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Sentenza

Sentenza n. 1510/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600815

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della condanna al pagamento delle spese di lite contenuta in una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Prato, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori delle spese)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in proprio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 342/2025 del Tribunale di Prato, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento dei due terzi delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.343, e quindi in euro 1.562, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari. La sentenza era stata notificata al Ministero via PEC il 10 settembre 2025. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza che risultasse intervenuto il pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato all’ufficio ministeriale territorialmente competente di procedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, al pagamento delle spese liquidate nella sentenza del Tribunale di Prato, se e nella misura in cui ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, con facoltà di delega, affinché provveda nei sessanta giorni successivi agli adempimenti necessari, senza diritto a compenso. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ponendo a carico del Ministero il pagamento di euro 10 per ogni giorno di ritardo, in solido in favore dei ricorrenti, decorrente dalla scadenza del primo termine di sessanta giorni e fino all’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata applicata una penalità di mora di euro 10 per ogni giorno di ritardo.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Disciplina il termine e le modalità dell’adempimento delle amministrazioni pubbliche alle obbligazioni pecuniarie risultanti da provvedimenti giudiziari, consentendo, ove necessario, l’emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso.

  • art. 475 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla notificazione della sentenza al Ministero mediante PEC.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di una condanna pecuniaria contenuta in una sentenza passata in giudicato legittima il creditore a proporre ricorso per ottemperanza, anche quando il credito riguarda spese di lite liquidate in favore di difensori dichiaratisi antistatari.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un’obbligazione pecuniaria dell’amministrazione, il giudice può assegnare un termine per l’adempimento e disporre, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento di un commissario ad acta incaricato di compiere gli adempimenti necessari.
  • Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere stabilita per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza e può operare fino all’insediamento del commissario ad acta.
  • L’ordine di pagamento delle somme dovute da una pubblica amministrazione può comprendere, ove necessario, l’emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso secondo la disciplina speciale prevista per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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