Regolamento (UE) 2017/1345
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 della Commissione, del 18 luglio 2017, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2017 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dà attuazione al meccanismo di recupero dei superamenti dei contingenti di pesca previsto dall'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Per diversi Stati membri e stock ittici, la Commissione riduce i contingenti 2017 tenendo conto degli eccessi di cattura registrati nel 2016 e, quando necessario, delle detrazioni rimaste in sospeso dagli anni precedenti. L'allegato quantifica, per ciascun caso, il superamento e la detrazione da applicare nel 2017. Il regolamento è direttamente applicabile e entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione.
Applicazione nel 2017 di detrazioni dai contingenti di pesca di alcuni stock a seguito di superamenti dei contingenti negli anni precedenti.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri per i quali, sulla base dei controlli effettuati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009, risultano superamenti dei contingenti di pesca assegnati per il 2016. Incide sui contingenti di pesca fissati per il 2017 dai regolamenti (UE) 2016/1903, 2016/2285, 2016/2372 e 2017/127, con possibili effetti anche sugli anni successivi qualora le detrazioni non possano essere integralmente operate nel 2017. Sono esclusi, in pratica, i superamenti inferiori a una tonnellata, che non vengono presi in considerazione; restano inoltre salve le detrazioni già previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.
Detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2017
Il regolamento stabilisce riduzioni dei contingenti di pesca 2017 per diversi stock ittici, in conseguenza di superamenti dei contingenti registrati nel 2016. Esso dà attuazione all'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009, che prevede la compensazione dei superamenti mediante detrazioni dai contingenti futuri dello Stato membro interessato.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama i regolamenti del Consiglio che hanno fissato i contingenti 2016 e 2017 per vari stock e aree di pesca. Sulla base dei controlli di conformità, alcuni Stati membri hanno superato i contingenti loro assegnati nel 2016; per questo motivo, il regolamento dispone riduzioni sui contingenti 2017 e, se necessario, sugli anni successivi, così da assicurare il recupero integrale degli importi eccedenti.
Ambito di applicazione
Le misure riguardano gli Stati membri che hanno superato i contingenti di pesca assegnati per il 2016 e incidono sui contingenti fissati per il 2017 dai regolamenti (UE) 2016/1903, 2016/2285, 2016/2372 e 2017/127. L'allegato individua stock, zone e importi di detrazione per ciascun caso. Il regolamento non considera i superamenti inferiori a una tonnellata.
Regole di calcolo delle detrazioni
Le detrazioni si basano sui criteri dell'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. In particolare:
- per i superamenti pari o inferiori a 100 tonnellate si applica un fattore 1,00;
- il fattore moltiplicatore addizionale si applica solo se il superamento supera il 10 % degli sbarchi consentiti;
- nell'allegato la lettera "A" segnala l'applicazione di un moltiplicatore addizionale di 1,5 per superamento consecutivo negli anni 2014, 2015 e 2016;
- la lettera "C" segnala l'applicazione del moltiplicatore addizionale di 1,5 perché lo stock è soggetto a un piano pluriennale.
Quantitativi residui da precedenti detrazioni
Per alcuni casi, le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/162, non erano state integralmente eseguite nel 2016, per insufficienza del contingente. Il regolamento tiene conto del quantitativo residuo e lo incorpora nelle detrazioni da operare nel 2017, in modo da ottenere la sottrazione totale dovuta.
Casi particolari e coordinamento con altri atti
Il regolamento dispone che le detrazioni da esso previste si applichino fatti salvi gli effetti del regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013. Inoltre, il Belgio aveva chiesto l'autorizzazione a sbarcare quantitativi supplementari di rombo chiodato e rombo liscio nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV fino al 10 % del contingente; tali quantitativi supplementari sono considerati eccedenti ai fini delle detrazioni.
Allegato tecnico
L'allegato contiene la tabella di dettaglio per ciascun Stato membro e stock, con indicazione di:
- contingente iniziale 2016;
- sbarchi consentiti 2016;
- totale catture 2016;
- utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti;
- superamento;
- fattore moltiplicatore e fattore addizionale;
- detrazioni in sospeso dagli anni precedenti;
- detrazione da applicare nel 2017. Le specie e le zone interessate includono, tra le altre, razze, sogliola, rombo chiodato/rombo liscio, spinarolo, sgombro, aringa, cicerello, merluzzo carbonaro, merluzzo, merlano, occhialone, passera di mare, alalunga, marlin, pesce spada e altri stock pelagici o demersali.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento in base all'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che impone di detrarre dai contingenti futuri gli eventuali superamenti dei contingenti assegnati a uno Stato membro. La misura mira a compensare i superamenti registrati nel 2016 mediante riduzioni dei contingenti di pesca disponibili nel 2017 e, se occorre, negli anni successivi.
Contingenti interessati e criterio di riduzione
I contingenti 2017 fissati dai regolamenti (UE) 2016/1903, 2016/2285, 2016/2372 e 2017/127 sono ridotti secondo l'allegato. Le detrazioni si applicano per stock specifici e per Stato membro, considerando i contingenti assegnati, gli sbarchi consentiti, il totale delle catture 2016, l'eventuale superamento e le detrazioni eventualmente già pendenti dagli anni precedenti.
Regole sui fattori moltiplicatori
Le detrazioni sono calcolate in applicazione dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Quando il superamento è pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica un fattore 1,00. Ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 3, il fattore moltiplicatore addizionale si applica solo se il superamento supera il 10 % degli sbarchi consentiti; nell'allegato sono indicati con le lettere "A" e "C" i casi in cui tale moltiplicatore addizionale di 1,5 è stato applicato.
Gestione delle detrazioni non integralmente effettuate nel 2016
Per alcuni Stati membri, le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/162, non hanno potuto essere applicate integralmente nel 2016 per mancanza di contingente sufficiente. Il presente regolamento tiene conto del quantitativo residuo, affinché l'intero superamento sia sottratto dai contingenti pertinenti.
Esclusioni e casi particolari
Non si prendono in considerazione i superamenti inferiori a una tonnellata. Le detrazioni operate nel presente regolamento sono inoltre fatte salve rispetto a quelle applicabili ai contingenti 2017 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013. Per il Belgio, i quantitativi supplementari di rombo chiodato e rombo liscio autorizzati nel 2016 ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 847/96 sono considerati eccedenze rilevanti ai fini dell'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Allegato: elenco delle detrazioni
L'allegato riporta, per ciascuno Stato membro e stock, il contingente iniziale 2016, gli sbarchi consentiti, le catture totali, il livello di utilizzo, il superamento, l'eventuale fattore moltiplicatore, le detrazioni pregresse e la detrazione da applicare nel 2017. Tra i casi indicati figurano, a titolo esemplificativo, riduzioni per Belgio, Germania, Danimarca, Spagna, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito su specie come razze, sogliola, rombo chiodato/rombo liscio, sgombro, aringa, cicerello, merluzzo carbonaro, spinarolo, marlin, pesce spada e altre specie.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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