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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1330

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1330 della Commissione, del 17 luglio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

Normativa europea32017R1330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna gli elenchi sanzionatori dell’UE relativi alla Corea del Nord, modificando gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 329/2007. Le modifiche riguardano l’aggiornamento di alcune voci già presenti nell’allegato IV e la rimozione dall’allegato V di soggetti che, a seguito di nuove designazioni, risultano ora inclusi nell’allegato IV. Il testo ha efficacia immediata dal giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica degli elenchi di persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea, con aggiornamento degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 329/2007.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione contro la Repubblica democratica popolare di Corea (Corea del Nord) e incide sui soggetti iscritti negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 329/2007. Riguarda in particolare persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche o inseriti negli elenchi sanzionatori dell’UE, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. Non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna designazioni, dati identificativi e cancellazioni di voci già esistenti.

Modifica degli elenchi sanzionatori UE nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1330 della Commissione interviene sul regime sanzionatorio UE contro la Corea del Nord, aggiornando gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 329/2007. L’intervento è motivato dall’esigenza di recepire modifiche alle designazioni operate dal comitato per le sanzioni e dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché di mantenere coerenti gli elenchi europei.

Contesto normativo e finalità

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 contiene le persone, entità e organismi designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e quindi soggetti al congelamento di fondi e risorse economiche. L’allegato V contiene invece soggetti inseriti dal Consiglio che, pur non figurando nell’allegato IV, sono anch’essi sottoposti a congelamento. Il regolamento di esecuzione prende atto della risoluzione 2356 (2017) del CSNU e di aggiornamenti del comitato per le sanzioni, procedendo alle necessarie correzioni degli elenchi.

Modifiche all’allegato IV

L’allegato I del regolamento aggiorna tre iscrizioni dell’allegato IV.

  • Namchongang Trading Corporation: la voce viene sostituita con una versione più ampia, che include ulteriori alias, indirizzi a Pyongyang, numeri di telefono e fax. Restano confermate le informazioni sostanziali circa il ruolo della società nordcoreana di import-export dipendente dal General Bureau of Atomic Energy (GBAE) e il suo coinvolgimento in attività di proliferazione nucleare, tra cui l’acquisto di pompe a vuoto di origine giapponese e di tubi di alluminio adatti a un programma di arricchimento dell’uranio.
  • Green Pine Associated Corporation: la voce è sostituita con una descrizione aggiornata, comprensiva di ulteriori alias, indirizzi, numeri di telefono, fax ed e-mail. Rimane invariata la qualificazione dell’entità come soggetto che ha rilevato molte attività della KOMID, principale commerciante di armi e importante esportatore nordcoreano di beni e attrezzature collegati a missili balistici e armi convenzionali.
  • Strategic Rocket Force of the Korean People’s Army: la voce viene aggiornata con ulteriori alias, mantenendo l’indicazione che si tratta della forza responsabile di tutti i programmi di missili balistici della Corea del Nord e dei lanci di SCUD e NODONG. È aggiunta la data di designazione 2.6.2017.

Modifiche all’allegato V

L’allegato II dispone la cancellazione di alcune voci dall’allegato V. In particolare:

  • sono eliminate le persone fisiche PAK To-Chun e PAEK Se-bong;
  • è eliminata la voce relativa a Strategic Rocket Forces (forze missilistiche strategiche).

La logica della modifica è evitare che soggetti già ricompresi nell’allegato IV continuino a figurare anche nell’allegato V.

Entrata in vigore ed effetti

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori economici, gli intermediari finanziari e i professionisti che effettuano verifiche sanzionatorie, il testo rileva come aggiornamento immediatamente operativo delle liste soggettive applicabili nel quadro delle misure restrittive contro la Corea del Nord.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati IV e V

L’articolo 1 dispone che gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 329/2007 siano modificati conformemente agli allegati I e II del regolamento di esecuzione. La finalità è allineare gli elenchi UE alle decisioni del comitato per le sanzioni e del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché eliminare duplicazioni tra allegati.

Modifiche all’allegato IV: aggiornamento di voci designate

L’allegato I aggiorna tre voci dell’elenco delle persone giuridiche, entità e organismi soggetti a congelamento dei fondi e delle risorse economiche: Namchongang Trading Corporation, Green Pine Associated Corporation e Strategic Rocket Force of the Korean People’s Army. Per ciascuna voce sono ampliati o precisati alias, indirizzi, recapiti e altre informazioni identificative; per Strategic Rocket Force of the Korean People’s Army è aggiunta la data di designazione 2.6.2017.

Modifiche all’allegato V: cancellazione di voci divenute superflue

L’allegato II elimina dall’allegato V alcune voci che non devono più figurare in tale elenco perché già inserite nell’allegato IV. In particolare, nell’elenco delle persone fisiche sono eliminate le voci relative a PAK To-Chun e PAEK Se-bong; nell’elenco delle persone giuridiche, entità e organismi è eliminata la voce Strategic Rocket Forces (forze missilistiche strategiche).

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecongelamento dei benicontrollo delle esportazioninon proliferazione

Testo integrale

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