Sentenza del 11/11/2015 n. 23048 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP relative al 2003, fondato su differenze positive e negative di inventario e sulla detrazione indebita di imposte connesse a un'esportazione priva della documentazione doganale. Dopo la decisione favorevole alla società sia in primo grado sia in appello, l'Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi: il primo riguardava la nullità della sentenza della CTR per motivazione apparente e meramente adesiva rispetto alla decisione di primo grado; il secondo, subordinato, denunciava l'insufficiente motivazione sulle differenze tra giacenze contabili e fisiche e sulle giustificazioni riferite a sfridi e scarti di produzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo nulla la sentenza della Commissione Tributaria Regionale perché priva di un'effettiva illustrazione delle critiche dell'appellante e delle ragioni per cui queste erano state respinte. La CTR si era limitata a richiamare sostanzialmente la decisione di primo grado, senza esaminare concretamente gli elementi dell'accertamento e senza spiegare l'iter logico seguito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sul merito dell'accertamento fiscale.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
La sentenza deve contenere l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto.
La decisione tributaria deve indicare in modo concreto gli elementi valutati e il percorso logico-giuridico che conduce alla conclusione. Una motivazione solo apparente o generica determina la nullità della sentenza.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 61
Le regole sulla forma e sulla motivazione delle sentenze di primo grado si applicano anche alle sentenze della Commissione Tributaria Regionale.
Art. 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
La motivazione deve esporre, sia pure concisamente, le ragioni di fatto e di diritto della decisione; non è sufficiente una mera adesione alla pronuncia impugnata.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2
Il rinvio generale alle norme del processo civile rende applicabili al processo tributario, in quanto compatibili, le disposizioni processuali civili, tra cui quelle sulla motivazione delle sentenze.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5
Il n. 4 consente di denunciare la nullità della sentenza per vizi processuali, inclusa la motivazione apparente; il n. 5 riguarda l'omesso o insufficiente esame motivazionale nei limiti applicabili al giudizio di legittimità. Nel caso concreto è stato accolto il motivo fondato sul n. 4.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello non può limitarsi a confermare la decisione di primo grado con formule generiche o con una trascrizione sostanziale della precedente motivazione: deve confrontarsi con i motivi di gravame e spiegare perché li ritiene infondati.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il rinvio alla decisione precedente consente di individuare chiaramente le argomentazioni richiamate, le censure dell'appellante e il percorso logico seguito dal giudice.
- Quando la motivazione è apparente, generica o priva di riferimenti agli elementi concreti del caso, la sentenza può essere cassata per nullità senza che la Corte di cassazione debba decidere direttamente il merito dell'accertamento.
- Nel caso di differenze inventariali, scarti o sfridi di produzione, il giudice deve esaminare concretamente la documentazione e le giustificazioni offerte, nonché gli elementi presuntivi utilizzati dall'Amministrazione finanziaria, spiegando perché li ritiene idonei o inidonei.
- La cassazione con rinvio non equivale alla vittoria definitiva sul merito: comporta la riapertura del giudizio davanti a un giudice diverso, che dovrà pronunciarsi nuovamente anche sulle questioni sostanziali e sulle spese.
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