche tecniche INPS e conservare l’originale firmato e la copia del documento di identità secondo le regole di conservazione sostitutiva e per i termini ordinari di prescrizione.

Decorrenza della delega

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa; in tal caso i dati sono trasmessi con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione. Se invece la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, gli effetti decorrono dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

Revoca della delega

La revoca può essere comunicata direttamente all’INPS dal pensionato oppure tramite le Organizzazioni interessate. L’Istituto elabora la domanda nel più breve tempo possibile. È ammessa una sola delega per singola prestazione: se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova ha effetto solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido del revocante. Se U.N.M.S. acquisisce contestualmente revoca e nuova delega, deve trasmettere entrambe in formato digitale e conservarne gli originali con la copia del documento d’identità. La revoca produce effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

L’importo della quota associativa è stabilito dall’U.N.M.S. e comunicato all’INPS; è uguale per tutti gli iscritti e deve essere indicato nell’atto di delega. Eventuali variazioni vanno comunicate all’INPS entro il 30 settembre di ogni anno e rese note ai deleganti. Il nuovo importo si applica alle prestazioni pensionistiche con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo e non può essere ulteriormente modificato nel corso del medesimo anno.

Rapporti finanziari, spese e costi del servizio

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione, con adempimenti definiti a livello centrale tra Direzione Generale e Associazione. I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali, fissati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sono indicati come segue: revoca delega cartacea residuale € 0,31; gestione delega € 0,04, con efficacia dal 1° gennaio 2017.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e U.N.M.S. L’Associazione esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti; in caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Associazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, anche se già in corso o eseguito alla data della stipula. L’Associazione deve ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie attinenti ai rapporti con gli associati. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo o sui poteri statutari, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS

Il codice INPS attribuito alla convenzione è M3.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle trattenute sulle pensioni di privilegio sono istituiti i conti GPA25658, per le quote trattenute sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA27658, per quelle trattenute sulle pensioni pagate negli anni precedenti. È inoltre istituito il conto GPA11658 per la rilevazione del debito verso l’Associazione e l’imputazione del pagamento. Gli accrediti a favore della medesima Associazione sono imputati al conto GPA35041, già in uso. I conti sono movimentabili tramite le procedure dedicate alla ripartizione dei flussi telematici e ai pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali; i rapporti finanziari saranno definiti dalla Direzione Generale. L’allegato n. 2 riporta le denominazioni dei conti.

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