Sentenza n. 2747/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso per ottemperanza e liquidato in 500 euro le spese del primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente appellante)
Prevale il privato
La controversia
Il docente aveva ottenuto dal Tribunale di Genova una sentenza di condanna del Ministero all’attribuzione della carta elettronica del docente, con accredito di 2.500 euro da utilizzare esclusivamente per attività formative. In ragione della mancata esecuzione della sentenza, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, aveva proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Liguria. Il TAR aveva accolto il ricorso, ordinando al Ministero di eseguire il giudicato e prevedendo, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta, ma aveva liquidato le spese del primo grado in soli 500 euro, motivando sul carattere seriale e sulla non elevata complessità della controversia. L’appello era limitato alla statuizione sulle spese: l’appellante deduceva la violazione dei parametri tariffari minimi, sostenendo che la liquidazione non potesse essere inferiore al 50% dei valori medi e chiedendo 1.189 euro, oltre accessori, spese generali e contributo unificato. Deduceva inoltre difetto assoluto di motivazione e motivazione apparente o stereotipata, nonché violazione dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti indicati in motivazione e ha riformato parzialmente la sentenza del TAR esclusivamente quanto alla liquidazione delle spese del primo grado. Il Collegio ha ribadito che la quantificazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice, ma non possono essere riconosciute somme meramente simboliche e lesive del decoro professionale. Ha ritenuto non corretta la liquidazione di 500 euro, perché inferiore ai valori tariffari applicabili secondo il D.M. n. 147/2022, anche considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4. Ha però escluso che la motivazione del TAR fosse apodittica o apparente: il riferimento alla serialità della controversia e alla sua oggettiva non complessità costituiva una motivazione sufficiente. In luogo dei 1.189 euro richiesti, ha determinato equitativamente le spese del primo grado in 800 euro, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del grado d’appello, liquidate in 300 euro oltre accessori, con la medesima distrazione.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio senza esecuzione della condanna legittima la proposizione del ricorso per ottemperanza.
art. 4, comma 4, D.M. n. 147/2022
La riduzione dei valori parametrici deve comunque rispettare la soglia minima risultante dalla disciplina tariffaria applicabile.
art. 26, comma 1, c.p.a.
La liquidazione delle spese deve essere motivata nei casi in cui il giudice si discosti dalla regola della soccombenza; la motivazione del TAR, fondata sulla serialità e sulla non complessità della controversia, è stata ritenuta sufficiente.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato dall’appellante quale parametro dell’obbligo di motivazione della sentenza; il Consiglio di Stato ha comunque escluso il difetto assoluto di motivazione.
artt. 91 e 92 c.p.c.
Richiamati in materia di regolazione e liquidazione delle spese processuali.
art. 2233 c.c.
Richiamato dall’appellante in relazione alla determinazione del compenso professionale.
art. 47 CDFUE
La dedotta violazione del diritto a un ricorso effettivo non è stata ritenuta fondata.
art. 93 c.p.c.
La liquidazione delle spese è stata distratta in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- La quantificazione delle spese processuali appartiene alla discrezionalità del giudice, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme meramente simboliche o incompatibili con il decoro professionale.
- Quando liquida le spese in misura ridotta, il giudice può valorizzare la serialità e la non particolare complessità della controversia; tale motivazione non è apparente se consente di comprendere le ragioni della riduzione.
- La riduzione dei compensi professionali deve comunque rispettare le soglie minime risultanti dai parametri tariffari applicabili; non è legittima una liquidazione collocata al di sotto di tali valori, anche quando la causa sia seriale e non complessa.
- L’accoglimento dell’impugnazione sulla sola liquidazione delle spese comporta una riforma parziale della sentenza, senza necessità di modificare la decisione favorevole sulla domanda principale.
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