Cassazione Civile, Ordinanza n. 33627/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite riguarda una cartella di pagamento per IRAP 1999 notificata a una società sorta da scissione parziale di altra società. La contribuente aveva impugnato la cartella deducendo la prescrizione del credito erariale; i giudici di merito avevano accolto l’eccezione e poi respinto l’appello dell’Amministrazione. In cassazione l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione hanno dedotto: (1) violazione delle norme sulla prescrizione e sulla "rottamazione" dei carichi affidati in riscossione, sostenendo che non fosse decorso il termine decennale ex art. 2953 c.c.; (2) violazione dell’art. 173 TUIR, per non avere la CTR considerato che, a seguito della scissione, la beneficiaria rispondeva solidalmente dei debiti fiscali della scissa. La Corte ha rilevato che il credito era divenuto definitivo per giudicato già il 18 gennaio 2006, che la scissione era intervenuta solo nel 2014 e che la notifica alla beneficiaria era del 4 aprile 2016; inoltre il termine prescrizionale era rimasto sospeso dal 1° gennaio 2014 al 15 giugno 2014 per effetto della disciplina della c.d. rottamazione (art. 1, commi 618 e 623, L. n. 147/2013).
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione d’appello che aveva dichiarato prescritta la pretesa tributaria. Ha affermato che il credito, divenuto definitivo per giudicato, era soggetto a prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., ma che tale termine era stato sospeso per il periodo previsto dalla L. n. 147/2013, con conseguente tempestività della notifica della cartella alla società beneficiaria. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come base del controllo automatizzato che aveva preceduto l’emissione della cartella.
art. 1, commi 618 e 623, L. n. 147 del 2013
La disciplina della c.d. rottamazione sospende la riscossione dei carichi e, per il corrispondente periodo, sospende anche i termini di prescrizione dal 1° gennaio 2014 al 15 giugno 2014.
art. 2943 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina della prescrizione.
art. 2946 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla prescrizione ordinaria.
art. 2953 c.c.
Dal passaggio in giudicato della decisione sul credito fiscale decorre la prescrizione decennale della pretesa erariale.
art. 173 TUIR
La beneficiaria della scissione risponde solidalmente dei debiti fiscali della società scissa; il motivo è stato però assorbito.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Quando un credito tributario è divenuto definitivo per effetto di giudicato, il termine di prescrizione applicabile è quello decennale ex art. 2953 c.c.
- La sospensione legale dei termini di prescrizione prevista da una disciplina speciale sulla riscossione si applica anche al computo della prescrizione del credito erariale, prorogandone la scadenza per la durata della sospensione.
- In caso di scissione societaria, la pretesa fiscale può essere fatta valere nei confronti della beneficiaria secondo la disciplina della responsabilità per i debiti della scissa, ma tale profilo resta assorbito se la cartella è tempestiva per effetto della corretta applicazione della prescrizione.
- Il giudicato formatosi in un diverso processo sul medesimo credito fiscale può essere opposto nel giudizio successivo se risulta dagli atti, e rileva ai fini della decorrenza della prescrizione.
- Nel verificare la prescrizione di una cartella di pagamento occorre considerare non solo il dies a quo derivante dalla definitività del credito, ma anche eventuali sospensioni normative intervenute durante il decorso del termine.
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