Circolare numero 57 del 28-03-2018
Con la presente circolare si illustrano le modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, relative ai requisiti di accesso, alla decorrenza, alla durata, al finanziamento e all’importo della nuova misura di contrasto alla povertà denominata ReI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche apportate dalla legge n. 205/2017 alla disciplina del Reddito di Inclusione: semplificazione dei requisiti familiari, nuove regole di decorrenza e durata, aumento del beneficio massimo erogabile e aggiornamento dei limiti di spesa. Sono inoltre richiamate le conseguenze operative per le domande presentate dal 1° gennaio e dal 1° luglio 2018, con un chiarimento sul trattamento dei benefici di importo molto basso o nullo.
Modifiche alla disciplina del Reddito di Inclusione (ReI) introdotte dalla legge di bilancio 2018
Modifiche alla disciplina del Reddito di Inclusione (ReI) introdotte dalla legge di bilancio 2018
La circolare aggiorna la disciplina del Reddito di Inclusione alla luce delle modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205. Gli interventi riguardano i requisiti di accesso, la decorrenza della misura, le modalità di erogazione nei casi di importo molto basso o nullo, l’incremento del beneficio massimo e la revisione delle dotazioni finanziarie.
Premessa e finalità dell’intervento
L’Istituto richiama la precedente circolare n. 172 del 22 novembre 2017, con la quale erano state fornite le prime indicazioni operative sul ReI introdotto dal d.lgs. 15 settembre 2017, n. 147. La legge di bilancio 2018 interviene su diversi profili della disciplina originaria, incidendo sia sui requisiti di accesso sia sul finanziamento e sull’ammontare della prestazione. Viene inoltre allegato il nuovo modello di domanda, aggiornato in base alle novità normative.
Requisiti di accesso: modifiche dal 1° gennaio 2018
Con effetto dal 1° gennaio 2018, viene modificato il requisito previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 147/2017. La nuova formulazione elimina il riferimento agli specifici eventi di disoccupazione che in precedenza erano richiesti, ossia:
- licenziamento, anche collettivo;
- dimissioni per giusta causa;
- risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966;
- cessazione, da almeno tre mesi, del diritto alla prestazione di disoccupazione oppure stato di disoccupazione da almeno tre mesi in assenza del diritto alla prestazione.
Dal 1° gennaio 2018, per soddisfare il requisito è sufficiente la presenza nel nucleo di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni che si trovi in stato di disoccupazione. Gli altri requisiti familiari previsti dall’articolo 3, comma 2, restano invariati.
Requisiti di accesso: abrogazione dei requisiti familiari dal 1° luglio 2018
In ragione della progressiva estensione della misura di contrasto alla povertà, la legge n. 205/2017 abroga, con decorrenza 1° luglio 2018, tutti i requisiti familiari previsti dall’articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 147/2017. Di conseguenza, per le domande presentate a partire da tale data, non è più necessario verificare il possesso dei predetti requisiti familiari ai fini dell’accesso al ReI.
Decorrenza, durata ed erogazione del beneficio
La legge introduce una regola specifica per i casi in cui il beneficio economico riconosciuto al momento dell’accoglimento della domanda sia molto basso. In particolare, se l’importo mensile spettante risulta inferiore o pari a 20 euro, la prestazione viene erogata in un’unica soluzione su base annua.
In pratica, l’importo mensile viene moltiplicato per la durata teorica del beneficio e corrisposto anticipatamente in un’unica soluzione annuale. La circolare chiarisce che restano comunque necessari i controlli successivi fino all’ultimo mese di durata teorica della prestazione, così da consentire un eventuale conguaglio qualora la situazione economica del nucleo muti e determini il diritto a un importo mensile più elevato.
Viene riportato anche un esempio operativo: a fronte di una domanda presentata nel febbraio 2018 con beneficio pari a 15 euro mensili per 18 mensilità, il richiedente percepirà subito 150 euro, corrispondenti a 15 euro per dieci mensilità, e riceverà nell’anno successivo l’importo relativo alle otto mensilità residue, se ne ricorrono le condizioni.
Domande con beneficio nullo e possibilità di rinnovo
Quando, pur in presenza dei requisiti per il diritto al ReI, l’istruttoria accerti un beneficio economico pari a zero, non può essere disposto alcun pagamento. In tali casi la domanda viene respinta.
La conseguenza rilevante è che, in caso di variazione dei requisiti economici, l’interessato può presentare una nuova domanda senza attendere il decorso dei termini ordinari di durata previsti dall’articolo 4, comma 5, del d.lgs. n. 147/2017 (18 mesi per la prima concessione, al netto di eventuali periodi di SIA, e 12 mesi in caso di rinnovo). La circolare precisa inoltre che resta ferma la possibilità per il nucleo di rivolgersi ai servizi sociali comunali per la presa in carico.
