Regolamento (UE) 2017/1329
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1329 della Commissione, del 17 luglio 2017, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio relativo alle condizioni per beneficiare di un contingente tariffario dell'Unione consolidato al GATT per preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove attribuito agli Stati Uniti d'America
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento semplifica l’accesso a un contingente tariffario UE per preparazioni alimentari originarie degli Stati Uniti, eliminando l’obbligo di presentare un certificato di origine. La modifica interviene sull’allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 e si fonda sulla possibilità, già prevista dal codice doganale dell’Unione, di richiedere altre prove dell’origine. L’obiettivo dichiarato è ridurre gli oneri amministrativi per gli esportatori senza compromettere i controlli doganali sull’origine delle merci.
Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 per sopprimere l'obbligo di presentare un certificato di origine ai fini del contingente tariffario UE per talune preparazioni alimentari originarie degli Stati Uniti d'America.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificate nel codice NC 2106 90 98, che beneficiano del contingente tariffario dell'Unione consolidato al GATT attribuito agli Stati Uniti d'America (numero d'ordine 09.0096 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000). Incide sulla documentazione richiesta in dogana per l’immissione in libera pratica di tali merci, eliminando il vincolo del certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti degli Stati Uniti. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 per il contingente tariffario USA per preparazioni alimentari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1329 della Commissione modifica il regime documentale collegato a un contingente tariffario UE consolidato al GATT per preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, originarie degli Stati Uniti d’America. La misura interviene su un contingente già istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 624/2013, adottato in esecuzione dell’accordo UE-USA concluso con decisione 2013/125/UE.
Contesto e finalità
La Commissione rileva che, poiché i contingenti tariffari specifici per paese dipendono dall’origine delle merci, era stato introdotto l’obbligo di certificato di origine per l’utilizzo del contingente. Tuttavia, gli Stati Uniti hanno chiesto la soppressione di tale obbligo, sostenendo che la certificazione cartacea decentralizzata comporta costi eccessivi. La Commissione ritiene che l’integrità del sistema possa comunque essere garantita, perché il codice doganale dell’Unione consente già alle autorità doganali di esigere prove dell’origine diverse dal certificato di origine.
Ambito oggettivo della modifica
La modifica riguarda l’allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000, in particolare la riga corrispondente al numero d’ordine 09.0096, relativa al dazio contingentale per le preparazioni alimentari del codice NC 2106 90 98 originarie degli Stati Uniti d’America. È soppressa la nota a piè di pagina che imponeva la presentazione, ai sensi degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93, di un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti statunitensi.
Effetti pratici per gli operatori
Per importatori e dichiaranti, l’effetto principale è la possibilità di beneficiare del contingente tariffario senza dover allegare il certificato di origine statunitense come condizione automatica di accesso. Rimane tuttavia ferma la possibilità per le autorità doganali di richiedere prova dell’origine secondo le regole generali del codice doganale dell’Unione e della normativa di esecuzione applicabile.
Entrata in vigore
Il regolamento si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Soppressione del certificato di origine per il contingente 09.0096
All’allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000, nella riga relativa al numero d’ordine 09.0096 e nella colonna "Dazio contingentale (in %)" è soppressa la nota che subordinava l’utilizzo del contingente alla presentazione, conformemente agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93, di un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti degli Stati Uniti d’America.
Fondamento e finalità della modifica
La Commissione richiama l’accordo UE-USA concluso con decisione 2013/125/UE e il precedente regolamento di esecuzione (UE) n. 624/2013, che aveva introdotto il contingente tariffario di 1 550 tonnellate per le preparazioni alimentari del codice NC 2106 90 98 originarie degli Stati Uniti. La soppressione dell’obbligo documentale risponde alla richiesta statunitense del 26 aprile 2016 e mira a ridurre gli oneri amministrativi, facendo leva sull’articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 e sugli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che consentono di provare l’origine con mezzi diversi dal certificato di origine.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 17 lug 2017Regolamento (UE) 2017/1325
- Regolamento · 17 lug 2017Regolamento (UE) 2017/1326
- Regolamento · 17 lug 2017Regolamento (UE) 2017/1327
- Regolamento · 17 lug 2017Regolamento (UE) 2017/1328
- Regolamento · 17 lug 2017Regolamento (UE) 2017/1330
- Regolamento · 18 lug 2017Regolamento (UE) 2017/1345
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →