Regolamento (UE) 2017/1327
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1327 del Consiglio, del 17 luglio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2017/1327 del Consiglio aggiorna l’elenco delle persone soggette a misure restrittive in relazione alla Siria. In particolare, aggiunge 16 persone fisiche alla sezione A dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, sulla base del loro coinvolgimento nella repressione della popolazione civile e, in vari casi, nella proliferazione o nel dispiegamento di armi chimiche. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiorna l’elenco delle persone soggette a misure restrittive in relazione alla situazione in Siria, modificando l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione europea adottate nei confronti della Siria, con effetto diretto in tutti gli Stati membri. Riguarda in particolare le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi già inclusi o da includere nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012; il presente atto aggiunge 16 persone fisiche alla sezione A (Persone) dell’allegato II. Non introduce esclusioni specifiche nel testo fornito, limitandosi alla modifica dell’elenco sanzionatorio.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1327 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive in relazione alla Siria
Il regolamento interviene nell’ambito del regime sanzionatorio dell’Unione europea nei confronti della Siria, già disciplinato dal regolamento (UE) n. 36/2012. La misura recepisce la valutazione del Consiglio sulla gravità persistente della situazione siriana, con particolare riferimento all’uso di armi chimiche e alla proliferazione di tali armamenti, e aggiorna di conseguenza l’elenco delle persone sottoposte a restrizioni.
Base normativa e contesto
L’atto è adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012. Nei considerando si evidenzia che il Consiglio, alla luce della situazione in Siria, ritiene opportuno aggiungere nuove persone all’elenco dell’allegato II del regolamento di base. L’intervento è quindi di natura esecutiva e ha la funzione di adeguare l’elenco sanzionatorio a nuovi elementi di responsabilità o collegamento con il regime siriano.
Ambito soggettivo della modifica
La modifica riguarda la sezione A (Persone) dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. Il presente regolamento inserisce 16 persone fisiche, identificate con numero progressivo da 242 a 257, tra cui ufficiali militari di alto rango e personale tecnico/scientifico collegato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici.
Motivazioni dell’inserimento nell’elenco
Le motivazioni riportate nell’allegato sono sostanzialmente riconducibili a due categorie principali:
- responsabilità nella repressione violenta della popolazione civile siriana, in alcuni casi in quanto alti ufficiali militari inseriti nella catena di comando delle forze armate, dell’aeronautica militare o della guardia repubblicana;
- coinvolgimento nella proliferazione, nello stoccaggio, nel dispiegamento, nella distribuzione o nella costruzione di armi chimiche, talvolta mediante attività svolte presso o in associazione con il Centro siriano di studi e ricerche scientifici.
Per alcuni soggetti è specificato anche un nesso con attacchi contro aree civili e con episodi indicati come impiego di armi chimiche, richiamando rapporti o accertamenti del meccanismo investigativo congiunto istituito dalle Nazioni Unite.
Elenco dei soggetti aggiunti
L’allegato comprende, tra gli altri, i seguenti nominativi: Samir Dabul, Ali Wanus, Yasin Ahmad Dahi, Muhammad Yousef Hasouri, Malik Hasan, Jayyiz Rayyan Al-Musa, Mayzar 'Abdu Sawan, Isam Zahr Al-Din, Mohammad Safwan Katan, Mohammad Ziad Ghritawi, Mohammad Darar Khaludi, Khaled Sawan, Raymond Rizq, Fawwaz El-Atou, Fayez Asi e Hala Sirhan. Per ciascuno sono indicati alias, qualifica o ruolo, data di nascita ove disponibile e motivazione specifica.
Effetti giuridici ed entrata in vigore
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e precisa la sua piena obbligatorietà e diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Osservazioni operative per il professionista
Per gli operatori giuridici e finanziari, il rilevante effetto pratico è l’estensione del perimetro soggettivo delle misure restrittive: i nominativi aggiunti diventano destinatari del blocco e delle altre misure previste dal regolamento (UE) n. 36/2012, secondo le regole proprie del regime sanzionatorio siriano. Il regolamento di esecuzione non ridisegna il contenuto delle misure, ma incide sull’elenco dei soggetti colpiti, con conseguente necessità di aggiornamento dei controlli di compliance, screening e due diligence.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012
L’articolo 1 dispone che l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nell’inserimento di 16 nuove persone fisiche nella sezione A (Persone) dell’elenco sanzionatorio.
Base giuridica e finalità della misura
Il regolamento è adottato in base all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012. I considerando richiamano la gravità della situazione in Siria e, in particolare, l’uso di armi chimiche da parte del regime siriano e il suo coinvolgimento nella proliferazione di armi chimiche.
Soggetti aggiunti all’elenco sanzionatorio
L’allegato inserisce le persone da n. 242 a n. 257 dell’elenco: Samir Dabul, Ali Wanus, Yasin Ahmad Dahi, Muhammad Yousef Hasouri, Malik Hasan, Jayyiz Rayyan Al-Musa, Mayzar 'Abdu Sawan, Isam Zahr Al-Din, Mohammad Safwan Katan, Mohammad Ziad Ghritawi, Mohammad Darar Khaludi, Khaled Sawan, Raymond Rizq, Fawwaz El-Atou, Fayez Asi e Hala Sirhan. Per ciascuno sono indicati alias, identificativi essenziali, motivazioni e data di inserimento (18 luglio 2017).
Motivazioni dell’inserimento
Le motivazioni addotte ruotano attorno a: responsabilità nella repressione violenta della popolazione civile; coinvolgimento nello stoccaggio, nel dispiegamento, nella proliferazione o nella distribuzione di armi chimiche; partecipazione o associazione al Centro siriano di studi e ricerche scientifici; e, per alcuni soggetti, ruoli militari apicali nella catena di comando o in unità dell’aeronautica e della guardia repubblicana implicate in attacchi contro civili.
Entrata in vigore e efficacia
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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