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Sentenza

Sentenza del 03/04/2019 n. 1980 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Avviso di accertamento ICI/IMU - omessa presentazione della dichiarazione ici a seguito di vendita immobili - obbligatorietà

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

C.A. S.p.A. aveva impugnato gli avvisi di accertamento ICI/IMU relativi agli anni 2010-2013, sostenendo di non essere più soggetto passivo per alcune unità immobiliari del foglio 414, particella 2798, perché vendute prima del 2010. Roma Capitale aveva annullato parzialmente gli avvisi per gli immobili alienati e aveva apportato ulteriori rettifiche catastali favorevoli alla società, ma sosteneva che restassero dovute altre somme. Il Comune ha appellato la sentenza di primo grado, che aveva annullato integralmente gli avvisi perché i provvedimenti di autotutela parziale non erano stati depositati e aveva condannato l'ente a pagare 5.000 euro di spese. In appello si è inoltre rilevato che la società non aveva pagato l'imposta dal saldo 2010 a tutto il 2013 e non aveva presentato la dichiarazione ICI relativa agli immobili venduti.

La decisione

La Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione XVI, con decisione del 26 novembre 2018, ha accolto l'appello di Roma Capitale e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento, tenuto conto degli annullamenti parziali già disposti per gli immobili venduti e delle ulteriori rettifiche favorevoli alla società; ha confermato la debenza residua indicata in euro 106.949,38 per il 2010, euro 174.644,60 per il 2011, euro 396.721,98 per il 2012 ed euro 226.087,77 per il 2013. Ha quindi escluso la condanna alle spese di 5.000 euro inflitta al Comune in primo grado e ha compensato le spese di lite del giudizio, in considerazione della peculiarità della controversia e delle sue alterne vicende. La decisione non indica ulteriori condanne accessorie.

Massime di principio

  • La vendita di alcuni immobili può escludere il debito tributario relativo a quelle unità e condurre a un annullamento parziale dell'accertamento, ma non comporta automaticamente l'annullamento dell'intero avviso se restano imposte dovute per altri immobili o periodi.
  • L'annullamento in autotutela limitato a determinate unità non elimina le somme residue risultanti dalla rielaborazione dell'accertamento: occorre distinguere la parte annullata da quella ancora dovuta.
  • Nel caso deciso, la CTR ha considerato rilevanti i provvedimenti di autotutela parziale depositati in appello e le correzioni effettuate dall'ente; una controversia analoga richiede quindi di documentare in giudizio sia l'alienazione sia gli effetti concreti delle rettifiche sugli importi richiesti.
  • Secondo la decisione, il contribuente che aliena immobili deve comunque adempiere all'obbligo dichiarativo ICI richiamato dal giudice, oltre a pagare l'imposta eventualmente ancora dovuta. La decisione non specifica però la fonte normativa di tale obbligo.
  • La condanna alle spese del primo grado è stata riformata perché il Comune aveva accolto le contestazioni relative agli immobili venduti e aveva emesso accertamenti per recuperare imposte non pagate; le spese dei gradi possono comunque essere compensate quando il giudice ravvisa peculiarità e vicende processuali alterne.

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