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Circolare

Circolare numero 58 del 28-03-2018

Con la presente circolare si illustrano i nuovi criteri e le nuove modalità di accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, del D.I. n. 83486/2014, introdotte dal D.I. n. 99789/2017.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce le modifiche introdotte dal D.I. 26 luglio 2017, n. 99789, che recepisce l’accordo del 20 marzo 2017 e consente di calcolare il limite di accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di solidarietà del credito anche sulla contribuzione del gruppo societario di appartenenza, non solo della singola azienda. Vengono riepilogati i criteri per programmi formativi e assegno ordinario/solidarietà intergenerazionale, le modalità di presentazione della domanda e la decorrenza applicativa delle nuove regole dal 17 ottobre 2017.

Nuove modalità di accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di solidarietà del credito con tetto di gruppo

Nuove modalità di accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di solidarietà del credito

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sulle modifiche al regime di accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di solidarietà del credito, conseguenti al D.I. 26 luglio 2017, n. 99789, che ha recepito l’accordo tra le parti sociali del 20 marzo 2017. L’intervento principale riguarda l’introduzione del cosiddetto "tetto di gruppo", cioè la possibilità di commisurare i limiti di spesa non solo alla contribuzione della singola azienda, ma anche a quella del gruppo societario di appartenenza.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina originaria è contenuta nell’articolo 9 del D.I. n. 83486/2014, che collega l’accesso alle prestazioni del Fondo al principio di proporzionalità rispetto ai contributi ordinari dovuti. La circolare richiama due ipotesi principali:

  • programmi formativi, disciplinati dal comma 3 dell’articolo 9;
  • assegno ordinario e solidarietà intergenerazionale, nonché gli accessi congiunti alle diverse misure, disciplinati dal comma 4.

La circolare richiama anche la precedente circolare n. 213/2016, che aveva già fornito le istruzioni amministrative, operative e contabili sulle prestazioni del Fondo.

Introduzione del tetto di gruppo

Con l’accordo del 20 marzo 2017 e il successivo D.I. n. 99789/2017, la disciplina dell’articolo 9, commi 3 e 4, viene modificata nel senso di consentire l’accesso alle prestazioni anche in relazione alla contribuzione dovuta dal gruppo societario cui l’azienda istante appartiene. La nuova regola amplia quindi la base di calcolo del limite massimo di intervento, rendendo possibile prendere a riferimento l’insieme delle società del gruppo, ove l’azienda faccia parte di un gruppo societario.

Programmi formativi

Per i finanziamenti relativi ai programmi formativi, l’intervento del Fondo non può superare l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda ovvero dal complesso delle società del gruppo fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda. Tale importo va considerato al netto:

  • degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo;
  • degli altri interventi già deliberati per formazione, assegno ordinario e solidarietà intergenerazionale.

La circolare ribadisce che il criterio opera sia se il parametro è la singola azienda sia se è il gruppo societario.

Assegno ordinario e solidarietà intergenerazionale

Per le domande di assegno ordinario e di solidarietà intergenerazionale, nonché per i casi di accesso congiunto ai finanziamenti per programmi formativi, assegno ordinario e solidarietà intergenerazionale, l’intervento non può eccedere il doppio dell’ammontare dei contributi ordinari dovuti dall’azienda istante ovvero dal complesso delle società del gruppo fino al trimestre precedente la domanda. Anche in questo caso il calcolo va effettuato al netto:

  • degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo;
  • delle prestazioni già deliberate per formazione, assegno ordinario e solidarietà intergenerazionale.

La circolare ricorda inoltre che il Comitato amministratore del Fondo, con delibera n. 125 del 21 ottobre 2016, aveva introdotto ulteriori limiti di utilizzo delle risorse per le domande di accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), punto 2, presentate nel 2016. Tali limiti sono stati prorogati per il 2017 con la delibera n. 1 del 28 febbraio 2017. Per il dettaglio di tali limiti e delle modalità di determinazione del tetto di gruppo, la circolare rinvia al messaggio n. 1218 del 17 marzo 2017.

