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Sentenza

Sentenza del 22/09/2020 n. 19757 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di otto avvisi di accertamento relativi agli anni 2006 e 2007 con rideterminazione di maggiori redditi ai fini IVA e IRAP e, per i soci, IRPEF. In cassazione i ricorrenti deducono, tra l'altro: omessa allegazione del verbale con dichiarazioni rese da un terzo; violazione del contraddittorio preventivo; ampliamento del thema decidendum da parte dell'Amministrazione durante il processo; i giudici di merito avrebbero fondato la decisione su ragioni diverse da quelle degli atti; utilizzo di scienza privata e mancata considerazione delle prove di parte; motivazione apparente sulla attendibilità dei ricavi dichiarati; carenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi adottati dall'Amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale, pur omettendo di pronunciare su talune eccezioni formali, abbia comunque adottato una corretta soluzione giuridica e fornito motivazione adeguata sugli elementi di fatto (in particolare sulle dichiarazioni riportate nel processo verbale di constatazione e sulle incongruenze tra fatturato e redditi dichiarati). La Corte ha inoltre richiamato principi consolidati: valore probatorio del processo verbale di constatazione, distinzione tra obbligo di contraddittorio per tributi 'armonizzati' e assenza di un obbligo generale per i non armonizzati, onere del contribuente di fornire prova contraria alle presunzioni, e insindacabilità in sede di legittimità di valutazioni puramente di merito su gravità, precisione e concordanza degli indizi. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

    Art. 39 (presunzioni e indagini induttive): l'Amministrazione può utilizzare presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; l'onere di fornire la prova contraria grava sul contribuente. Art. 42 (processo verbale di constatazione): le dichiarazioni rese e riportate nel PV fanno fede fino a prova contraria.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 633

    Prevede l'utilizzo di presunzioni e ricostruzioni induttive dell'imponibile sulla base di elementi esteriori e incongruenze contabili, se supportate da indizi gravi, precisi e concordanti.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Art.7: disciplina del contraddittorio endoprocedimentale per talune verifiche; Art.12: diritti e garanzie processuali. La Corte richiama che il contraddittorio endoprocedimentale è rilevante e invalidante per gli atti solo se il contribuente dimostra le ragioni concrete che avrebbe potuto far valere, e che per tributi non 'armonizzati' tale obbligo non è generalizzato salvo norma specifica.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    articoli 18, 36 e altri richiamati

    Norme processuali tributarie richiamate dai ricorrenti: la Corte rileva che le deduzioni relative ad un presunto ampliamento del thema decidendum o ad uso di nuovi elementi dall'Amministrazione non risultano fondate perché gli argomenti erano comunque evidenziati negli avvisi di accertamento.

  • Codice di procedura civile

    articoli 112, 115, 132, 384, 378

    Art.112 e 115: regole sulla motivazione della sentenza e sulla non contestazione; la Corte chiarisce che il giudice del merito resta libero di non recepire perizie di parte e di operare valutazione autonoma dei fatti. Art.384 (lettura costituzionalmente orientata): la Cassazione può integrare la motivazione omessa se la soluzione di diritto è corretta e non richiede nuovi accertamenti di fatto. Art.378: memoria depositata in cassazione dai ricorrenti.

  • Codice Civile

    articolo 2697 e articoli 2727-2729

    Art.2697: ripartizione dell'onere della prova; la Corte conferma che il contribuente deve provare l'inesistenza delle presunzioni. Le norme sul processo probatorio sono richiamate per contestare le doglianze sul valore e sulla contestazione delle prove.

  • Costituzione italiana

    articolo 111 e articolo 53

    Art.111 (giusto processo): richiamato per bilanciare la funzione nomofilattica della Cassazione e la possibilità di integrare motivazioni; Art.53 (prelievo tributario): richiamo generale al principio di legalità fiscale.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni riportate nel processo verbale di constatazione hanno valore probatorio rilevante (fino a prova contraria); l'assenza del verbale separato contenente dichiarazioni di terzi può essere irrilevante se tali dichiarazioni risultano comunque riportate nel PV notificato.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio e invalidante per l'atto quando la legge lo prevede (in particolare per alcuni tributi 'armonizzati'); per tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato salvo specifica previsione normativa. In ogni caso il contribuente deve indicare concretamente le ragioni che avrebbe fatto valere.
  • L'Amministrazione può ricorrere a valutazioni induttive basate su presunzioni semplici purché sussistano indizi gravi, precisi e concordanti; l'onere di confutare tali presunzioni spetta al contribuente con prove concrete.
  • Il giudice di merito è libero di valutare autonomamente le perizie di parte e di non recepirne le conclusioni anche se i fatti sono non contestati, purché la decisione sia motivata sulle risultanze probatorie.
  • La Corte di Cassazione, nell'esercizio della funzione nomofilattica, può integrare o correggere motivazioni omesse quando la soluzione giuridica è corretta e non richiede nuovi accertamenti di fatto.
  • In fase di impugnazione è strategico per il contribuente: a) documentare e depositare chiaramente le prove che confutano le presunzioni; b) precisare le ragioni che si sarebbero prospettate nel contraddittorio endoprocedimentale; c) conservare e fare valere eventuali processi verbali con dichiarazioni di terzi e ogni elemento formale richiesto.

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