Cassazione Civile, Ordinanza n. 05013/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una associazione sportiva, titolare di un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, insieme ad alcuni garanti, ha agito nei confronti della banca chiedendo: la declaratoria di nullità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito per difetto di forma scritta e per asserita invalidità di varie clausole (giorni valuta, commissione di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, interessi ultralegali non pattuiti), la rideterminazione del saldo e la restituzione delle somme indebitamente addebitate, nonché l’accertamento dell’invalidità delle fideiussioni e la liberazione dei garanti ex art. 1956 c.c. La banca ha eccepito, tra l’altro, l’improcedibilità della domanda di ripetizione perché il rapporto era ancora in essere, la carenza di legittimazione attiva dei garanti e la prescrizione delle rimesse solutorie. In primo grado le domande sono state rigettate come inammissibili perché riferite a un conto ancora aperto. In appello la corte territoriale ha ritenuto ammissibile l’accertamento del saldo e delle nullità dedotte, ma ha respinto nel merito le domande perché, sulla base della CTU, la documentazione prodotta era insufficiente: erano stati esibiti solo estratti conto trimestrali dal 2004 al 2013, solo per l’ultimo mese di ciascun trimestre, senza il contratto di apertura di credito e senza elementi sufficienti per ricostruire l’intero rapporto e verificare il tasso soglia. Nel ricorso per cassazione l’associazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2697 e 116 c.p.c. per avere la corte d’appello erroneamente escluso l’idoneità dei riassunti scalari a ricostruire il saldo; con il secondo motivo ha denunciato motivazione apparente per il mancato espletamento della CTU. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché in realtà mirava a una rivalutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità, e ha assorbito il secondo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ritenendo che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge e degli artt. 2697 e 116 c.p.c., miri in realtà a contestare la valutazione delle prove e le conclusioni della CTU, ossia a ottenere una nuova lettura del materiale istruttorio. Ha inoltre dichiarato assorbito il secondo motivo, relativo alla pretesa motivazione apparente per mancato espletamento della CTU. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
È richiamato per escludere che, nella specie, vi sia stata una vera violazione dell’onere della prova; la censura del ricorrente si risolveva invece nella richiesta di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 116 c.p.c.
La doglianza è ritenuta inammissibile perché non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio in sede di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può essere veicolato come pretesto per ottenere un riesame del merito e delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il secondo motivo, fondato sul difetto di motivazione apparente, è stato assorbito dall’inammissibilità del primo.
art. 210 c.p.c.
È menzionato dalla corte di merito per rilevare l’insufficienza dell’istanza di esibizione, priva di specifica indicazione dei documenti richiesti e dell’arco temporale cui si riferivano.
art. 1956 c.c.
È richiamato nella domanda introduttiva per la richiesta di liberazione dei garanti, ma non risulta oggetto di specifica decisione di merito in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Consente, in caso di inammissibilità del ricorso, l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una denuncia di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione delle prove e degli esiti istruttori compiuti dal giudice di merito.
- La censura ex art. 116 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare, in modo surrettizio, la valutazione del materiale probatorio e le conclusioni tecniche della CTU.
- Quando la corte di merito fonda la decisione sull’insufficienza documentale e sull’impossibilità tecnica di ricostruire il rapporto, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tale ratio senza limitarsi a prospettare una lettura alternativa degli stessi elementi.
- L’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiede specifica indicazione dei documenti richiesti e del periodo cui essi si riferiscono; in difetto, il giudice può legittimamente ritenerla generica.
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