Incremento del beneficio massimo erogabile
Il beneficio economico del ReI continua a essere determinato in base al valore annuo di 3.000 euro moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza riferito alla composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all’allegato 1 del DPCM n. 159/2013 e applicando, in prima applicazione, il parametro del 75%.
La legge di bilancio 2018 interviene sul tetto massimo della prestazione, stabilendo che l’importo non possa superare l’ammontare annuo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995, incrementato del 10%.
Per il 2018 la circolare riporta i seguenti limiti massimi:
- 1 componente: soglia annua 2.250,00 euro; beneficio massimo mensile 187,50 euro;
- 2 componenti: soglia annua 3.532,50 euro; beneficio massimo mensile 294,38 euro;
- 3 componenti: soglia annua 4.590,00 euro; beneficio massimo mensile 382,50 euro;
- 4 componenti: soglia annua 5.535,00 euro; beneficio massimo mensile 461,25 euro;
- 5 componenti: soglia annua 6.412,50 euro; beneficio massimo mensile 534,37 euro;
- 6 o più componenti: soglia annua 6.477,90 euro; beneficio massimo mensile 539,82 euro.
La nota finale precisa che il tetto massimo determina, per i nuclei di 6 componenti, l’abbattimento dell’importo massimo annuo erogabile e comporta di fatto la mancata applicazione dell’incremento di 0,35 per ogni componente ulteriore.
Finanziamento e monitoraggio della spesa
La legge di bilancio 2018 interviene anche sulle disposizioni finanziarie del d.lgs. n. 147/2017, rideterminando la dotazione del Fondo per la lotta alla povertà in:
- 2.059 milioni di euro per il 2018, di cui 15 milioni accantonati per garantire la copertura dell’ASDI;
- 2.545 milioni di euro per il 2019;
- 2.745 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
Per l’erogazione del beneficio economico del ReI, i limiti di spesa sono fissati in:
- 1.747 milioni di euro per il 2018, salvo eventuale disaccantonamento delle somme riservate all’ASDI;
- 2.198 milioni di euro per il 2019;
- 2.158 milioni di euro per il 2020;
- 2.130 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
La circolare, quindi, offre un quadro operativo aggiornato sia dei requisiti sia dei vincoli economico-finanziari della misura, con effetti immediati sulle domande presentate nel corso del 2018 e sulle relative istruttorie.
Punti principali
Aggiornamento dei requisiti di accesso
Dal 1° gennaio 2018 viene modificato il requisito relativo alla presenza di un lavoratore disoccupato nel nucleo: è sufficiente la presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni in stato di disoccupazione, mentre vengono abrogati i riferimenti ai precedenti eventi di disoccupazione (licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale, cessazione della prestazione). Dal 1° luglio 2018 sono invece abrogati tutti i requisiti familiari di cui all’articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 147/2017, con conseguente accesso al ReI senza tali condizioni per le domande presentate da tale data.
Decorrenza, durata ed erogazione dei benefici di importo ridotto
La legge prevede che, se al momento del riconoscimento il beneficio mensile è pari o inferiore a 20 euro, l’importo sia erogato in un’unica soluzione annuale, calcolata moltiplicando l’importo mensile per la durata teorica della prestazione. Resta fermo il controllo successivo fino all’ultimo mese utile, con eventuale integrazione se la situazione economica del nucleo cambia. Se invece il beneficio risulta nullo, la domanda è respinta e può essere ripresentata senza attendere termini di durata; in tal caso il nucleo può comunque rivolgersi ai servizi sociali comunali.
Incremento del beneficio massimo erogabile
L’importo annuo del ReI, determinato secondo la scala di equivalenza e il parametro del 75% in prima applicazione, resta soggetto al tetto dell’assegno sociale annuo, che la legge di bilancio 2018 incrementa del 10%. Per il 2018 sono riportate le soglie massime annuali e mensili per nuclei da 1 a 6 o più componenti, con un massimo mensile pari a 539,82 euro per nuclei di 6 o più persone.
Finanziamento e limiti di spesa
La legge ridetermina la dotazione del Fondo per la lotta alla povertà in 2.059 milioni di euro per il 2018, 2.545 milioni per il 2019 e 2.745 milioni annui dal 2020, includendo per il 2018 15 milioni accantonati per l’ASDI. Per l’erogazione del ReI sono indicati limiti di spesa pari a 1.747 milioni per il 2018, 2.198 milioni per il 2019, 2.158 milioni per il 2020 e 2.130 milioni annui dal 2021, salvo eventuale disaccantonamento delle somme riservate all’ASDI.
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