Sentenza n. 4253/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.5223/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza n. 5223/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che lo aveva condannato ad attribuire al docente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023, per complessivi 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo il mancato adempimento del giudicato, passato in giudicato e notificato, che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per un totale di 2.000 euro. Ha chiesto l’ordine di esecuzione e il pagamento della somma, le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito per resistere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione e ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero. Ha assegnato all’Amministrazione novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, per pagare quanto dovuto in base al titolo, detraendo gli eventuali versamenti già effettuati. Ha chiarito che i conteggi del creditore, compresi quelli relativi agli interessi, non vincolano definitivamente l’Amministrazione: capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi devono essere verificati in base al titolo e alle norme applicabili. Sono dovuti gli accessori legittimamente maturati e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti indicati in motivazione. Ha respinto la richiesta di penalità di mora: in ragione dell’esiguità del debito, l’astreinte sarebbe eccessivamente afflittiva e ricorre una ragione ostativa ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Per l’eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile dal creditore dopo la scadenza del termine di novanta giorni e tenuto a provvedere entro i successivi sessanta giorni, determinando il residuo e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è dovuto al commissario. Il Ministero è stato condannato a pagare le spese del giudizio, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudicato che riconosce il credito e la documentazione che lo supporta fondano l’azione di ottemperanza quando la pretesa non sia adeguatamente contestata dall’Amministrazione debitrice.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Poiché, peraltro, il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
Il giudizio di ottemperanza non costituisce nuovamente il credito: la sua consistenza si ricava dal titolo, dalle norme applicabili e dai pagamenti parziali. I conteggi del creditore non vincolano l’Amministrazione, che deve verificare capitale residuo e interessi secondo i parametri legali e quelli del titolo.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n.30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Per le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, l’azione di recupero coattivo di somme dovute in forza di un titolo esecutivo può essere avviata solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Sono comunque dovute le somme di cui alla lettera b) dal momento che è escluso l'uso delle astreintes di cui all’art.114, comma 4 lett.e) c.p.a. laddove ciò risulti “manifestamente iniquo” ovvero sussistano “altre ragioni ostative” come appunto nella fattispecie in cui l'esiguità del debito è tale da far apparire l'invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva;
La penalità di mora può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative; il TAR ha ritenuto che l’esiguità del debito rendesse l’astreinte eccessivamente afflittiva.
art. 114, comma 4, c.p.a.
Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere e provvederà, entro i successivi sessanta giorni, all'esecuzione dell'incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi - per quanto occorra - della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi Amministrazione appartenenti.
In caso di persistente inottemperanza, il commissario ad acta nominato dal giudice interviene, su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, per determinare il residuo dovuto e adottare gli atti necessari all’esecuzione entro il termine fissato.
art. 93 c.p.c.
Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.
La distrazione delle spese liquidate è disposta in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.
Il TAR dispone la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario secondo le norme del processo amministrativo richiamate.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6-bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il contributo unificato è posto a carico dell’Amministrazione soccombente nei limiti in cui sia dovuto per il giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando un titolo passato in giudicato riconosce un credito pecuniario, il giudice consente il soddisfacimento del diritto già accertato senza costituirlo nuovamente; la misura del credito va determinata sulla base del titolo, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali.
- I conteggi del creditore non vincolano definitivamente l’Amministrazione in sede di ottemperanza: capitale residuo e interessi devono essere verificati quanto a misura e decorrenza secondo il titolo e la legge.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa quando sia manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; l’esiguità del debito può rendere l’astreinte eccessivamente afflittiva.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia, prevedendone l’attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine.
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