Circolare numero 60 del 29-03-2018
Si forniscono le istruzioni operative per la gestione delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga previste dall’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in continuità degli interventi di cassa integrazione guadagni in deroga concessi entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017 INDICE 1. Proroga della cassa integrazione guadagni in deroga 2. Invio dei provvedimenti di concessione 3. Flusso di gestione delle prestazioni 4. Monitoraggio delle autorizzazioni 5. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la proroga, per massimo 12 mesi, degli interventi di cassa integrazione guadagni in deroga in continuità con trattamenti già concessi entro il 31 dicembre 2016 e con effetti nel 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge n. 205/2017. Vengono chiarite le condizioni di accesso, la necessità di specifici accordi presso le unità di crisi, i limiti di utilizzo delle risorse regionali e le modalità tecniche di trasmissione dei decreti tramite SIP con numero convenzionale 33318. La circolare indica inoltre i controlli che le strutture territoriali INPS devono effettuare, le regole di monitoraggio delle autorizzazioni e le istruzioni contabili per l'imputazione degli oneri.
Proroga della cassa integrazione guadagni in deroga e istruzioni operative per l'invio e la gestione dei provvedimenti
Proroga della cassa integrazione guadagni in deroga e istruzioni operative
La circolare disciplina l'attuazione dell'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che consente alle Regioni di autorizzare proroghe in continuità della cassa integrazione guadagni in deroga per crisi aziendali già incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle Regioni. L'intervento è limitato a 12 mesi e può essere utilizzato solo entro le risorse già assegnate alle Regioni ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del d.lgs. n. 148/2015, in alternativa alla loro destinazione ad azioni di politica attiva del lavoro.
Presupposti normativi e condizioni di accesso
Il trattamento è finalizzato al compimento di piani di nuova industrializzazione, recupero o tenuta occupazionale. L'accesso è subordinato alla sottoscrizione di uno specifico accordo tra le parti presso l'unità di crisi competente, del Ministero dello sviluppo economico o della Regione interessata. Nel decreto concessorio la Regione deve attestare che il provvedimento è stato adottato nel rispetto del quadro normativo richiamato.
Trasmissione dei decreti e adempimenti regionali
I provvedimenti di concessione devono essere trasmessi esclusivamente tramite il sistema SIP. Per tali decreti deve essere utilizzato il numero convenzionale 33318, la data convenzionale 01/01/2018 e il Flusso B. Al momento dell'invio, la Regione deve compilare il campo di autocertificazione, dichiarando sotto la propria responsabilità sia il rispetto dell'articolo 1, comma 145, della legge n. 205/2017 sia la preventiva sottoscrizione dell'accordo tra le parti.
Autorizzazioni INPS e verifiche territoriali
Le strutture territoriali dell'INPS, nel rilasciare le autorizzazioni, devono usare il numero convenzionale 33318 e il codice di intervento 699. Prima dell'emissione dell'autorizzazione devono verificare: la continuità con i decreti trasmessi con numero 33317 o con i decreti 33340, ma solo se emanati entro il 31 dicembre 2016; e il rispetto del limite massimo di 12 mesi per unità produttiva. I controlli sono svolti sulla piattaforma Sistema Unico per le prestazioni a sostegno del reddito. In caso di esito non compatibile, la struttura non può procedere all'autorizzazione e deve segnalarlo tempestivamente alla Direzione regionale competente.
Ambito delle continuità ammesse e esclusioni
La proroga può essere concessa in continuità con i decreti 33317 e con i decreti 33340 emanati entro il 31 dicembre 2016. Non è invece ammessa la prosecuzione di trattamenti con effetti dal 2016 al 2017 autorizzati con decreti regionali emanati nel 2017 e inviati con numero convenzionale 33340 a partire dal 1 gennaio 2017. La circolare richiama inoltre che con il codice 33317 sono stati trasmessi i decreti relativi all'articolo 2 del D.I. n. 83473/2014 con interventi nel 2017 successivi a precedenti trattamenti ordinari, mentre con il codice 33340 sono stati trasmessi quelli con inizio nel 2016 e termine nel 2017.
Monitoraggio e criteri di stima della spesa
L'Istituto predisporrà schede di monitoraggio in SIP per evidenziare, per ciascuna Regione, la stima degli importi dei decreti trasmessi. La stima è calcolata sulla spesa complessiva del decreto applicando il costo medio orario di 9,00 euro, comprensivo di oneri, moltiplicato per le ore autorizzate dalla Regione.
