Regolamento (UE) 2017/1328
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1328 della Commissione, del 17 luglio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 642/2010 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro applicativo dei dazi all’importazione nel settore dei cereali, modificando il regolamento (UE) n. 642/2010 alla luce delle nuove regole doganali dell’Unione e della soppressione, in taluni casi, del titolo d’importazione. Vengono adeguate le disposizioni su documentazione, certificati di conformità, cauzioni specifiche e conseguenze dell’esito dell’analisi qualitativa delle merci importate. È inoltre sostituito l’allegato relativo al documento rilasciato all’atto dello sbarco. Il testo entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica le modalità di applicazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali, aggiornando riferimenti doganali, certificati e cauzioni per frumento e mais.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di taluni prodotti del settore dei cereali disciplinati dal regolamento (UE) n. 642/2010, in particolare frumento tenero di qualità alta, frumento duro e mais/granturco, con effetti sulle formalità di immissione in libera pratica e sulla determinazione del dazio. Rilevano gli operatori importatori, le autorità doganali del porto di sbarco e gli organismi competenti presso cui sono costituite le cauzioni. Il regolamento sostituisce inoltre alcuni riferimenti normativi al codice doganale precedente con il codice doganale dell’Unione e le relative norme di attuazione. Si applica in tutti gli Stati membri dal settimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1328 della Commissione
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 642/2010, che disciplina il calcolo e la fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali. L’intervento si rende necessario per adeguare il testo al nuovo quadro doganale dell’Unione e alla disciplina dei titoli di importazione introdotta dal regolamento delegato (UE) 2016/1237, oltre che per chiarire il regime delle cauzioni e dei certificati di conformità per alcune qualità di cereali.
Ambito e finalità dell’intervento
La modifica riguarda in particolare il frumento tenero di qualità alta, il frumento duro e il mais/granturco, ossia i prodotti per i quali il dazio può dipendere dalla qualità effettiva della merce importata rispetto a quella dichiarata. Il regolamento aggiorna i riferimenti normativi, sostituendo il richiamo ai precedenti codici doganali con il regolamento (UE) n. 952/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, e adegua i meccanismi di controllo e garanzia alla disciplina doganale vigente.
Documento rilasciato al porto di sbarco
L’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010 viene modificato in modo da prevedere che le autorità doganali del porto di sbarco rilascino un documento, sulla base del modello dell’allegato I, attestante la quantità sbarcata di ciascun prodotto. Per ottenere la riduzione del dazio prevista dalla norma, tale documento deve accompagnare la merce fino al completamento delle formalità doganali di importazione. Il riferimento al "certificato" viene sostituito con quello al "documento", per evitare ambiguità terminologiche.
Cauzione specifica per mais vitreo
Per il mais vitreo, l’articolo 3, come sostituito, prevede l’applicazione delle disposizioni sulla destinazione particolare di cui all’articolo 254, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 952/2013. L’importatore deve costituire presso l’organismo competente una cauzione specifica pari a 24 EUR/t, salvo che la dichiarazione di immissione in libera pratica sia accompagnata dal certificato di conformità rilasciato dal Senasa dell’Argentina. Se il dazio applicabile alla data di accettazione della dichiarazione è inferiore a 24 EUR/t, la cauzione è ridotta all’importo del dazio stesso.
Cauzione specifica per frumento tenero di qualità alta
Per il frumento tenero di qualità alta, l’importatore deve costituire una cauzione specifica di 95 EUR/t alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, salvo che la dichiarazione sia corredata di un certificato di conformità rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) degli Stati Uniti o dalla Canadian Grain Commission (CGC) del Canada. È inoltre prevista un’esenzione dalla cauzione per tutto il periodo in cui i dazi all’importazione per tutte le categorie qualitative di frumento tenero risultino sospesi ai sensi dell’articolo 219 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Cauzione specifica per frumento duro
Per il frumento duro, la cauzione specifica è dovuta alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, salvo presenza di certificato FGIS o CGC. L’importo corrisponde alla differenza tra il dazio all’importazione più elevato e il dazio applicabile alla qualità dichiarata, aumentata di un supplemento di 5 EUR/t. Se il dazio applicabile alle differenti qualità di frumento duro è pari a zero, la cauzione non è richiesta.
Certificati di conformità riconosciuti
Il regolamento conferma il riconoscimento ufficiale, da parte della Commissione, di specifici certificati di conformità ai sensi degli articoli 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Sono riconosciuti i certificati del Senasa per il mais vitreo, del FGIS per il frumento tenero di qualità alta e il frumento duro di qualità alta, e della CGC per le medesime categorie di frumento.
