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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09009/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un ex dipendente pubblico aveva chiesto la condanna dell'INPS a ricalcolare l'indennità di buonuscita già liquidata, includendovi anche un importo riconosciutogli con precedente sentenza a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute durante il rapporto di impiego con il MIUR. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la Corte d'appello l'aveva accolta. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 e sostenendo che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute non fosse computabile nella base di calcolo della buonuscita, perché il trattamento di fine servizio includerebbe solo gli emolumenti espressamente utili ai fini previdenziali e non avrebbe la struttura del TFR come accantonamento di quote retributive.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura dell'INPS e ha confermato la decisione di merito favorevole al lavoratore. Ha affermato che l'indennità sostitutiva delle ferie non fruite ha natura retributiva ed è assoggettata a contribuzione previdenziale ex art. 12 della l. n. 153 del 1969; di conseguenza, rientra tra gli emolumenti da considerare nella base contributiva dell'indennità di buonuscita ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'INPS alle spese e con statuizione sull'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 d.P.R. n. 1032 del 1973

    Disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita come quota della base contributiva moltiplicata per gli anni di servizio utili.

  • art. 38 d.P.R. n. 1032 del 1973

    La base contributiva comprende l'80% della retribuzione annua lorda e gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale; in tale nozione rientra l'indennità sostitutiva delle ferie non godute.

  • art. 12 l. n. 153 del 1969

    L'indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetta a contribuzione previdenziale perché costituisce attribuzione patrimoniale in dipendenza del rapporto di lavoro e ha natura retributiva, pur se con possibili profili risarcitori.

  • art. 36 Cost.

    Il diritto alle ferie è irrinunciabile; se le ferie non sono fruite spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva.

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    Conferma il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie annuali retribuite e l'attribuzione dell'indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione.

  • art. 2126 c.c.

    La Corte lo richiama a sostegno della natura retributiva dell'indennità sostitutiva, in quanto correlata a prestazioni lavorative rese in violazione di norme poste a tutela del lavoratore.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della P.A. ricorrente.

Massime di principio

  • L'indennità sostitutiva delle ferie non godute, quando è riconosciuta al lavoratore, ha natura mista ma conserva un nucleo retributivo sufficiente a farla rientrare nella base contributiva previdenziale.
  • Ai fini dell'indennità di buonuscita disciplinata dal d.P.R. n. 1032 del 1973, devono essere computati non solo gli emolumenti espressamente elencati, ma anche quelli previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.
  • La qualificazione di un emolumento come dovuto per mancata fruizione delle ferie non esclude il suo computo previdenziale, poiché la funzione compensativa del pregiudizio non elimina la sua connessione sinallagmatica con il rapporto di lavoro.
  • La distinzione tra trattamento di fine servizio e trattamento di fine rapporto non impedisce, per il TFS, l'inclusione di emolumenti soggetti a contribuzione quando la disciplina speciale lo consente mediante rinvio alla base contributiva.
  • Quando il ricorso per cassazione contesta la computabilità di una voce retributiva nella base di calcolo di un trattamento previdenziale, è decisivo verificare se quella voce sia assoggettata a contribuzione previdenziale secondo la legge speciale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContributi previdenziali
RamiLavoroPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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