Aspetti contabili
Le imputazioni contabili seguono le istruzioni già contenute nel messaggio n. 33730/2004, tenendo conto delle particolarità dei pagamenti accentrati. L'onere viene imputato alla gestione GAU, Gestione degli oneri per il mantenimento del salario, sul conto GAU30113.
Punti principali
Proroga della CIG in deroga ai sensi della legge n. 205/2017
L'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 consente alle Regioni, entro il limite del 50% delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del d.lgs. n. 148/2015, di autorizzare proroghe in continuità degli interventi di cassa integrazione guadagni in deroga concessi entro il 31 dicembre 2016 e con durata avente effetti nel 2017. La finalità deve essere collegata a piani di nuova industrializzazione, recupero o tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle Regioni.
Condizioni e limiti per l'utilizzo delle risorse regionali
L'applicazione della norma è vincolata alle risorse già assegnate alle Regioni e alle somme ancora disponibili, come precisato dal Ministero del lavoro con nota prot. n. 152 del 9 gennaio 2018. Le Regioni, in base all'articolo 44, comma 6-bis, del d.lgs. n. 148/2015, possono destinare le risorse anche ad azioni di politica attiva del lavoro; pertanto, l'utilizzo della proroga costituisce un'alternativa a tale destinazione.
Accordi presso le unità di crisi e contenuto del decreto regionale
I trattamenti sono subordinati alla conclusione di specifici accordi sottoscritti tra le parti presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o della Regione interessata. Nel decreto concessorio la Regione deve dare atto che l'adozione è avvenuta nel rispetto del quadro normativo richiamato.
Trasmissione dei provvedimenti concessori tramite SIP
Le Regioni devono trasmettere i provvedimenti esclusivamente tramite il sistema SIP, utilizzando il numero convenzionale di decreto 33318, la data convenzionale 01/01/2018 e il c.d. Flusso B. In fase di invio deve essere valorizzato il campo di autocertificazione della Regione, dichiarando sotto la propria responsabilità il rispetto dell'articolo 1, comma 145, della legge n. 205/2017 e l'avvenuta sottoscrizione preventiva dello specifico accordo tra le parti.
Autorizzazioni INPS e codici da utilizzare
Le Strutture territoriali INPS, nell'emissione delle autorizzazioni di cassa integrazione guadagni in deroga, devono utilizzare il numero di decreto convenzionale 33318 e il codice di intervento 699.
Continuità con precedenti decreti e limiti temporali
La prestazione può essere concessa senza soluzione di continuità con i decreti inviati in SIP con numero convenzionale 33317, nonché con i decreti 33340 purché emanati entro e non oltre il 31 dicembre 2016. Non è invece autorizzabile la prosecuzione di trattamenti con effetti inizio 2016 e termine 2017 concessi con decreti regionali emanati nel 2017 e inviati con numero convenzionale 33340 dal 1 gennaio 2017 in poi. Il periodo di concessione per unità produttiva non può superare 12 mesi.
Controlli istruttori delle strutture territoriali
Per i provvedimenti trasmessi con numero convenzionale 33318, le strutture territoriali devono verificare la continuità con i decreti 33317 o con i decreti 33340 emanati nel 2016, oltre al rispetto del limite massimo di 12 mesi per unità produttiva. I controlli sono effettuati sulla piattaforma Sistema Unico per le prestazioni a sostegno del reddito. Se l'esito non è compatibile con la concessione, la struttura non può emettere l'autorizzazione e deve informare tempestivamente la competente Direzione regionale.
Monitoraggio delle autorizzazioni e criterio di stima
L'Istituto predisporrà in SIP schede di monitoraggio per ciascuna Regione, con evidenza della stima degli importi dei decreti inviati. La stima della spesa complessiva è calcolata applicando il costo medio orario di 9,00 euro, comprensivo di oneri, moltiplicato per il numero di ore autorizzate dalla Regione.
Istruzioni contabili
Le imputazioni contabili seguono le istruzioni del messaggio n. 33730/2004, con le particolarità derivanti dai pagamenti accentrati. L'onere è riferito alla gestione GAU, Gestione degli oneri per il mantenimento del salario, ed è imputato al conto GAU30113.
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