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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1325

Regolamento (UE) 2017/1325 del Consiglio, del 17 luglio 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

Normativa europea32017R1325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rafforza le misure restrittive dell'Unione nei confronti della Libia introducendo un controllo preventivo su beni che possono favorire il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. Per l'esportazione, la fornitura e le attività accessorie relative a tali beni è richiesta un'autorizzazione preventiva, salvo la deroga per le operazioni delle autorità degli Stati membri verso il governo libico. Il regime mira ad assicurare un'applicazione uniforme da parte degli operatori economici dell'Unione e consente l'aggiornamento tecnico dell'elenco dei beni soggetti a restrizione.

Modifica il regolamento (UE) 2016/44 introducendo un regime di autorizzazione preventiva per l'esportazione e la fornitura verso la Libia di beni che possono essere usati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori economici e alle persone, entità o organismi che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano verso la Libia, direttamente o indirettamente, i beni elencati nell'allegato VII del regolamento (UE) 2016/44, nonché a chi presta assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a tali beni. Riguarda anche l'uso in Libia dei beni indicati, indipendentemente dalla loro origine, e opera nell'ambito delle misure restrittive dell'Unione in considerazione della situazione in Libia. Non si applica alle operazioni effettuate dalle autorità degli Stati membri al governo libico. È direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Modifica del regolamento (UE) 2016/44 sulle misure restrittive in Libia

Il regolamento dà attuazione, nel diritto dell'Unione, alla decisione PESC del 17 luglio 2017 relativa alle restrizioni all'esportazione verso la Libia di talune merci potenzialmente utilizzabili per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. La finalità dichiarata è impedire che determinati beni e servizi connessi contribuiscano alla destabilizzazione della situazione politica e di sicurezza in Libia.

Contesto e finalità

Nei considerando si afferma che il Consiglio, il 6 febbraio 2017, ha preso atto del ruolo destabilizzante del traffico di migranti e della tratta di esseri umani in Libia. Il 17 luglio 2017 è stata adottata la decisione (PESC) 2017/1338, che introduce restrizioni all'esportazione verso la Libia di alcune merci; per garantire un'applicazione uniforme agli operatori economici di tutti gli Stati membri era necessario un intervento regolamentare dell'Unione.

Ambito soggettivo e oggettivo

L'articolo 2 bis introdotto nel regolamento (UE) 2016/44 disciplina le operazioni relative ai beni elencati nell'allegato VII, a prescindere dall'origine dei beni stessi. Il divieto non è assoluto, ma subordinato ad autorizzazione preventiva quando i beni sono venduti, forniti, trasferiti o esportati verso la Libia, oppure quando sono impiegati in Libia. La disciplina copre anche assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria collegati ai beni interessati.

Regime autorizzatorio

Le autorità competenti degli Stati membri devono valutare le richieste di autorizzazione e negarla quando esistono fondati motivi per ritenere che i beni sarebbero utilizzati per il traffico di migranti o la tratta di esseri umani. La norma include espressamente tra le forme di sostegno finanziario le sovvenzioni, i prestiti e l'assicurazione dei crediti all'esportazione. In tal modo il regolamento non colpisce soltanto la cessione materiale dei beni, ma anche le attività accessorie che ne renderebbero possibile la disponibilità o l'impiego.

Deroga a favore delle autorità degli Stati membri

Il paragrafo 3 dell'articolo 2 bis esclude dall'obbligo autorizzatorio le operazioni effettuate dalle autorità degli Stati membri nei confronti del governo libico, sia per i trasferimenti dei beni sia per i servizi connessi di assistenza tecnica, intermediazione, finanziamento o assistenza finanziaria. Si tratta di una deroga espressa e circoscritta, che non si estende agli operatori privati.

Cooperazione amministrativa e scambio di informazioni

Quando un'autorità competente inserita nell'allegato IV rifiuta un'autorizzazione, oppure la annulla, sospende, modifica sostanzialmente o revoca, lo Stato membro interessato deve informarne gli altri Stati membri e la Commissione, trasmettendo le informazioni pertinenti. La previsione rafforza il coordinamento tra autorità nazionali e contribuisce all'uniformità di applicazione del regime restrittivo.

Allegato VII e beni interessati

L'allegato VII elenca i beni che potrebbero essere utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. Nel testo allegato sono inclusi, tra gli altri, motori per la propulsione di navi di tipo fuoribordo, motori elettrici per la propulsione di navi di tipo fuoribordo e determinate imbarcazioni pneumatiche o con motore fuoribordo, identificati mediante specifici codici della nomenclatura combinata. La nota esplicativa rinvia alla nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87.

Aggiornamento tecnico dell'elenco dei beni

L'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/44 è integrato con una nuova lettera c), che attribuisce la possibilità di modificare l'allegato VII per affinare o adeguare l'elenco dei beni inclusi oppure per aggiornare i codici NC della nomenclatura combinata. Ciò consente un adattamento tecnico del regime restrittivo in funzione dell'evoluzione delle merci considerate sensibili.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Introduzione dell'articolo 2 bis: autorizzazione preventiva

È richiesta un'autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni elencati nell'allegato VII, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia. L'autorizzazione è inoltre necessaria per prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a tali beni, inclusi sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione.

Contenuto dell'allegato VII

L'allegato VII comprende i beni che potrebbero essere utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. Nel testo allegato figurano, tra gli altri, specifici codici CN relativi a motori fuoribordo, motori elettrici per la propulsione di navi di tipo fuoribordo e imbarcazioni pneumatiche o con motore fuoribordo.

Deroga per le autorità degli Stati membri

Il regime di autorizzazione non si applica alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, diretti o indiretti, dei beni dell'allegato VII, né alla prestazione dei servizi connessi, da parte delle autorità degli Stati membri al governo libico.

Criterio di diniego dell'autorizzazione

Le autorità competenti non concedono l'autorizzazione quando vi sono fondati motivi di ritenere che i beni sarebbero utilizzati ai fini del traffico di migranti e della tratta di esseri umani.

Obbligo di notifica tra Stati membri e Commissione

Se un'autorità competente elencata nell'allegato IV rifiuta, annulla, sospende, modifica sostanzialmente o revoca un'autorizzazione, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, comunicando le informazioni pertinenti.

Aggiornamento dell'allegato VII

All'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/44 viene aggiunta la lettera c), che consente di modificare l'allegato VII per affinare o adeguare l'elenco dei beni soggetti a restrizione o aggiornare i codici della nomenclatura combinata del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Entrata in vigore e inserimento dell'allegato

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo allegato al regolamento è inserito come allegato VII del regolamento (UE) 2016/44.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecommercio esterocontrolli all’esportazioneimmigrazione e contrasto alla tratta di esseri umani

Testo integrale

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