Cassazione Penale, Sentenza n. 30397/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in riforma di una precedente assoluzione resa dal Tribunale, ha ritenuto l'imputato responsabile di un furto aggravato in concorso, commesso ai danni della persona offesa in data 8 luglio 2018, condannandolo a pena detentiva e pecuniaria, oltre al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di parte civile. L'imputato ha ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) violazione degli artt. 192, 546 lett. e), 533 c.p.p. e 110 c.p., per mancata adozione di una motivazione rafforzata in caso di riforma di assoluzione e per carenze logiche nell'affermazione del pedinamento e del coinvolgimento del ricorrente; (2) violazione degli artt. 624, 625 n. 7, 61 n. 7, 120 c.p. e 123, comma 3, c.p.p., sostenendo che il reato fosse divenuto procedibile a querela dopo il d.lgs. 150/2022 e che mancasse la condizione di procedibilità, nonché la motivazione sul punto; (3) violazione dell'art. 61 n. 7 c.p. per il riconoscimento dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità senza adeguata verifica del valore del bene e della situazione patrimoniale della persona offesa; (4) violazione dell'art. 99 c.p. e illogicità della motivazione in ordine alla recidiva. Nel corso del giudizio di legittimità la difesa ha depositato memoria con remissione di querela, poi accettata dalla persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il reato per intervenuta remissione di querela, validamente accettata, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha anche rilevato che la costituzione di parte civile, non revocata, equivale a querela ai fini della procedibilità del reato divenuto perseguibile a querela per effetto del d.lgs. 150/2022. Prima di pronunciare l'estinzione, ha esaminato il secondo motivo, ritenendolo inammissibile e manifestamente infondato. Ha poi escluso che emergesse una causa di proscioglimento nel merito immediatamente evidente dagli atti. L'annullamento senza rinvio ha comportato la caducazione delle statuizioni civili correlate al reato estinto; l'imputato è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria e la motivazione della sentenza di appello in riforma dell'assoluzione.
art. 546 lett. e) c.p.p.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione della sentenza di appello.
art. 533 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per contestare la regola di giudizio e l'affermazione di responsabilità.
art. 110 c.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla ritenuta responsabilità in concorso.
art. 624 c.p.
La Corte osserva che il furto aggravato nei termini contestati è divenuto procedibile a querela per effetto del d.lgs. 150/2022, che ha modificato questa disposizione.
art. 625 n. 7 c.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'aggravante contestata e al profilo della procedibilità del reato.
art. 61 n. 7 c.p.
Richiamato dal ricorrente per contestare sia l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità sia, nel primo motivo, il profilo della motivazione sulla responsabilità.
art. 120 c.p.
Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla procedibilità a querela.
art. 123, comma 3, c.p.p.
Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla procedibilità e sulla relativa motivazione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Indicato come fonte del mutamento del regime di procedibilità del furto aggravato, divenuto perseguibile a querela.
art. 99 c.p.
Richiamato dal ricorrente per censurare l'applicazione della recidiva.
art. 340, comma 4, c.p.p.
Applicato per la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali a seguito dell'estinzione del reato.
Massime di principio
- Quando il reato diviene perseguibile a querela per effetto di una modifica legislativa sopravvenuta, la costituzione di parte civile non revocata può equivalere alla proposizione di querela, perché la volontà punitiva della persona offesa può desumersi anche da atti non formalmente qualificati come querela.
- La remissione di querela validamente intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché l'impugnazione sia stata tempestivamente proposta.
- In presenza di una causa estintiva quale la remissione di querela, il giudice di legittimità può pronunciare il proscioglimento nel merito solo se l'innocenza dell'imputato risulti immediatamente evidente dagli atti; in difetto, prevale la declaratoria di estinzione del reato.
- L'annullamento senza rinvio per estinzione del reato comporta la caducazione delle statuizioni civili dipendenti dalla condanna penale.
- La verifica dell'evidenza della prova di innocenza, ai fini del proscioglimento nel merito nonostante l'estinzione del reato, richiede un materiale probatorio già acquisito che renda la non responsabilità dell'imputato immediatamente apprezzabile.
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