Esito dell’analisi qualitativa e conseguenze economiche
Se l’analisi qualitativa svolta in dogana porta a classificare il frumento tenero di qualità alta, il frumento duro o il mais vitreo in una qualità standard inferiore rispetto a quella dichiarata in dogana, l’importatore deve pagare la differenza tra il dazio dovuto per il prodotto dichiarato e quello dovuto per il prodotto effettivamente importato. In tale ipotesi, la cauzione specifica viene svincolata, salvo il supplemento di 5 EUR previsto per il frumento duro; se la differenza non viene corrisposta entro un mese, la cauzione è incamerata.
Allegato e decorrenza
L’allegato I è sostituito con un nuovo modello del documento relativo al prodotto sbarcato, che deve indicare codice NC, qualità dichiarata per i prodotti rilevanti e quantità sbarcata. Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei riferimenti al diritto doganale dell’Unione
L’articolo 1, punto 1, sostituisce l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010, stabilendo che le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune sono quelle applicabili alla data di cui all’articolo 172, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione). Vengono quindi sostituiti i riferimenti ai precedenti codici doganali con il nuovo impianto normativo.
Documento rilasciato nel porto di sbarco
L’articolo 1, punto 2, modifica l’articolo 2, paragrafo 4: le autorità doganali del porto di sbarco rilasciano un documento, basato sul modello dell’allegato I, che attesta la quantità sbarcata di ciascun prodotto. Per ottenere la riduzione del dazio, il documento deve accompagnare la merce fino al completamento delle formalità doganali di importazione. Il termine "certificato" è sostituito con "documento".
Cauzione specifica per mais vitreo e destinazione particolare
L’articolo 1, punto 3, sostituisce l’articolo 3, paragrafi 3 e 4. Si applicano le disposizioni sulla destinazione particolare dell’articolo 254, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 952/2013. Per il mais vitreo, salvo il caso di dichiarazione di immissione in libera pratica corredata dal certificato di conformità Senasa per l’Argentina, l’importatore costituisce presso l’organismo competente una cauzione specifica pari a 24 EUR/t; se il dazio applicabile alla data di accettazione della dichiarazione è inferiore, la cauzione corrisponde all’importo del dazio stesso.
Cauzione specifica per frumento tenero di qualità alta
L’articolo 1, punto 4, riscrive l’articolo 6, paragrafo 1. Per il frumento tenero di qualità alta l’importatore costituisce, presso l’organismo competente, una cauzione specifica di 95 EUR/t alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, salvo che la dichiarazione sia corredata da certificati di conformità FGIS (Stati Uniti) o CGC (Canada). Se i dazi all’importazione per tutte le categorie qualitative di frumento tenero sono sospesi ai sensi dell’articolo 219 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la cauzione non è richiesta per tutta la durata della sospensione.
Cauzione specifica per frumento duro
L’articolo 1, punto 4, modifica anche l’articolo 6, paragrafo 2. Per il frumento duro l’importatore costituisce una cauzione specifica alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, salvo certificato di conformità FGIS o CGC. L’importo è pari alla differenza tra il dazio all’importazione più elevato e il dazio applicabile alla qualità dichiarata, aumentata di un supplemento di 5 EUR/t. Se il dazio applicabile alle diverse qualità di frumento duro è pari a zero, la cauzione non è richiesta.
Certificati di conformità riconosciuti dalla Commissione
L’articolo 1, punto 5, sostituisce l’articolo 7, paragrafo 2. Sono ufficialmente riconosciuti, ai sensi degli articoli 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, i certificati rilasciati da Senasa per il mais vitreo, da FGIS per il frumento tenero di qualità alta e il frumento duro di qualità alta, e da CGC per il frumento tenero di qualità alta e il frumento duro di qualità alta.
Esito dell’analisi qualitativa, pagamento della differenza e svincolo/incameramento della cauzione
L’articolo 1, punto 6, sostituisce l’articolo 7, paragrafo 4. Se l’analisi qualificativa porta a classificare frumento tenero di qualità alta, frumento duro o mais vitreo importati in una qualità standard inferiore rispetto a quella dichiarata, l’importatore deve versare la differenza tra il dazio applicabile al prodotto dichiarato e quello relativo al prodotto effettivamente importato. In tal caso, la cauzione specifica è svincolata, salvo il supplemento di 5 EUR previsto per il frumento duro; se la differenza non è corrisposta entro un mese, la cauzione è incamerata.
Sostituzione dell’allegato I
L’articolo 1, punto 7, sostituisce l’allegato I, che contiene il modello del documento rilasciato all’atto dello sbarco con l’indicazione del prodotto sbarcato, del codice NC, della qualità dichiarata per frumento tenero, frumento duro e granturco, e della quantità sbarcata in chilogrammi.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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