Presentazione della domanda

Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo devono essere trasmesse in modalità telematica secondo le indicazioni già fornite con le circolari n. 122 del 17 giugno 2015 e n. 201 del 15 dicembre 2015.

Nella domanda l’azienda istante deve:

  • indicare l’esatta denominazione del gruppo societario di appartenenza;
  • allegare una dichiarazione di responsabilità, redatta secondo le modalità indicate nel messaggio n. 1218 del 17 marzo 2017, relativa sia alla composizione del gruppo sia alle aziende interessate da operazioni societarie.

Per la corretta determinazione del tetto aziendale la circolare rinvia inoltre al messaggio n. 3617 del 20 settembre 2017.

Ai fini della nozione di gruppo societario, la dichiarazione deve riferirsi esclusivamente alle aziende inquadrate nel settore del credito e appartenenti al gruppo. Non assumono invece rilievo le società del gruppo operanti in settori diversi da quello del credito.

Se l’azienda dichiara di non appartenere a un gruppo societario, il limite di intervento viene determinato in base alla sola contribuzione dovuta dalla singola azienda, al netto degli oneri di gestione e delle prestazioni ordinarie già deliberate.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le disposizioni del D.I. n. 99789 del 26 luglio 2017 sono entrate in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le modifiche all’articolo 9, commi 3 e 4, del D.I. n. 83486/2014 si applicano quindi esclusivamente alle domande di accesso alle prestazioni ordinarie presentate a decorrere dal 17 ottobre 2017.

Punti principali

Quadro normativo e principio del tetto aziendale

L’articolo 9 del D.I. n. 83486/2014 stabilisce che l’accesso alle prestazioni del Fondo avviene nel rispetto del principio di proporzionalità rispetto ai contributi dovuti dalla singola azienda, con limiti differenti per programmi formativi e per assegno ordinario/solidarietà intergenerazionale. La circolare richiama inoltre la circolare n. 213/2016, che aveva già fornito le istruzioni operative sulle prestazioni del Fondo.

Introduzione del tetto di gruppo

L’accordo del 20 marzo 2017 e il D.I. n. 99789 del 26 luglio 2017 consentono di calcolare il limite di accesso alle prestazioni ordinarie anche in relazione alla contribuzione dovuta dal gruppo societario cui appartiene l’azienda istante. In questo modo, la singola azienda può utilizzare come base di riferimento la contribuzione del complesso delle società del gruppo, ove ne faccia parte.

Programmi formativi

Per il finanziamento dei programmi formativi, l’intervento del Fondo non può superare l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda o dal gruppo fino al trimestre precedente la domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione e degli altri interventi già deliberati per formazione, assegno ordinario e solidarietà intergenerazionale.

Assegno ordinario e solidarietà intergenerazionale

Per l’assegno ordinario, per la solidarietà intergenerazionale e per gli accessi congiunti, l’intervento non può superare il doppio dei contributi ordinari dovuti dall’azienda o dal gruppo fino al trimestre precedente la domanda, sempre al netto degli oneri di gestione e delle prestazioni già deliberate. La circolare segnala inoltre che il Comitato amministratore aveva già previsto ulteriori limiti per le domande presentate nel 2016, poi prorogati per il 2017.

Presentazione della domanda e dichiarazioni

Le domande devono essere trasmesse telematicamente secondo le istruzioni delle circolari n. 122/2015 e n. 201/2015. L’azienda deve indicare l’esatta denominazione del gruppo societario e allegare una dichiarazione di responsabilità sulla composizione del gruppo e sulle eventuali operazioni societarie, redatta secondo le modalità del messaggio n. 1218/2017. Ai fini del tetto di gruppo rilevano solo le aziende del credito appartenenti al gruppo, non quelle di settori diversi.

Decorrenza delle nuove regole

Le modifiche introdotte dal D.I. n. 99789/2017 si applicano alle domande di accesso alle prestazioni ordinarie presentate dal 17 ottobre 2017, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

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