Ordinanza n. 2965/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00492/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo del Comune di Bari sull’autorizzazione ex art. 44 d.lgs. 259/2003 allo spostamento di un impianto trasmissivo radiofonico; in sede cautelare, nota comunale relativa alla prevista demolizione del manufatto abusivo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato la sentenza del TAR Puglia n. 492/2026, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale all’autorizzazione per lo spostamento dell’impianto radiofonico da piazza Luigi di Savoia a via Marchese di Montrone, nel Comune di Bari. In appello ha chiesto incidentalmente la sospensione dell’efficacia della sentenza e, quale misura cautelare, l’inibizione dell’esecuzione della nota comunale del 16 giugno 2026, con cui gli operatori presenti sulla postazione erano stati avvisati dell’intenzione dell’amministrazione di demolire il manufatto abusivo. L’appellante ha quindi prospettato un periculum collegato alla possibile demolizione. Il manufatto era già stato oggetto di precedenti giudizi: il Consiglio di Stato aveva respinto l’impugnazione contro il diniego di sanatoria e l’ordine di ripristino, mentre il TAR Puglia aveva respinto, con sentenza non impugnata, il ricorso contro l’ordinanza di demolizione del 12 settembre 2019.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto che il periculum dedotto e la misura richiesta non fossero correlati all’esecuzione del provvedimento oggetto del giudizio e della sentenza appellata, concernenti il diniego di autorizzazione allo spostamento dell’impianto, ma a una distinta sequenza procedimentale e provvedimentale relativa alla demolizione dell’immobile abusivo. Gli eventuali atti della procedura demolitoria devono essere contestati, ove ne ricorrano i presupposti, mediante gli specifici rimedi processuali previsti. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello; l’istanza è stata respinta per difetto di correlazione tra il pregiudizio allegato, la misura richiesta e l’oggetto del giudizio.
art. 44 d.lgs. n. 259/2003
Indicato quale fondamento normativo della domanda di autorizzazione allo spostamento dell’impianto trasmissivo radiofonico.
Massime di principio
- In sede cautelare, il periculum in mora e la misura richiesta devono essere direttamente correlati all’atto amministrativo oggetto del giudizio e alla sentenza impugnata; non possono fondare la tutela cautelare fatti o provvedimenti riferibili a una distinta sequenza procedimentale.
- La tutela cautelare non può essere utilizzata per paralizzare atti amministrativi estranei all’oggetto del giudizio, anche quando tali atti producano effetti pregiudizievoli connessi materialmente alla vicenda controversa.
- Gli atti adottati nell’ambito di un autonomo procedimento amministrativo devono essere contestati, ove ne ricorrano i presupposti, mediante gli specifici rimedi processuali previsti per quel procedimento.
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