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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31803/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Belluno che aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.). Il pubblico ministero riteneva abnorme l'ordinanza perché il giudice, pur dichiarando invalida la notifica dell'avviso, nel dispositivo aveva valutato la non correttezza della notificazione del decreto di citazione e avrebbe dovuto soltanto disporre il rinnovo della notifica del decreto invece di rimandare gli atti al pubblico ministero; inoltre il PM sosteneva che la notifica dell'avviso sarebbe stata valida poiché l'imputato, informato del rifiuto del difensore d'ufficio di accettare la domiciliazione, aveva dichiarato di non poter eleggere domicilio in Italia consentendo così la notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p., ritenendo che il provvedimento del Tribunale non fosse 'abnorme'. La Corte ha confermato che il giudice può verificare la regolarità della notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e dichiararne la nullità se irregularità sussistono, e che la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notifica non costituisce stasi del procedimento né indebita regressione alle indagini preliminari. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. El Karti) secondo cui, se il difensore d'ufficio rifiuta l'accettazione della domiciliazione, la notificazione non può avvenire ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., ma deve seguire le forme di cui agli artt. 157 e 159 c.p.p. Pertanto l'ordinanza impugnata è legittima e non impugnabile per abnormità; il ricorso del PM è stato dunque respinto (dichiarato inammissibile).

Norme richiamate

  • art. 415-bis c.p.p.

    Norma che prescrive la notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari; la Corte ha ritenuto che la validità di tale notificazione sia condizione di legittimità per il decreto di citazione a giudizio e che la sua nullità annulli il successivo decreto.

  • art. 161, comma 4, c.p.p.

    art. 161, comma 4, c.p.p.

    Regola la notificazione mediante consegna di copia al difensore eletto come domicilio. La Corte ha interpretato, conformemente a Sez. U. El Karti, che tale forma non è utilizzabile quando il difensore d'ufficio ha rifiutato di accettare l'elezione di domicilio; in tal caso la notifica dell'avviso non può essere eseguita ai sensi di questo comma.

  • art. 157 c.p.p.

    Norma sulle modalità ordinarie di notificazione all'imputato quando non è operativa l'elezione di domicilio presso il difensore; la Corte ha richiamato l'obbligo di utilizzare le procedure previste da questo articolo (e dall'art. 159) se il difensore rifiuta l'accettazione.

  • art. 159 c.p.p.

    Norma alternativa sulle modalità di notificazione personale o a domicilio effettivo; indicata dalla Corte quale strumento da utilizzare ove l'elezione di domicilio presso il difensore non sia valida.

  • art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.

    art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Norma che consente la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti contro provvedimenti non abnormi; la Corte l'ha invocata per rigettare il ricorso del pubblico ministero.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato nella discussione sul contenuto del ricorso del PM e sui vizi che il pubblico ministero avrebbe dovuto indicare tra quelli previsti dall'art. 606; la Corte ha rilevato che il PM non ha dimostrato l'abnormità del provvedimento ai fini dell'ammissibilità del ricorso.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in riferimento al principio della ragionevole durata del processo: la Corte ha collegato la nozione di "abnormità" alla stasi procedimentale che lede tale principio.

Massime di principio

  • Se un giudice dichiara la nullità della notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., può trasmettere gli atti al pubblico ministero affinché questi rinnovi la notifica; tale rimessione non costituisce di per sé abnormità né stasi del procedimento.
  • L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non può essere validamente utilizzata per la notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., se il difensore ha espressamente rifiutato di accettare la domiciliazione: in tal caso la notificazione deve seguire le forme previste dagli artt. 157 e 159 c.p.p.
  • Il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero contro un provvedimento interlocutorio è ammissibile solo se fondato sulla sussistenza di un'abnormità (atto estraneo al sistema o che determina la stasi procedimentale); il semplice dissenso sulla valutazione della regolarità della notifica non è sufficiente.
  • La nozione di abnormità è circoscritta: comprende l'esercizio di poteri non attribuiti (abnormità strutturale) o provvedimenti che causano stasi del procedimento (abnormità funzionale). Se la decisione del giudice rientra nel potere esercitabile e non blocca il processo, non è abnorme.
  • In caso di rifiuto del difensore d'ufficio, il pubblico ministero deve provvedere alla notificazione con le modalità ordinarie previste dal codice (artt. 157, 159) e non può considerare valida la consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4.

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