Regolamento (UE) 2017/1326
Regolamento (UE) 2017/1326 del Consiglio, del 17 luglio 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica puntualmente il regime sanzionatorio dell’UE relativo alla Repubblica democratica del Congo, aggiornando i criteri di designazione previsti dal regolamento (CE) n. 1183/2005. L’intervento dà attuazione alla decisione (UE) 2017/1340, conseguente alla risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU 2360 (2017). La modifica riguarda in particolare gli attacchi contro gli operatori MONUSCO e il personale ONU, includendo i membri del gruppo di esperti.
Modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 sulle misure restrittive nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi relativo alla Repubblica democratica del Congo, con aggiornamento dei criteri di designazione.
Ambito di applicazione
Si applica alle misure restrittive dell'Unione nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi coinvolti nella violazione dell'embargo sulle armi relativo alla Repubblica democratica del Congo, in particolare ai soggetti che pianificano, dirigono, finanziano o partecipano ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO, contro il personale delle Nazioni Unite, inclusi i membri del gruppo di esperti. L'intervento riguarda l'applicazione uniforme delle misure da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri dell'UE. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 sulle misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
Il regolamento interviene in un regime sanzionatorio già vigente dell’Unione relativo alla Repubblica democratica del Congo, che attua la decisione 2010/788/PESC e prevede misure restrittive, tra cui il congelamento dei beni, nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi. La modifica è resa necessaria dall’evoluzione del quadro ONU e dell’azione esterna dell’Unione, in particolare dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza 2360 (2017) e dalla conseguente decisione (UE) 2017/1340.
Contesto normativo e finalità
Il considerando evidenzia che la risoluzione 2360 (2017) ha modificato i criteri di designazione previsti dai paragrafi 9 e 11 della risoluzione 1807 (2008). Poiché la decisione (UE) 2017/1340 rientra nell’ambito del TFUE, l’Unione deve adottare un atto normativo per assicurarne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
Modifica del criterio di designazione
L’unica modifica sostanziale riguarda l’articolo 2 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1183/2005, ove la lettera i) viene sostituita. Il nuovo testo include tra i comportamenti rilevanti, ai fini della designazione e delle misure restrittive, il fatto di:
- pianificare attacchi contro gli operatori della MONUSCO;
- dirigere attacchi contro gli operatori della MONUSCO;
- finanziare attacchi contro gli operatori della MONUSCO;
- partecipare ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO;
- pianificare, dirigere, finanziare o partecipare ad attacchi contro il personale dell’ONU, compresi i membri del gruppo di esperti.
La formulazione amplia e puntualizza il perimetro dei soggetti potenzialmente destinatari delle misure restrittive, collegandolo a condotte connesse ad attacchi contro personale ONU e MONUSCO.
Entrata in vigore ed effetti nell’ordinamento UE
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento del criterio di designazione
All’articolo 2 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1183/2005, la lettera i) è sostituita. Il nuovo criterio riguarda le persone che, nel pianificare, dirigere, finanziare o partecipare ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO o contro il personale dell’ONU, compresi i membri del gruppo di esperti, possono essere assoggettate alle misure restrittive.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base normativa e coordinamento con atti UE/ONU
L’atto è adottato ai sensi dell’articolo 215 TFUE e si coordina con la decisione (UE) 2017/1340, che a sua volta attua la risoluzione ONU 2360 (2017) del 21 giugno 2017. La modifica assicura l’applicazione uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
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