Cassazione Penale, Ordinanza n. 31445/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 28/01/2025. L'unico motivo deduceva l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e contestava la ritenuta sussistenza della recidiva. La censura era diretta, in sostanza, contro la valutazione di merito sulla recidiva e contro il mancato bilanciamento favorevole delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla recidiva, rilevando che il giudice di merito aveva correttamente applicato i principi in materia, valutando in concreto, ai sensi dell'art. 133 c.p., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, e verificando se la pregressa condotta criminosa fosse indicativa di una perdurante inclinazione al delitto. Ha inoltre osservato che il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale è escluso dall'art. 69, quarto comma, c.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando il rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne e la loro idoneità a indicare una perdurante inclinazione al delitto.
art. 69, quarto comma, c.p.
Preclude il bilanciamento in prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.
Massime di principio
- In tema di recidiva, il giudice non può limitarsi a richiamare la gravità dei fatti precedenti o la loro collocazione temporale, ma deve svolgere una valutazione concreta del nesso tra precedenti condanne e reato oggetto del giudizio, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.
- Il riconoscimento della recidiva richiede di verificare se la precedente attività delittuosa sia sintomatica di una persistente inclinazione criminale e se abbia avuto efficacia criminogena rispetto al fatto contestato.
- Quando ricorre la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, le attenuanti generiche non possono essere dichiarate prevalenti, in quanto il bilanciamento è escluso dall'art. 69, quarto comma, c.p.
- La censura che si limiti a contestare in modo assertivo la valutazione di merito sulla recidiva, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici, è destinata a essere dichiarata inammissibile.
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